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Patto di prova nel rapporto di lavoro con persona disabile

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Assegnazione del dipendente a mansioni compatibili con le sue minorazioni

FINALITA’: tale comunicazione viene utilizzata da quei datori di lavoro che, a seguito dell’accertamento sanitario constatante il peggioramento delle condizioni di salute del disabile, sono tenuti a procedere alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione dal lavoratore in questione.

[inserire luogo e data]

Egr. Sig. / Sig.ra

[inserire nome del lavoratore]

Oggetto: patto di prova

Facendo seguito alla nostra lettera di assunzione del [inserire data], secondo la normativa sul collocamento obbligatorio e con inizio della Sua collaborazione dal giorno [inserire data inizio prestazioni lavorative], La informiamo che si pattuisce con la presente l’effettuazione di un periodo di prova della durata di [inserire durata del periodo di prova] nelle mansioni di [inserire mansioni], all’esito del quale il rapporto di lavoro si considererà automaticamente confermato a tempo indeterminato.

Tale periodo di prova, in caso di positivo superamento dello stesso, sarà integralmente computato a tutti gli effetti nella Sua anzianità di servizio.

Durante il suddetto periodo di prova il rapporto di lavoro si potrà risolvere da ambo le parti in qualsiasi momento, senza preavviso e con la corresponsione della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie in relazione al lavoro da Lei prestato.

[Firma del datore di lavoro]

[Firma del lavoratore]

NOTE

  1. TEMPISTICA: il patto di prova deve essere sottoscritto antecedentemente l’inizio delle prestazioni lavorative.

  2. FORMALITA’: L’atto va redatto in forma scritta a pena di nullità e può anche essere contenuto nella lettera di assunzione.

  3. NORMATIVA: codice civile: art. 2096; legge n. 68/99

  4. GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. Lav. n. 5541/03; ecc.

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Licenziamento per superamento del periodo di comporto (o per malattia)

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Licenziamenti dirigenti, non si applica il blocco previsto dal Cura Italia

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto (o per malattia) è disciplinato, come detto in un precedente articolo, dal combinato disposto del secondo comma dell’art. 2110 c.c. e dall’art. 2118 c.c.

Fermo restando che non si può procedere al licenziamento del lavoratore assente per malattia o infortunio, il 2° comma dell’art. 2110 c.c consente tuttavia al datore di lavoro il diritto di “ recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità“.

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Comporto secco – Comporto per sommatoria, le differenze

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Comporto secco – Comporto per sommatoria, le differenze

Il comporto, introdotto nell’articolo sull’Aspettativa per malattia o infortunio del lavoratore, viene definito, come si è detto, il periodo entro il quale il datore di lavoro è tenuto a tollerare l’assenza del lavoratore colpito da infermità o malattia. Si tratta infatti del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro al lavoratore malato o infortunato. E ancora più nello specifico, si tratta di quell’arco temporale in cui il lavoratore, assente per infortunio o malattia, continua a percepire la retribuzione (o una indennità), nonostante non si rechi al lavoro e durante il quale ha diritto alla conservazione del posto.

Il periodo di comporto a sua volta viene distinto dalla contrattazione collettiva in comporto per sommatoria e comporto secco.

Con il comporto per sommatoria (o “frazionato”) è consentito al lavoratore di sommare tra loro i periodi di assenza dovuti a più episodi morbosi, purchè questi si verifichino entro un determinato arco di tempo (anch’esso stabilito nel ccnl), al fine di verificare se complessivamente i giorni di malattia superino o meno la durata massima dell’assenza entro la quale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto.

Mentre invece con il comporto secco (o “classico”) viene stabilito dalle clausole collettive direttamente il periodo massimo entro il quale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto in caso di malattia, senza la possibilità di procedere al cumulo di assenze dovute a più episodi di malattia e senza l’indicazione di parametri temporali entro cui calcolare il periodo di comporto.

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Aspettativa per malattia e/o infortunio, cosa sono e quali diritti spettano

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Visita medica di controllo, comunicazione variazione indirizzo reperibilità

L’art. 2110 c.c. “Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio”, prevede che “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali , dagli usi o secondo equità.

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Licenziamento del lavoratore disabile per esito negativo dell’accertamento sanitario

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Licenziamento del lavoratore disabile per esito negativo dell’accertamento sanitario

FINALITA’: tale comunicazione si utilizza quando un datore di lavoro, a seguito dell’accertamento della Commissione sanitaria constatante l’aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore disabile, è costretto al licenziamento del  dipendente.

