La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 21537 del 2019, ha stabilito che l’azienda che esce dal sistema Confindustria, non può disdire prima della scadenza il CCNL sottoscritto dall’associazione datoriale cui aderiva, neppure se nel frattempo il contratto collettivo è diventato troppo oneroso.
Mancato preavviso licenziamenti collettivi, vi si può rinunciare con l’accordo
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 19660 del 2019, ha stabilito che nei licenziamenti collettivi è legittimo l’accordo per rinunciare alla indennità di mancato preavviso.
Estratto dell’articolo di Giuseppe Bulgarini d’Elci per il Sole 24 Ore (per il testo integrale clicca qui).
Licenziamento giustificato anche con minima riduzione degli utili
La Corte Suprema di Cassazione, con la Ordinanza n. 19302 del 2019, ha stabilito che il giudice non può andare a sindacare sulle scelte imprenditoriali di licenziare un dipendente a causa di una minima riduzione degli utili.
Applicativo ministeriale obbligatorio da settembre per depositare CCNL
Sarà obbligatorio dal prossimo 15 settembre utilizzare l’ applicativo ministeriale per il deposito dei contratti collettivi e non più la pec come è avvenuto finora, secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro con la nota n. 2761/2019.
Estratto dall’articolo di Barbara Massara per il Sole 24 Ore (per il testo integrale clicca qui).
Il datore paga se non rispetta il piano sicurezza sul lavoro
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 34398 del 2019 ha stabilito che se il datore di lavoro viola le norme predisposte dal coordinatore per l’esecuzione del cantiere paga i danni in caso di infortunio.
Promotore commerciale, modificare la clientela non è trasferimento
La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 20520 del 2019 ha reso un principio di diritto relativamente alla modifica della clientela e al concetto di trasferimento in un caso che riguardava un promotore commerciale.
Estratto dell’articolo di Mauro Pizzin per il Sole 24 Ore (per l’articolo integrale clicca qui)
Nel caso in cui un promotore commerciale continui a operare nella medesima area geografica, ma siano stati cambiati i suoi clienti, è compito del giudice verificare se in questo modo sia stata o meno modificata in maniera sostanziale da parte del datore di lavoro, alterandola, la modalità di svolgimento della prestazione del dipendente.
I commercialisti modificano le tariffe con minimi e massimi
I commercialisti modificano le tariffe con minimi e massimi
Inviato alla Giustizia un progetto di riforma del decreto 140/2012
Introdotte attività e compensi elastici per tener conto delle complessità delle attività svolte dai commercialisti
Nella proposta di modifica del decreto 140/2012 quando possibile si è rimandato a parametri già esistenti di altre professioni (avvocati e consulenti del lavoro), sono state introdotte una serie di attività, tipiche della professione del commercialista, che mancano nell’attuale versione, ed è stata prevista la possibilità di modulare il compenso a seconda della complessità della prestazione. Una scelta, spiega il consigliere delegato alla materia Giorgio Luchetta, fatta perché «la mancata previsione di forbici nella determinazione dell’ammontare del compenso, come anche di un aggiornamento periodico dei parametri stessi, ha reso difficile in questi anni applicare i parametri alle situazioni che concretamente si presentano nel quotidiano svolgimento dell’attività professionale».
Il testo elaborato dai commercialisti vuole essere un punto di partenza: «Mi auguro – afferma Luchetta – che venga integrato con i parametri delle altre professioni e sia utile per il tavolo tecnico sull’equo compenso presieduto dal sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone. Questo testo – aggiunge Luchetta – potrebbe diventare il viatico per una norma sull’equo compenso, un tema molto attuale per noi professionisti e attenzionato anche da alcuni politici; l’ultima proposta di legge sull’argomento è stata presentata dall’onorevole Andrea Mandelli (Fi) il 12 luglio scorso».
Tornando alla proposta di modifica del Dm 140/2012, negli articoli dedicati alla professione del commercialista entrano le nuove attività emerse negli anni della crisi come la ristrutturazione dell’area finanziaria delle aziende.
