lunedì, Settembre 2, 2024
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Assunzione le comunicazioni obbligatorie

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Crisi di liquidità, il pagamento dei contributi prevale su quello delle retribuzioni

Assunzione le comunicazioni obbligatorie:

Tutti i datori di lavoro (persone fisiche, società, ecc.) sono tenuti, in caso di assunzioni (a prescindere dal tipo di contratto di assunzione utilizzato), a comunicare agli Uffici competenti per territorio, generalmente entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, tutte le informazioni riguardanti il rapporto di lavoro (inizio, proroga, trasformazione, cessazione); le generalità delle parti (datore e prestatore); il tipo di contratto che verrà sottoscritto (a tempo indeterminato, a tempo determinato, ecc.); ecc. Tali comunicazioni riguardano tutte le categorie di datori di lavoro e si effettuano per via telematica compresi coloro che assumono i lavoratori domestici.

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Assunzione stranieri regolarmente soggiornanti

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Errata corrige della circolare interministeriale sul decreto flussi

Assunzione stranieri regolarmente soggiornanti

Un datore di lavoro che intende procedere all’assunzione stranieri regolarmente soggiornante in Italia deve:

  • effettuare le comunicazioni ordinarie ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali (es. Inps, Inali, ecc.);

  • effettuare le comunicazioni ordinarie ai Centri per l’impiego;

  • stipulare con il lavoratore straniero il contratto di soggiorno;

  • entro 5 giorni dalla stipula, comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la data di inizio del rapporto di lavoro,

  • comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la data di cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore straniero entro 5 giorni;

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Rilascio nulla-osta lavoratori stranieri

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Certificato agibilità servizi ex Enpals

Rilascio nulla-osta lavoratori stranieri:

Si tratta dell’assunzione di lavoratori stranieri per rapporti particolari di lavoro come ad esempio lavoro nei circhi o per spettacoli itineranti; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell´ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.

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Assunzione lavoratori extracomunitari

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Flussi, pubblicato il Decreto per l’ingresso dei lavoratori stranieri

Assunzione lavoratori extracomunitari:

Il datore di lavoro che intenda assumere lavoratori extracomunitari residenti all’estero devono in primo luogo presentare una domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione situato presso la Provincia competente per territorio, ossia la Provincia ove verrà svolta la prestazione lavorativa. È opportuno evidenziare che in base alle quote indicate nel c.d. “decreto-flussi”, il numero massimo dei cittadini extracomunitari ammessi annualmente a lavorare in Italia viene preventivamente predeterminato.

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Divieto licenziamento lavoratrici madri

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Divieto licenziamento lavoratrici madri

Divieto licenziamento lavoratrici madri:

Il T.U. sulla tutela della maternità e paternità prevede all’art. 54 che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio della gravidanza fino a un anno di età del bambino. Le lavoratrici sono però obbligate ad informare il datore di lavoro del loro stato di gravidanza, non appena questo venga accertato.

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Gravidanza e dimissioni lavoratrice

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Gravidanza e dimissioni lavoratrice

Gravidanza e dimissioni lavoratrice:

Il T.U. sulla tutela della maternità e della paternità, all’art. 55 prevede che in caso di dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (gravidanza e fino ad un anno di età del bambino), questa “ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento” (comma 1). Tali disposizioni si applicano al padre lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità (comma 2) e anche in caso di adozione e affidamentro entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia (comma 3).

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Diritti lavoratrice madre e lavoratore padre

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Diritti lavoratrice madre e lavoratore padre

Diritti lavoratrice madre e lavoratore padre:

Secondo l’art. 56 del T.U. sulla tutela della maternità e paternità, le lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio hanno il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Hanno altresì il diritto “salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino” . Inoltre le lavoratrici al rientro nel posto di lavoro, “hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti” (comma 1).

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Tutela maternità: lavoro notturno. Sanzioni

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Assegno temporaneo figli minori, proroga termine domanda

Tutela maternità: lavoro notturno. Sanzioni:

L’art. 53, comma 1, del T.U. sulla tutela della maternità e della paternità vieta al datore di lavoro di adibire le lavoratrici, dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, al lavoro notturno, intendosi per tale quello che si svolge dalle ore 24 alle ore 6 del mattino. Inoltre al comma 2 viene previsto che non sono obbligati a prestare lavoro durante la fascia considerata notturna (cioè possono rifiutarsi di svolgerlo, laddove fosse loro richiesto dal datore di lavoro):

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Astensione obbligatoria lavoro per maternità anticipata

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Astensione obbligatoria lavoro per maternità anticipata

Astensione obbligatoria lavoro per maternità anticipata:

In taluni casi particolari è consentito alla lavoratrice gestante di usufruire anticipatamente del periodi di astensione dal lavoro. Ciò si verifica quando vi siano rischi per la gravidanza dovuti a problemi di salute della gestante.

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Malattia figlio congedi e trattamento economico

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Domanda per congedo parentale per SARS Cov-2, rilascio procedura

Malattia figlio congedi e trattamento economico:

La normativa sulla tutela della maternità e paternità all’art. 47, comma 1, del T.U. prevede dei periodi di astensione dal lavoro per i genitori lavoratori, da usufruire in via alternativa dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, in caso di malattia di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. In tali casi la durata di ogni permesso non è predeterminata ed in genere può interamente coincidere con la durata delle malattie del bambino.

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