martedì, Aprile 8, 2025
Home Blog Pagina 447

Trattamento economico congedi parentali

0

Trattamento economico congedi parentali:

Ai lavoratori che usufruiscono del congedo parentale, l’art. 34 del T.U. riconosce una indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi ed a condizione che il congedo sia effettuato entro il terzo anno di vita del bambino. Qualora i genitori avessero la necessità di usufruire di ulteriori periodi di congedo spetta ugualmente una indennità pari al 30% della retribuzione, ma a condizione che “il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo“. A norma del 5° comma dell’art. 34 i periodi di congedo parentale goduti dai lavoratori vengono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione però degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Inoltre, visto che la retribuzione garantita ai lavoratori in caso di congedo parentale ha un importo piuttosto esiguo, l’art. 5 del T.U. consente ai lavoratori di richiedere una anticipazione del trattamento di fine rapporto, quale sostegno economico durante il congedo stesso.

Advertisement

Ricorso avverso addebiti contributivi

0
Voucher telematici modifica delle modalità di acquisto

Ricorso avverso addebiti contributivi:

Questo tipo di ricorso viene utilizzato dai datori di lavoro nel caso in cui sia necessario opporsi ai provvedimenti dell’INPS relativi agli addebiti contributivi.

Advertisement

Prolungamento dei congedi parentali

0

Prolungamento dei congedi parentali

Il diritto al prolungamento dei congedi parentali, disciplinato in principio dall’art. 33 del T.U.sulla tutela della maternità e paternità (nel quale sono confluiti gli artt. 33, commi 1 e 2, della L.n. 104/1992 e 20 della L.n. 53/2000) è stato recentemente innovato dall’art. 3 del D.L.vo n. 119/2011. La formulazione dell’art. 33 del T.U. sul prolungamento del congedo parentale era la seguente: “1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all’articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32“.

Attualmente dopo la riforma di cui all‘art. 3 del D.L.vo n. 119/2011 il suddetto art. 33 del T.U.è stato così riformulato: «1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.». I commi 2 e 3 restano invariati mentre invece il comma 4 è diventato: “Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32″, a seguito della soppressione del primo periodo.

L’innovazione quindi sta nel fatto che il periodo di 3 anni cui possono godere i genitori lavoratori con modalità continuativa o frazionata, costituisce il tempo massimo di congedo dei genitori durante i primi 8 anni di vita del bambino con handicap grave; tale periodo quindi non è cumulabile con il congedo parentale ordinario previsto dall’art. 32 del T.U.sulla tutela della maternità e paternità. Viene inoltre riconosciuto il diritto per i genitori di fruire di tale congedo anche in caso di ricovero del bambino in un istituto specializzato, purchè la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari.

Advertisement

Astensione facoltativa madri e padri

0
Convalida dimissioni lavoratore padre con figlio di età fino a 3 anni

Astensione facoltativa madri e padri

Il nostro ordinamento, recependo le direttive comunitarie e avvertendo fortemente l’esigenza di favorire la parità di trattamento tra uomini e donne in ambito lavorativo, ma soprattutto al fine di consentire una dimensione facilitata tra attività lavorativa, vita familiare e cura dei figli, ha inserito all’interno della legislazione sulla tutela della maternità e della paternità, il diritto ai congedi parentali. In principio la legge consentiva alla lavoratrice madre, dopo il parto e quindi dopo il periodo di astensione obbligatoria, il diritto ad usufruire di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro di sei mesi, detto di astensione facoltativa, da godere nel primo anno di vita del bambino; tale diritto poteva essere anche goduto dal lavoratore padre, in alternativa alla madre.

Advertisement

Trattamento maternità prolungamento diritto lavoratrice

0

Trattamento maternità prolungamento diritto lavoratrice:

L’art. 24 del T.U. sulla tutela della maternità e paternità prevede che l’indennità di maternità viene corrisposta alla lavoratrice anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di cui alle ipotesi previste dall’art. 54, comma 3, lett. b) e c), ossia in caso di licenziamento della lavoratrice per le seguenti motivazioni “…b) cessazione dell’attività aziendale cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine” che si verifichino durante il periodo di congedo per maternità.

Advertisement

Indennità maternità prolungamento diritto

0

Indennità maternità prolungamento diritto

L’art. 24 del T.U. sulla tutela della maternità e paternità prevede che l’indennità maternità viene corrisposta alla lavoratrice anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di cui alle ipotesi previste dall’art. 54, comma 3, lett. b) e c), ossia in caso di licenziamento della lavoratrice per le seguenti motivazioni “…b) cessazione dell’attività aziendale cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine” che si verifichino durante il periodo di congedo per maternità.

Advertisement

Obblighi datore tutela maternità e paternità

0

Obblighi datore tutela maternità e paternità:

Il datore di lavoro oltre agli obblighi di cui al precedente articolo sulla tutela della lavoratrice in caso di gravidanza e puerperio, a norma dell’art. 11 del T.U. ha il dovere di valutare irischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare“.

