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Cassa covid anche per i lavoratori assunti il 4 gennaio 2021

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Contributi a fondo perduto, al via le erogazioni per i titolari di partita IVA

Cassa covid anche per i lavoratori assunti il 4 gennaio 2021

L’INPS, con la Circolare n. 28 del 17.02.2021, con una interpretazione estensiva della Legge di Bilancio 2021 (L.n. 178/2020) ha stabilito che anche i lavoratori assunti il 4 gennaio 2021 potranno fruire della cassa integrazione superando così i limiti imposti dalla Legge 178 che stabiliva l’impossibilità di collocare in cassa integrazione i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio.

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Vaccinazione anti Covid-19 dei lavoratori, le FAQ del Garante Privacy

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Rifiuto vaccino anti Covid personale infermieristico e tutela INAIL

Il Garante della Privacy ha risposto alle domande più comune in tema di vaccinazione anti Covid-19 in ambito lavorativo con lo scopo di fornire indicazioni utili alle imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché sia correttamente applicata la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, ma anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti dei dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

In particolare, il Garante ha specificato nelle faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Come si legge nel comunicato del Garante, il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

Il Garante ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).

Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

Riportiamo di seguito alcune delle faq che riguardano proprio i rapporti di lavoro.

  1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?

Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).

  1. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

  1. La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?

Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).

In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.

Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

Vedi anche le Faq formato vademecum.

(Fonte: Garante Privacy)

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Anticipazione termine pagamento pensioni INPS presso le Poste Italiane

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Anticipazione termine pagamento pensioni INPS presso le Poste Italiane

È stata pubblicata sulla G.U. n. 40 del 17.2.2021, l’Ordinanza 12 febbraio 2021 con la quale è stata disposta l’ anticipazione del termine di pagamento delle pensioni INPS da parte delle Poste Italiane, sempre allo scopo di contenere il rischio di contagio da covid-19.

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Nuove Competenze, 500 milioni di euro nel 2021: domande sino al 30 giugno

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FiS e riforma ammortizzatori sociali, chiarimenti del Ministero

È stato pubblicato il Decreto 22 gennaio 2021 del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF che, modificando il precedente Decreto 9 ottobre 2020, regola i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze istituito dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (art. 88, comma 1), convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020 n. 77 e successivamente integrato dal DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104.

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Settore aereo, istituito Fondo per compensazione danni covid

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Settore aereo, istituito Fondo per compensazione danni covid

È stato pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.2.2021 il Decreto 27 gennaio 2021, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con quello dello Sviluppo Economico ha istituito per il settore aereo un Fondo per la compensazione dei danni subiti a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

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Protezione lavoratori contro agenti cancerogeni, modifica al D.Lgs. 81/08

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Bando ISI 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto

Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute, con D.I. 11.02.2021, in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ha recepito la direttiva UE 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 e che modifica la direttiva ce 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in materia.

La rielaborazione delle misure di sicurezza da parte dei datori di lavoro si è resa necessaria poiché risultano aumentati i fattori di rischio derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l’esecuzione di alcuni lavori particolari.

Modifica sostanziale è rappresentata, in particolare, dalla sostituzione dell’allegato XLIII  del D.Lgs. 81/08 a seguito del quale sono state inserite ulteriori 18 sostanze pericolose rispetto alle precedenti 8 già a suo tempo integrate con la direttiva Ue 2019/983.

Con il suddetto D.I. 11.2.2021, sono state modificati – come si è detto – gli allegati XLI e XLII al D.Lgs. n. 81 del 2008 e data attuazione, come si è detto, alla direttiva UE 2019/130 e alla direttiva (UE) 2019/983.

Infatti, al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva UE 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.1.2019 e dalla direttiva UE 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5.6.2019, gli allegati CLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e II del D.I. 11.2.2021.

Nell’allegato XLII al D.Lgs. n. 81/2008 – Allegato I sono elencate le sostanze, miscele e processi, come ad esempio la produzione di auramina con il metodo Michler, i lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate, i lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone, processo gli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico, ecc.

Invece nell’Allegato XLIII al D.Lgs. n. 81/2008 – Allegato II, sono specificati in una tabella i valori limite di esposizione professionale come ad esempio le polveri di legno, i composti di cromo IV definiti cancerogeni, le fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene, la polvere di silice cristallina respirabile, il benzene, il cloruro di vinile monomero, l’ossido di etilene, ecc.

A tale stregua, dunque, il datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione, il medico competente e il responsabile dei lavoratori per la sicurezza sarà tenuto ad adeguare le misure di sicurezza al nuovo quadro normativo ed aggiornare altresì il  documento di valutazione dei rischi entro il  termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.

Le sanzioni per i datori di lavoro inadempienti all’obbligo di aggiornamento sono: l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro in caso di accertata violazione all’articolo 236, comma 5, ovvero con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro, in caso di violazione all’articolo 29 del testo unico.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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Assicurazione obbligatoria, sospensione versamenti per federazioni sportive

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Assicurazione obbligatoria, sospensione versamenti per federazioni sportive

L’INAIL, con la circolare n. 7 dell’11 febbraio 2021, ha fornito istruzioni circa la sospensione dei versamenti dei premi dell’ assicurazione obbligatoria relativi alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 tuttora in corso.

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Assicurazione contro gli infortuni domestici, le ultime novità INAIL

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Assicurazione contro gli infortuni domestici, le ultime novità INAIL

L’INAIL, con la circolare n. 6 del 11 febbraio 2021, ha fornito informazioni in merito alla assicurazione contro gli infortuni domestici.

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Buoni pasto e smart working, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Autoliquidazione INAIL 2022-2023, calcolo interessi per le rate
Autoliquidazione INAIL 2022-2023, calcolo interessi per le rate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime agevolato dei buoni pasto è applicabile anche ai lavoratori in smart working durante il periodo emergenziale.

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Fermo Pesca 2020 obbligatorio e non obbligatorio, indennità giornaliera

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Fermo Pesca 2020 obbligatorio e non obbligatorio, indennità giornaliera

Il Ministero del Lavoro, il MEF e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Decreto Interministeriale 3 febbraio 2021, in esecuzione della L.n. 160/2019, hanno disposto che, per l’anno 2020, per il Fermo Pesca obbligatorio e per il Fermo Pesca non obbligatorio, sia riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

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