Nell’articolo 15 del provvedimento, dove sono previste le tipologie di attività, vengono inserite le prestazioni per l’assistenza nella procedura del sovraindebitamento, le asseverazioni ed attestazioni anche in relazione all’articolo 67 della legge fallimentare, gli arbitrati, le attività dei componenti degli organismi di vigilanza, la consulenza aziendale specifica, nonché l’assistenza aziendale e societaria continuativa e generica. Viene poi inserita l’attività di prestazioni in tema di consulenza del lavoro ed adempimenti previdenziali.
Il settore della crisi di impresa e della ristrutturazione del debito trova ampio spazio nell’articolo 16 in cui si esaminano le definizioni della «consulenza economico-finanziaria», che comprende lo studio delle diverse forme di finanziamento e la «consulenza aziendale specifica» che comprende: la diagnosi dell’azienda, l’analisi di bilancio, l’analisi delle redditività dei prodotti e l’assistenza alle scelte relative alla configurazione dei nuovi sistemi di elaborazione elettronica.
Dettagliata la proposta per il contenzioso tributario; nella fattispecie il compenso è determinato in base all’importo di imposte, tasse, contributi e relativi accessori. La struttura della norma appare consona ai processi ordinari. Si deve avere riguardo alla fase di studio della controversia; alla fase introduttiva del giudizio e quindi la reazione e trasmissione del ricorso; alla fase istruttoria con memorie illustrative; e alla fase decisionale con le precisazioni delle conclusioni comprese le fasi successive alla decisione.
Per la attività di formazione dei bilanci vengono presi in considerazione anche i bilanci sociali ed ambientali.
In ordine all’incarico di sindaco viene previsto che il compenso non può essere inferiore ad 4mila euro che salgono a 6mila in caso di sindaco unico.
Viene anche introdotta, per l’attività professionale svolta fuori dallo studio, un’indennità di trasferta orario di 80 euro con un massimo di 640 euro giornalieri; si tratta solo di un quid che si aggiunge al vero e proprio compenso. Lo stesso importo di 80 euro viene indicato, come compenso orario, quando il professionista è chiamato ad assistere il cliente ma la prestazione non ha valore.
Per le dichiarazioni dei redditi viene prevista una maggiorazione del compenso in presenza di modello 770 con dipendenti.
Per la maggior parte dei compensi è stata introdotta una “forbice” in base alla quale viene stabilita la riduzione nonché la maggiorazione massima consentita. Ad esempio, per i compensi relativi alla predisposizione della dichiarazione dei redditi come adempimento formale (si veda il riquadro) è prevista una riduzione fino al 50% ovvero una maggiorazione fino al 60 per cento. Per la dichiarazione dei redditi era previsto anche il compenso per la consulenza fiscale in base alle imposte dovute che invece ora viene eliminato nell’articolo 28, ma viene riproposto nel riquadro 10.3 introducendo la percentuale del 3% con una forbice di riduzione fino al 1,5% ed aumento fino 5% , in luogo di quella precedente dall’1 al 5 per cento.
Dati Personali e rapporto di lavoro, vanno trattati solo quelli necessari
È stato pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio scorso il Provvedimento 5 giugno 2019del Garante della Privacy avente ad oggetto le Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati personali, sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 101/2018, contenente le prescrizioni relative alle situazioni di trattamento di dati particolari nei rapporti di lavoro anche da parte degli investigatori privati.
Degrado professionale e demansionamento, si al risarcimento
La Suprema Corte, con la sentenza n. 19923 del 2019, ha reso il seguente principio di diritto: “Nel danno, giustamente rivisto al rialzo in appello, va considerata la sofferenza soggettiva provata dal professionista (nello specifico un medico) dalla necessità di scegliere il prepensionamento per porre fine alla situazione di degrado professionale” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 24.7.2019).
Licenziamento collettivo si deve rispettare la percentuale di lavoratrici
La Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 14254 del 2019, ha reso il seguente principio di diritto: in caso di licenziamento collettivo è necessario il rispetto della percentuale di manodopera femminile sancito dall’articolo 5 della legge n. 223 del 1991, pena la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato”.