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Manodopera impiegata nei lavori edili, il decreto del Min. Lav.

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Manodopera impiegata nei lavori edili, il decreto del Min. Lav.

Il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 143 del 25.6.2021, ha stabilito che a partire da novembre 2021 la manodopera impiegata nei lavori edili dovrà rispettare una percentuale minima del 22% sul valore totale del cantiere, al di sotto di questa soglia scatteranno le verifiche sulla regolarità dell’impresa. La finalità è quella di contrastare il lavoro nero e interesserà sia i lavori pubblici che privati, subappalti e lavoratori autonomi ma anche tutte le “attività direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile.

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Informatore medico scientifico, natura del rapporto di lavoro

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Informatore medico scientifico, natura del rapporto di lavoro

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 10158 del 16.4.2021, ha fatto il punto sul rapporto di lavoro dell’ informatore medico scientifico che può effettuarsi sia come rapporto di lavoro subordinato sia come rapporto di lavoro  autonomo, a distinguerli sono proprio le modalità di svolgimento della prestazione, precisando quanto segue: “l’attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico – scientifico), che può svolgersi sia nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, consiste nel persuadere la potenziale clientela dell’opportunità dell’acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti: così differendo dall’attività dell’agente, il quale, nell’ambito di un’obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso (Cass. 19 agosto 1992, n. 9676); sicché, quando l’ausiliare di un’impresa farmaceutica si limiti a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, è un propagandista scientifico ma non un agente, la cui obbligazione tipica è al contrario l’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, consistente nell’attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente”.

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Recupero crediti nei confronti dell’assassino/a del partner

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Recupero crediti nei confronti dell'assassino/a del partner

L’INPS, con la Circolare n. 109 del 15.07.2021, ha reso note le disposizioni in materia di recupero crediti vantati nei confronti dell’autore di un delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile, contro la persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva.

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Trattamento fiscale delle retribuzioni a lavoratori distaccati in smart working

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Trattamento fiscale delle retribuzioni a lavoratori distaccati in smart working

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’interpello n. 458 del 7 luglio 2021, ha risposto ad un quesito sul trattamento fiscale delle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che a causa dell’emergenza epidemiologica svolgono attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero dove erano stati distaccati (artt. 2, 23,51 del TUIR).

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Interposizione fittizia di manodopera e obbligo di versare le retribuzioni

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Limite minimo retribuzione giornaliera per tutti i dipendenti

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 17422 del 17.6.2021, in tema di interposizione fittizia di manodopera ha ribadito il seguente principio di diritto: <<Secondo le Sezioni Unite, una prospettiva costituzionalmente orientata impone di rimeditare la regola della corrispettività nell’ipotesi di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa regolarmente offerta. Il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe, difatti, l’efficacia dei rimedi che l’ordinamento appresta per il lavoratore. Sul datore di lavoro che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta dopo l’accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris, continua dunque a gravare l’obbligo di corrispondere la retribuzione…>>

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Conciliazione in sede sindacale, verbale inoppugnabile dalle parti

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Conciliazione in sede sindacale, verbale inoppugnabile dalle parti

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 16154 del 9 giugno 2021, ha ribadito il seguente principio di diritto: “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura”.

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 Comunicazione di smart working, esclusivamente tramite applicativo

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 Comunicazione di smart working, esclusivamente tramite applicativo

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 2548 del 14.07.2021, ha reso note le modalità di comunicazione di smart working non attraverso la PEC, ma esclusivamente a mezzo della procedura telematica semplificata, mediante l’utilizzo dell’applicativo informatico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, seguendo le istruzioni ivi presenti. Il Ministero nella suddetta nota ha poi ribadito che l’invio della comunicazione di smart working effettuata tramite PEC non assolve l’adempimento (semplificato) previsto dalla normativa vigente, e cioè la normativa emessa durante l’emergenza epidemiologica.

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Retribuzione giornaliera lavoratori spettacolo, obbligo di certificazione

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Malattia a pagamento diretto lavoratori spettacolo, istruzioni INPS

A partire dal 1° luglio le aziende dello spettacolo saranno tenute obbligatoriamente a rilasciare la certificazione della retribuzione giornaliera corrisposta e i contributi versati ai lavoratori dello spettacolo, pena una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro e l’impossibilità di usufruire delle sovvenzioni, benefici, contributi o agevolazioni anche tributarie per l’anno successivo. Questo è quanto stabilito dall’art. 66, comma 17, punto 15-quinquies, del Decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), che ha apportato alcune modificazioni al D.Lgs. n. 182/1997, il quale testualmente recita:

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Contributo a fondo perduto, la guida dell’AE su come orientarsi

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Violazione obbligo denuncia infortunio sul lavoro, chiarimenti INAIL

L’Agenzia delle Entrate (AE) ha pubblicato lo scorso 2 luglio una guida che aiuta ad orientarsi sulla erogazione del contributo a fondo perduto, automatico e per le attività stagionali, previsto dal decreto Sostegni bis, evidenziando le condizioni per ottenerlo, le istruzioni per la predisposizione ed invio dell’istanza ed infine le modalità di erogazione (provvedimento n.175776 del 2 luglio 2021_).

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Sanzione disciplinare al dipendente che rifiuta la mascherina

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Nuove misure per il lavoro nella conversione del Decreto Fiscale

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 4.6.2021, ha stabilito che è legittima la sanzione disciplinare della sospensione di 3 giornate dal lavoro e dalla retribuzione al dipendente che rifiuta di indossare la mascherina.

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