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Prescrizione contributi, denuncia del lavoratore

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ANF telematico

 Prescrizione contributi, denuncia del lavoratore

La disciplina normativa della prescrizione contributi è regolata, come è noto, dall’art. 3, commi 9 e 10 della L.n. 335/1995, i quali testualmente recitano:

“9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e’ ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”;

 

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Ricorso per cassazione – Sentenza n. 1716 del 7 febbraio 2012

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Pubblico impiego

 

Ricorso per cassazione – Sentenza n. 1716 del 7 febbraio 2012 (Sezione Lavoro, Presidente e Relatore F. Roselli)

“Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonché la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori con eventuale trascrizione dei passi salienti. Il suddetto requisito non è pertanto soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto d’impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti più rilevanti e, quindi, un’individuazione e valutazione dei fatti estranea alla funzione del giudizio di legittimità“.

Leggi il testo integrale

 

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Ricorso per differenze retributive colf – badanti

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Ricorso per differenze retributive colf – badanti

Ricorso per differenze retributive colf – badanti

Il Ricorso per differenze retributive colf – badanti è utilizzato per instaurare un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento da parte del Giudice delle differenze retributive spettanti in caso di rapporto di lavoro di colf e badanti con conseguenziale condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle stesse al lavoratore. Una volta redatto il ricorso, corredato dei relativi documenti (vedi la Sezione di questo sito dedicata alla preparazione del fascicolo di parte e a tutti gli adempimenti connessi), si procede al suo deposito presso la Sezione Lavoro del Tribunale Civile. Successivamente il ricorso, unitamente al decreto del giudice di fissazione di udienza, dovrà essere notificato alla controparte datoriale convenuta in giudizio. Da evidenziare che tra la data della notifica alla controparte e la data dell’udienza devono decorrere almeno 30 giorni.

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Impiego di lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno contraffatto

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Controlli a distanza lavoratori

 

Il Ministero del lavoro ha recentemente fornito chiarimenti in merito all’applicazione della maxisanzione contro il lavoro sommerso nei confronti di datori di lavoro che impieghino alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno contraffatto.

Ai fini dell’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso, in caso di contraffazione del permesso di soggiorno, nell’ipotesi in cui la comunicazione di assunzione preventiva contenga le reali generalità del lavoratore, la sanzione non deve essere applicata, mentre dovrà essere applicata negli altri casi.

Il chiarimento del Ministero del lavoro, nasce da una richiesta del seguente tenore. Un datore di lavoro utilizzava prestazioni di lavoratori extracomunitari in possesso di permessi di soggiorno, che a seguito di accertamento dell’Ufficio immigrazione risultavano contraffatti con tali modalità: nella prima ipotesi il permesso di soggiorno, pur riportando le reali generalità dellla persona assunta, risultava non rilasciato o rilasciato ad una persona diversa; nella seconda ipotesi il permesso di soggiorno riportava il nominativo di una persona diversa rispetto a quella effettivo del lavoratore; in quali delle ipotesi prospettate, dunque si deve applicare la maxisanzione del lavoro sommerso, la quale stabilsice la sanzione a carico dei datore di lavoro che utilizzano lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di assunzione? In entrambe le ipotesi, il datore di lavoro aveva adempiuto agli obblighi normativi sulle assunzioni, effettuando le previste comunicazioni preventive al Centro per l’impiego e le iscrizioni sul Libro unico del lavoro. Solo che per alcuni lavoratori erano stati comunicati al Centro per l’impiego i loro dati reali anche se non coincidenti con quelli riportati nei permessi di soggiorno contraffatti, mentre per altri lavoratori stranieri erano stati comunicati dati che non corrispondevano alle loro reali generalità.

Secondo il Ministero la sanzione deve essere applicata soltanto nell’ipotesi in cui al Centro per l’impiego risultino comunicati dati diversi rispetto alle reali generalità dei prestatori occupati. Mentre, per le ipotesi di comunicazioni corrette sulle generalità dei lavoratori, non ricorrono i presupposti che integrano la fattispecie sanzionatoria del lavoro sommerso, sebbene il permesso di soggiorno non sia stato affatto concesso o sia stato contraffatto. Infatti, in tale ipotesi, la contraffazione dei documenti ha natura penalistica e semmai potrà essere applicato quanto previsto dal codice penale per il reato di occupazione di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, Dlgs n. 286/1998), qualora ne ricorrano i presupposti.

