lunedì, Settembre 2, 2024
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Abbandono del posto di lavoro

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Cartellino manomesso e addebito generico, nullo il licenziamento

Abbandono del posto di lavoro

L’abbandono del posto di lavoro è quel comportamento che se posto in essere volontariamente dal lavoratore senza ragioni giustificatrici, determina di regola l’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico del trasgressore ivi compreso il licenziamento. Vi sono tuttavia delle circostanze in cui il lavoratore ha diritto ad abbandonare il luogo di lavoro nel caso in cui si realizzi una situazione di grave, immediato e non evitabile pericolo; in tal caso il lavoratore non può subire pregiudizio alcuno, al livello di sanzioni disciplinari, a seguito di tale abbandono.

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Malattia lavoratore diritti e doveri

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Malattia lavoratore diritti e doveri

Malattia lavoratore diritti e doveri

Lo stato di malattia è causa impeditiva dello svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso il rapporto di lavoro resta sospeso per tutta la durata della patologia da cui è afflitto il lavoratore, si realizza quindi la c.d. impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata da ragioni di carattere biologico (stessa situazione anche in caso di infortunio e maternità).

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Facsimile Istanza trattazione Corte Suprema

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Omessi versamenti di contributi in un gruppo di imprese

Facsimile Istanza trattazione Corte Suprema

Nell’articolo dedicato alle Novità introdotte dal D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 al processo civile, pubblicato nel sito sotto la Sezione “Professionisti”, si è visto che la novità di maggior rilievo riguarda l’onere a carico della parte (sia avvocato che parte assistita), del deposito di una istanza dalla quale risulti la persistenza dell’interesse alla trattazione e definizione dei processi civili pendenti sia innanzi alla Corte di Appello che innanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

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Istanza trattazione innanzi alla Corte di Appello

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Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, indicazioni INL

Istanza trattazione innanzi alla Corte di Appello

Nell’articolo dedicato alle Novità introdotte dal D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 al processo civile, pubblicato nel sito sotto la Sezione “Professionisti”, si è visto che la novità di maggior rilievo riguarda l’onere a carico della parte (sia avvocato che parte assistita), del deposito di una istanza dalla quale risulti la persistenza dell’interesse alla trattazione e definizione dei processi civili pendenti sia innanzi alla Corte di Appello che innanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Tale istanza deve necessariamente essere depositata entro il  termine semestrale decorrente dal 1° gennaio 2012, pena l’estinzione del processo.

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Processo civile le novità introdotte dal D.L. 212 del 2012

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Processo civile le novità introdotte dal D.L. 212 del 2012

Processo civile le novità introdotte dal D.L. 212 del 2012

La LEGGE 17 febbraio 2012, n. 10 che ha convertito  in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, ha abrogato l’obbligo di depositare l’istanza di trattazione per le cause pendenti da oltre 3 anni in Appello e Cassazione.

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Inadempimenti datore nel contratto di apprendistato

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Inadempimenti datore nel contratto di apprendistato

Inadempimenti datore nel contratto di apprendistato

Nel caso in cui il datore di lavoro sia inadempiente in merito alla erogazione della formazione all’apprendista sarà tenuto, in base alle previsioni dell’art. 7 del D.L.vo n. 167/2011, a versare ”la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione”. Inoltre, qualora a seguito di attivita’ di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione dovesse emergere ”un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera’ un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere”. Per le citate violazioni il datore di lavoro sarà inoltre punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00. Inoltre, ”in caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro”.

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Standard professionali, formativi e certificazione competenze

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Standard professionali, formativi e certificazione competenze

Standard professionali, formativi e certificazione competenze

In base all’art. 6 del D.L.vo n. 167/2011 sarà il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e previa intesa con le Regioni e le Province autonome a definire – entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto – gli ”standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione”.

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Alta formazione e ricerca contratto di apprendistato

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Errata corrige della circolare interministeriale sul decreto flussi

Alta formazione e ricerca contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca è disciplinato dall’art. 5 del D.L.vo n. 167/2011 il quale stabilisce che:

  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita’, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attivita’ di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonche’ per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di eta’ compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione puo’ essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta’.

  2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita’ di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e’ rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, le universita’, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

  3. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca e’ rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Universita’, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica“.

Pertanto in virtù di tale contratto, l’apprendista può conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario, di alta formazione, nonchè la specializzazione tecnica superiore. È da notare che il limite di età si abbassa a 17 anni per quei soggetti che sono in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.L.vo n. 226/2005.

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Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

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Apprendistato, scadenza prolungata in caso di cassa integrazione covid

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un contratto avente contenuto formativo attraverso il quale persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età hanno la possibilità di conseguire una qualificazione professionale e competenze tecnico-professionali mediante attività di formazione sul posto di lavoro. Tale forma di contratto è disciplinato dall’art. 4 del D.L.vo n. 167/2011 il quale stabilisce che:

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Apprendistato qualificante e diploma professionale

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Trattamento di quiescenza dei professori universitari e ricercatori

Apprendistato qualificante e diploma professionale

Il contratto di apprendistato qualificante è un contratto a contenuto formativo, mediante il quale i giovani che abbiano compiuto 15 anni di età possono completare la loro istruzione e formazione, per un periodo non superiore a tre anni, al fine di conseguire una qualifica professionale.

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.L.vo n. 167/2011 possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, “in tutti i settori di attivita’, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di eta’. La durata del contratto e’ determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non puo’ in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale“. Per quanto concerne la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è previsto che siano le regioni ad occuparsene previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale regolamentazione dovrà comunque rispettare i seguenti criteri e principi:

“a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalita’ di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni”.

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