domenica, Settembre 1, 2024
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Istanza di sospensione avviamento di lavoratori disabili per crisi aziendale

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Tempo determinato nel Sostegni bis, novità su rinnovi e proroghe

FINALITA’:  tale istanza viene utilizzata da quelle aziende che trovandosi in uno stato di crisi aziendale sono costrette a sospendere le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, così come previsto dall’art. 3, comma 5 della L.n. 68/99.

[inserire luogo e data]

Spettabile

Provincia di [inserire località]

Ufficio Collocamento obbligatorio

 

Oggetto: Istanza di sospensione dell’avviamento del personale inserite nelle categorie protette ex art. 3, comma 5, L.n. 68/99

La sottiscritta Società [inserire nome azienda e codice fiscale], con sede in [inserire sede, indirizzo, telefono, fax], in persona del legale rappresentante p.t. Sig./Sig.ra [inserire nome del legale rappresentante] opertante nel settore [inserire oggetto attività], fa istanza affinchè venga disposta la sospensione dell’avviamento di personale disabile ex art. 3, comma 5, L.n. 68/99 cit.

Tale richiesta è motivata dalle seguenti circostanze: [indicare le circostanze del caso]

Sarà naturalmente cura della Società istante rendere noto tempestivamente al competente Ufficio tutte le circostanze che modificheranno lo stato dei fatti così come sopra esposti.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

[inserire elenco documenti]

[Firma del legale rappresentante p.t.]

  1. TEMPISTICA: tale richiesta va presentata quando con provvedimento amministrativo è stato accertato lo stato di crisi aziendale.

  2. DURATA: la sospensione di norma coincide con la durata dei programmi di intervento posti in essere per risanare l’azienda. Pertanto appena cessa lo stato di crisi il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere l’avviamento di tale categoria di lavoratori entro 60 giorni.

  3. SANZIONI: decorsi i 60 giorni dal sorgere dell’obbligo di assunzione del disabile, qualora il datore si rifiuti di procedere all’assunzione, sarà tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria di €57,17 al giorno per ogni disabile non assunto, oltre all’esclusione dalla partecipazione ai bandi per appalti pubblici.

  4. NORMATIVA: legge n. 68/1999 art. 3, comma 5.

  5. GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. Lav. n. 11768/98.

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Aspettativa per cure termali e tossicodipendenza

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Aspettativa per cure termali e tossicodipendenza

L’ aspettativa per cure termali è regolata dall’art. 16, commi 4 e 5, della L.n. 412/1991 il quale prevede che sarà compito del Ministero della Salute identificare, mediante decreto, le patologie che possono trovare reale beneficio delle cure termali, con l’indicazione altresì degli strumenti di controllo per evitare eventuali abusi. Quindi, secondo il comma 5 cit., “le prestazioni idrotermalipossono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l’osservanza del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4.”

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Carica pubblica (elettiva o sindacale), la richiesta di aspettativa

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Comunicazione preventiva per distacco di lunga durata, nuove regole

Questa forma di aspettativa (per carica pubblica elettiva o sindacale) è prevista e regolata dall’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori (L.n. 300/1970) intitolato proprio “Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali”. Il citato articolo prevede testualmente che “I lavoratori che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.”. Per quanto concerne poi i diritti pensionistici, lo stesso art. 31 prevede che su istanza dell’interessato i periodi di aspettativa per carica pubblica sono considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione delle misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero.

Viene inoltre stabilito che in caso di malattia che si verifichi durante il periodo di aspettativa, il lavoratore conserverà il diritto alle prestazioni a carico degli enti previdenziali preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

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Aspettativa senza retribuzione, la sospensione del rapporto di lavoro

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Esonero parziale dei contributi previdenziali, istanze di riesame

L’aspettativa è un periodo di sospensione dal rapporto lavoro durante il quale, nella maggior parte dei casi, non si percepisce la retribuzione, pur restando il diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro.

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Esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, l’istanza

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Assegno mensile invalidità e requisito inattività lavorativa

FINALITA’:  l’istanza di esonero viene utilizzata da quei datori di lavoro che vogliono ottenere la sospensione dell’obbligo di assumere lavoratori appartenenti a categorie protette, in considerazione delle particolare i condizioni di svolgimento della loro attività.