[inserire luogo e data]

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

[inserire nome dipendente]

Oggetto: comunicazione di licenziamento

Come a Lei ben noto in data [inserire data della richiesta] è stato richiesto alla Commissione sanitaria di [inserire dati Commissione], incaricata ex art. 10 della L.n. 68/99, di verificare il Suo stato di salute al fine di constare la compatibilità dello stesso con le mansioni a Lei affidate.

La suddetta Commissione, con provvedimento del [inserire data e n. del provvedimento], ha in effetti riscontrato l’aggravamento delle Sue condizioni di salute che di fatto rende incompatibile lo stesso con la prosecuzione dell’attività lavorativa alle nostre dipendenze [oppure: anche in relazione alle modifiche relative all’organizzazione aziendali che per scelte imprenditoriali non possono essere assolutamente variate].

La medesima Commissione, con il successivo provvedimento del [inserire data e n. del provvedimento], ha altresì accertato la definitiva impossibilità di ricollocarLa all’interno della nostra società.

Siamo pertanto spiacenti di doverLe comunicare, a mezzo della presente, il recesso dal rapporto di lavoro poiché, come sopra evidenziato, è risultato impossibile utilizzare le Sue prestazioni all’interno della Società.

La informiamo inoltre che in relazione a quanto stabilito dal CCNL [inserire settore] e successive modifiche applicato dalla nostra società ai dipendenti, il periodo di preavviso che Le spetta è pari a [inserire il numero dei giorni] e dunque il rapporto di lavoro cesserà definitivamente in data [inserire data cessazione del rapporto di lavoro].

[Firma del datore di lavoro]

  1. TEMPISTICA: tale provvedimento avendo come fine quello di tutelare la salute del lavoratore disabile, va adottato nel momento stesso in cui il datore di lavoro è a conoscenza dello stato di aggravamento delle condizioni di salute del suo dipendente.

  2. SANZIONI: se il datore di lavoro non dimostra la reale impossibilità di adibire il lavoratore disabile a mansioni compatibili con il suo stato di salute, anche eventualmente modificando l’organizzazione aziendale, incorre nel rischio di una dichiarazione di illegittimità del licenziamento con tutte le conseguenze del caso.

  3. NORMATIVA: legge n. 68/1999 art. 10.

  4. GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. Lav. n. 10347/2002 ecc.

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Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore disabile

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Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore disabile

FINALITA’:  Tale comunicazione viene utilizzata per istituire un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra un datore di lavoro privato e un lavoratore disabile.

[inserire luogo e data]

Egr. Sig./Sig.ra

[inserire nome lavoratore]

Oggetto: Lettera di assunzione

Siamo lieti di comunicarLe, a mezzo della presente e con espresso riferimento al provvedimento di avviamento al lavoro n. [inserire numero] del [inserire data provvedimento], la Sua assunzione alle nostre dipendenze a far data dal [inserire data inizio del rapporto di lavoro].

Come concordato la Sua sede di lavoro sarà in [inserire città], presso l’unità produttiva di [inserire l’unità produttiva] e le Sue mansioni saranno le seguenti:[inserire mansioni], con facoltà da parte nostra di successiva assegnazione a mansioni differenti ad esse equivalenti; il Suo inquadramento sarà [inserire categoria], con qualifica di [inserire qualifica].

Lei sarà tenuto/a all’osservanza del seguente orario di lavoro: [inserire orario di lavoro]. Tale orario tuttavia potrà subire delle variazioni per esigenze aziendali, restando tuttavia sempre compreso nel limite complessivo delle [inserire numero delle ore] ore settimanali, con un massimo di [] ore giornaliere, distribuito su [inserire giorni] giorni.

Il Suo rapporto di lavoro è regolato, per quanto concerne il trattamento economico, la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di recesso, ecc. dal CCNL del [inserire settore] e sue successive modificazioni che la scrivente Società applica ai suoi dipendenti.

Inoltre Lei sarà tenuto/a ad attenersi al il regolamento aziendale e ad ogni disposizione e direttiva che troverà esposte nei locali aziendali o che Le saranno impartite dai Suoi superiori.

Indichiamo di seguito i dati relativi alla registrazione sul libro matricola: [inserire dati]

Alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 152/1997, Le comunichiamo altresì le seguenti informazioni:

  • [inserire: identità del datore di lavoro, durata del periodo di prova; periodo di corresponsione della retribuzione, durata delle ferie annuali, termini di preavviso in caso di recesso];

Per tutto ciò che non è espressamente regolato nella presente lettera di assunzione, si farà applicazione della normativa legale e contrattuale riferibile al caso di specie.

