La Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza 10 marzo 2021, n. 6722, ha stabilito che in caso di inadempimento contributivo, il lavoratore non può fare causa direttamente all’INPS ed ha pronunciato sul punto il seguente principio: “in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un’azione dell’assicurato volta a condannare l’ente previdenziale alla “regolarizzazione” della sua posizione contributiva, nemmeno nell’ipotesi in cui l’ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell’inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l’adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore il rimedio risarcitorio di cui all’articolo 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex articolo 13, (così espressamente Cass. n. 6569 del 2010; più recentemente, nello stesso senso, Cass. nn. 3491 del 2014 e 2164 del 2021)”.
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