[inserire luogo e data]

Spettabile

Provincia di [inserire località]

Ufficio Collocamento obbligatorio

Oggetto: Istanza di esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili ex art. 5, comma 3, L.n. 68/1999 e D.M. n. 357/2000.

La sottoscritta Società [inserire nome azienda e codice fiscale], con sede in [inserire sede, indirizzo, telefono, fax], in persona del legale rappresentante p.t. Sig./Sig.ra [inserire nome del legale rappresentante] operante nel settore [inserire oggetto attività],

premesso che:

  • impiega alle sue dipendenze [inserire numero] dipendenti, di cui [inserire numero] appartenenti a categoria protetta, così come indicati nell’ultima denuncia annuale,

  • è impossibilitata allo stato ad assumere altri lavoratori appartenenti a categorie protette, per i seguenti motivi: [indicare i motivi che hanno determinato l’istanza],

  • pertanto, in caso di accoglimento della presente richiesta si obbliga alla corresponsione del contributo esonerativo così come previsto dalla normativa citata.

Tutto ciò premesso la Società [inserire ragione sociale]

chiede

all’adito Ufficio competente di essere esonerata dall’assunzione di personale appartenente a categorie protette, nella misura del [inserire percentuale] della percentuale da coprire in base a quanto disposto dalla normativa sulle assunzioni obbligatorie.

Si allegano alla presente istanza i seguenti documenti: [inserire elenco documenti]

[Firma del datore di lavoro]

  1. TEMPISTICA: tale richiesta va presentata quando si verificano condizioni che non consentono l’assunzione di personale disabile; al datore di lavoro inadempiente vengono applicate le sanzioni previste per il rifiuto di assumere lavoratori disabile.

  2. EFFETTI. Il datore di lavoro che ha ottenuto la sospensione dell’obbligo di assumere personale disabile è tenuto a versare al Fondo Regionale per l’Occupazione del Personale Disabile, un contributo esonerativo per ogni unità non assunta pari a €13,00 al giorno per ciascun lavoratore.

  3. SANZIONI: decorsi i 60 giorni dal sorgere dell’obbligo di assunzione del disabile, qualora il datore si rifiuti di procedere all’assunzione, sarà tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria di €57,17 al giorno per ogni disabile non assunto, oltre all’esclusione dalla partecipazione ai bandi per appalti pubblici.

  4. NORMATIVA: legge n. 68/1999 art.5, D.M. n. 357/00; Circolare del Ministero del Lavoro n. 4/00

  5. GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. Lav. n. 11449/93.

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Cessazione del rapporto con lavoratore appartenente a categoria protetta

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Assegnazione del dipendente a mansioni compatibili con le sue minorazioni

FINALITA’:  la comunicazione di cessazione del rapporto con un lavoratore appartenente a categoria protetta viene utilizzata dai datori di lavoro per adempiere all’obbligo di informativa, secondo quanto disposto dall’art. 10 L.n. 68/1999.

[inserire luogo e data]

Spettabile

Provincia di [inserire località]

Ufficio Collocamento obbligatorio

Oggetto: Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro con dipendente appartenente a categoria protetta.

La sottoscritta Società [inserire nome azienda e codice fiscale], con sede in [inserire sede, indirizzo, telefono, fax], in persona del legale rappresentante p.t. Sig./Sig.ra [inserire nome del legale rappresentante] operante nel settore [inserire oggetto attività], con provvedimento amministrativo del [inserire numero e data del provvedimento] avviava al lavoro il/la Sig./Sig.ra [inserire nominativo del lavoratore, luogo e data di nascita, residenza].

Si rende pertanto noto a codesto Ufficio che il rapporto di lavoro con il/la suddetto/a dipendente è cessato in data [indicare data di cessazione del rapporto di lavoro] per le seguenti motivazioni [inserire le motivazioni che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro]

La scrivente Società, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 10, comma 5, della L.n. 68/99 cit. chiede pertanto la sostituzione del suddetto lavoratore con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio.

[oppure: posto che il licenziamento del/della Sig./Sig.ra (inserire nominativo lavoratore) è stato irrogato per giustificato motivo oggettivo, si segnala altresi che, con riferimento al disposto dell’art. 10, comma 4, L.n. 68/99 cit., al momento della cessazione del rapporto de quo il numero dei rimanenti lavoratori appartenenti a categoria protetta impiegati in azienda non è inferiore alla quota di riserva prevista dall’art. 3 della legge cit.]