La preghiamo pertanto di voler sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del contenuto.

[ firma del datore di lavoro]

per ricevuta e accettazione

[inserire luogo e data]

[ firma del lavoratore]

NOTE:

  1. TEMPISTICA: La sottoscrizione del contratto di lavoro va stipulato precedentemente l’inizio effettivo delle prestazioni lavorative.

  2. SANZIONI: al datore di lavoro che rifiuta di stipulare il contratto con il lavoratore disabile incombe una sanzione amministrativa di € 57,17 per ogni giorno in cui risulti inadempiente all’obbligo; può essere altresì condannato a risarcire al lavoratore un danno pari alle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore disabile in caso di costituzione del rapporto.

  3. NORMATIVA: Legge n. 68/1999 art. 10;

  4. GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. Lav. n. 12213/00; 9981/00 ecc.

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Istanza di sospensione avviamento di lavoratori disabili per crisi aziendale

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Tempo determinato nel Sostegni bis, novità su rinnovi e proroghe

FINALITA’:  tale istanza viene utilizzata da quelle aziende che trovandosi in uno stato di crisi aziendale sono costrette a sospendere le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, così come previsto dall’art. 3, comma 5 della L.n. 68/99.

[inserire luogo e data]

Spettabile

Provincia di [inserire località]

Ufficio Collocamento obbligatorio

 

Oggetto: Istanza di sospensione dell’avviamento del personale inserite nelle categorie protette ex art. 3, comma 5, L.n. 68/99

La sottiscritta Società [inserire nome azienda e codice fiscale], con sede in [inserire sede, indirizzo, telefono, fax], in persona del legale rappresentante p.t. Sig./Sig.ra [inserire nome del legale rappresentante] opertante nel settore [inserire oggetto attività], fa istanza affinchè venga disposta la sospensione dell’avviamento di personale disabile ex art. 3, comma 5, L.n. 68/99 cit.

Tale richiesta è motivata dalle seguenti circostanze: [indicare le circostanze del caso]

Sarà naturalmente cura della Società istante rendere noto tempestivamente al competente Ufficio tutte le circostanze che modificheranno lo stato dei fatti così come sopra esposti.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

[inserire elenco documenti]

[Firma del legale rappresentante p.t.]

  1. TEMPISTICA: tale richiesta va presentata quando con provvedimento amministrativo è stato accertato lo stato di crisi aziendale.

  2. DURATA: la sospensione di norma coincide con la durata dei programmi di intervento posti in essere per risanare l’azienda. Pertanto appena cessa lo stato di crisi il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere l’avviamento di tale categoria di lavoratori entro 60 giorni.

  3. SANZIONI: decorsi i 60 giorni dal sorgere dell’obbligo di assunzione del disabile, qualora il datore si rifiuti di procedere all’assunzione, sarà tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria di €57,17 al giorno per ogni disabile non assunto, oltre all’esclusione dalla partecipazione ai bandi per appalti pubblici.

  4. NORMATIVA: legge n. 68/1999 art. 3, comma 5.

  5. GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. Lav. n. 11768/98.

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Aspettativa per cure termali e tossicodipendenza

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Aspettativa per cure termali e tossicodipendenza

L’ aspettativa per cure termali è regolata dall’art. 16, commi 4 e 5, della L.n. 412/1991 il quale prevede che sarà compito del Ministero della Salute identificare, mediante decreto, le patologie che possono trovare reale beneficio delle cure termali, con l’indicazione altresì degli strumenti di controllo per evitare eventuali abusi. Quindi, secondo il comma 5 cit., “le prestazioni idrotermalipossono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l’osservanza del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4.”

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Carica pubblica (elettiva o sindacale), la richiesta di aspettativa

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Questa forma di aspettativa (per carica pubblica elettiva o sindacale) è prevista e regolata dall’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori (L.n. 300/1970) intitolato proprio “Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali”. Il citato articolo prevede testualmente che “I lavoratori che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.”. Per quanto concerne poi i diritti pensionistici, lo stesso art. 31 prevede che su istanza dell’interessato i periodi di aspettativa per carica pubblica sono considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione delle misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero.

Viene inoltre stabilito che in caso di malattia che si verifichi durante il periodo di aspettativa, il lavoratore conserverà il diritto alle prestazioni a carico degli enti previdenziali preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

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Aspettativa senza retribuzione, la sospensione del rapporto di lavoro

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L’aspettativa è un periodo di sospensione dal rapporto lavoro durante il quale, nella maggior parte dei casi, non si percepisce la retribuzione, pur restando il diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro.

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