Advertisement

Tutela lavoratrice in gravidanza e puerperio

0

Tutela lavoratrice in gravidanza e puerperio:

La salute della lavoratrice in quel particolare e delicato periodo della sua vita legato alla gravidanza e alla nascita di un bambino, è stato avvertito dal nostro ordinamento con particolare interesse, poiché è attinente proprio ad eventi che toccano le ragioni profonde dell’esistenza di una donna, ma anche di un uomo, legati alla continuazione della vita. Tali eventi proprio per l’importanza che rivestono non solo a livello personale ma anche per gli interessi generali e della collettività, richiedono una adeguata protezione per la madre, per il padre ed anche per il nascituro.

Advertisement

Calcolo indennità congedi per maternità e paternità

0

Calcolo indennità congedi per maternità e paternità:

Per quanto concerne il trattamento economico e normativo durante il congedo per maternità e paternità la disciplina è la medesima sia per le lavoratrici che per i lavoratori (art. 29 T.U.). L‘art. 22 del T.U. prevede la corresponsione in favore delle lavoratrici, sia operaie che impiegate, di “un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità“; tale indennità ha carattere previdenziale ed è a carico dell’ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria. Inoltre è previsto che:

  • I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie“;

  • Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti;

  • “Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità”.

Per quanto concerne invece il cacolo della indennità, l’art. 23 del T.U. stabilisce che per la determinazione della sua misura, occorre tenere presente la retrbuzione, cioè la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga, che può essere stabilito in 4 settimane o mensile, già scaduto e immediatamente precedente a quello nel quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

A tale importo andrà aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità o agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori che la lavoratrice evetualmente percepisce.

Si evidenzia inoltre che secondo il comma 3, del citato art. 23, “concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.” Mentre il comma 4, precisa che “per retribuzione media globale giornaliera si intende l’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo“.

Nel caso in cui le lavoratrici “non abbiano svolto l’intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto, per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione“, l’importo della retribuzione media globale giornaliera, “si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso“.

Invece per quanto concerne le operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera si ottiene, a norma del comma 5: “a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l’orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti; b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l’orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell’ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l’orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite“.

Anche per quanto concerne il trattamento previdenziale, le regole sono le medesime sia per le lavoratrici che per i lavoratori (art. 29 T.U.). Esso è regolato dall’art. 25 del T.U. e prevede innanzi tutto che il periodo di congedo di maternità non richiede, in costanza di rapporto, “alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa“. Al comma 2, inoltre viene previsto che per i “soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro“. Ed infine al comma 3, dedicato a coloro che sono iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, “gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica“. Mentre per coloro che sono iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, “gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma“.

Advertisement

Congedo paternità diritti del lavoratore

0

Congedo paternità diritti del lavoratore:

Il D.Lgs. n. 151/2001Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità (come modificato dal D.Lgs. n. 119/2011) prevede la possibilità anche per il padre lavoratore di godere, al verificarsi di determinate circostanze (morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del bimbo al padre), delle garanzie già previste in favore delle lavoratrici madri, favorendo e garantendo in tal modo l’aspetto affettivo relazionale del rapporto genitoriale, nonchè l’aspetto legato alla vita professionale. Il congedo per paternità soggiace alla medesima disciplina, sia normativa che economica, che viene applicata al congedo per maternità. Lo stesso discorso vale anche per il divieto di licenziamento del lavoratore padre nel periodo che va dall’inizio del congedo e fino ad un anno di età del bambino. Il congedo per paternità viene regolato dall’art. 28 del citato T.U., il quale prevede testualmente che: “1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445“. Anche in caso di adozioni e affidamenti e adozioni e affidamenti preadottivi internazionali il lavoratore padre usufruisce degli stessi congedi previsti per la lavoratrice, ma a condizione che questi non siano già stati richiesti dalla lavoratrice (art. 31 del T.U.). Nello specifico il lavoratore avrà diritto al congedo per paternità di tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino in famiglia nel caso di adozione o affidamento di un bambino di età non superiore a sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento. In caso di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali il lavoratore avrà diritto al congedo per paternità di tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino in famiglia anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età. Inoltre il lavoratore avrà altresì il diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione. Sarà poi l’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione a certificare la durata del congedo, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero.

 

 

Advertisement

I nostri SocialMedia

27,994FansMi piace
2,820FollowerSegui

Ultime notizie

Fisco e prelievi bancomat

Non prelevi al bancomat e il Fisco ti ‘punisce’: ecco perché...

0
Il Fisco accende i riflettori su chi non preleva al bancomat e potrebbe punirti: ecco cosa sapere per evitare problemi. Nel rapporto con l’Agenzia delle...