[Firma del datore di lavoro]

  1. TEMPISTICA: tale comunicazione agli Uffici competenti deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore appartenente a categoria protetta.

  2. NORMATIVA: legge n. 68/1999 art. 10.

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Assegnazione del dipendente a mansioni compatibili con le sue minorazioni

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Assegnazione del dipendente a mansioni compatibili con le sue minorazioni

FINALITA’:  La comunicazione di assegnazione a mansioni compatibili viene utilizzata per l’obbligo che sussiste in capo al datore di lavoro di affidare al disabile mansioni compatibili con il suo stato di minorazione.

[inserire luogo e data]

Egr. Sig./Sig.ra

[inserire nome lavoratore]

Oggetto: assegnazione a nuove mansioni

Facciamo seguito alla Sua richiesta di mutamento mansioni del [inserire data richiesta], con allegata certificazione medica, con la quale Lei ci rendeva noto che le mansioni alle quali Lei è ad oggi adibito/a, risultano assolutamente incompatibili con la natura e il grado della Sua invalidità.

Con la presente Le comunichiamo che, con decorrenza immediata, viene disposta la Sua assegnazione alle seguenti mansioni: [indicare nuove mansioni].

Come potrà rilevare le nuove mansioni sono esattamente equivalenti a quelle fino ad oggi da Lei espletate.

La informiamo inoltre che Le sarà altresì conservato l’inquadramento precedente [oppure indicare il nuovo inquadramento, con qualifica di [indicare qualifica].

Per quanto concerne infine il trattamento economico, si farà riferimento a quanto disposto dal CCNL di categoria [indicare il settore] e successive modifiche, applicabile al suo rapporto di lavoro.

[Firma del datore di lavoro]

.

per ricevuta e pieno consenso

[inserire luogo e data]

[Firma del lavoratore]

NOTE:

1. TEMPISTICA: nel momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza della richiesta di mutamento delle mansioni effettuata dal lavoratore disabile, corredata altresì di certificazione medica, deve disporre l’immediata assegnazione di questi a mansioni compatibili.

2. SANZIONI: il datore di lavoro inadempiente è tenuto al risarcimento del danno provocato alla salute del lavoratore disabile. Se invece il datore di lavoro assegna il disabile a mansioni inferiori a quelle svolte precedentemente è tenuto a risarcire, salvo che provi l’impossibilità oggettiva di assegnare il lavoratore disabile a mansioni equivalenti o superiori, il danno conseguente al demansionamento.

3. NORMATIVA: Legge n. 68/1999 art. 10;

4. GIURISPRUDENZA: Cass. SS. UU. n. 7755/1998 ecc.

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Scadenza termine – Sanzioni – Successione dei contratti – Retribuzione

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Sostegni bis, approvato definitivamente il testo di conversione in legge

Se alla scadenza del termine apposto al contratto, o anche successivamente prorogato, il rapporto di lavoro prosegue ancora per qualche giorno, scatterà a carico del datore di lavoro una sanzione pecuniaria a favore del lavoratore- Tale breve prosecuzione non comporterà la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ma – come si diceva – il datore di lavoro sarà tenuto a versare al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno in più da questi lavorato come segue:

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Divieti – Forma – Proroga del contratto a tempo determinato

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Pagamento diretto CIG, domande con due scadenze

Quando vi sono divieti a ricorrere al contratto a tempo determinato:

Non sempre possibile ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato. Infatti l’art, 3 del D.L.vo n. 368/2001 stabilisce che è vietato l’utilizzo di tale particolare contratto quando si verificano le seguenti condizioni:

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Contratto di assunzione a tempo determinato – Contratto a termine

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Staffetta generazionale, regime e disciplina

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si caratterizza per la previsione di un termine di durata nel tempo. Ciò significa che nella lettera di assunzione è già indicata la durata del rapporto di lavoro (termine) con l’apposizione della data di scadenza dello stesso.

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato viene disciplinato dal Decreto Legislativo 6.9.2001 n. 368, integrato recentemente dalla L.n. 183/2010 (c.d Collegato lavoro), nonchè dai contratti ed accordi collettivi che normalmente stabiliscono in che percentuale (rispetto al personale assunto a tempo indeterminato) è possibile procedere all’assunzione con contratto a tempo determinato.

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