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Pensione di vecchiaia ai lavoratori discontinui

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Indennità lavoratori domestici, la domanda di riesame in caso di rifiuto

Pensione di vecchiaia ai lavoratori discontinui:

Le Sezione Lavoro della Corte Suprema in tema di pensione di vecchiaia ai lavoratori discontinui, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari ha reso il seguente principio di diritto con la  Sentenza n. 3044 del 28 febbraio 2012 (Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore R. Mancino):

In tema di diritto alla pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall’art. 2, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare (“di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”) non è suscettibile diapplicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e, pertanto, non opera a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.

Ecco la sentenza: 3044_02_12.pdf

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Pubblico impiego contrattualizzato

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Pubblico impiego

Pubblico impiego contrattualizzato:

In tema di pubblico impiego contrattualizzato le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 3183 del 1° marzo 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. Tirelli) hanno reso il seguente principio di diritto:

Nel pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce un’ipotesi eccezionale, sicché, quando il lavoratore deduce inadempimento unitario dell’amministrazione protratto oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998, sussiste la giurisdizione ordinaria anche per il periodo anteriore a tale data, onde evitare il frazionamento della tutela.

Per pubblico impiego contrattualizzato, come è noto, si intende il processo mediante il quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici viene regolata dalle norme di diritto privato, con l’ausilio della contrattazione collettiva. Giova evidenziare che anche nel nuovo sistema privatizzato, la pubblica amministrazione resta in ogni caso obbligata al perseguimento di fini pubblici e alla cura di interessi pubblici.

La privatizzazione o  la contrattualizzazione del pubblico impiego è stata attuata con il d.lgs. n. 29/1993.

GIURISDIZIONE – PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO – DOMANDA FONDATA SU INADEMPIMENTO UNITARIO DELL’AMMINISTRAZIONE PROTRATTO OLTRE IL 30 GIUGNO 1998 – GIURISDIZIONE ORDINARIA ANCHE SUL PERIODO ANTERIORE A TALE DATA – SUSSISTENZA

 

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Produzione documentale nel giudizio d’appello

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Pubblico impiego

 

Produzione documentale nel giudizio d’appello: 

In tema di produzione documentale nel giudizio d’appello la Sezione Lavoro con  l’Ordinanza interlocutoria n. 3639 del 8 marzo 2012 ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa alla sussistenza di un onere in capo all’appellante, in quanto tale, di produrre o ripristinare, in appello, i documenti prodotti in primo grado a prescindere dalla posizione ricoperta nella precedente fase processuale ovvero se il suo onere probatorio debba essere individuato con esclusivo riferimento alla posizione assunta nel giudizio di primo grado, con conseguente onere di ripristino della prova documentale, ove l’appellante fosse la parte convenuta nel giudizio di primo grado, ai soli fatti estintivi dell’obbligazione dedotta nel giudizio. (Sezione Lavoro, Presidente G. Vidiri – Estensore U. Morcavallo)

Ecco il testo dell’ordinanza interlocutoria: 3639_03_12.pdf

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Risarcimento del danno nei rapporti a termine

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Pubblico impiego

Risarcimento del danno nei rapporti a termine:

Sul risarcimento del danno nei rapporti a termine la Sezione Lavoro ha reso il seguente principio di diritto:

In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo “ius superveniens” ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 configura una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l’indennità va liquidata, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dalla costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivo del lavoratore, trattandosi di indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel “periodo intermedio” (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione). (Sentenza n. 3056 del 29 febbraio 2012 (Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli – Relatore V. Nobile)

LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – RAPPORTO A TERMINE – CONVERSIONE – INDENNITÀ EX ART. 32 DELLA LEGGE N. 183 DEL 2010 – NATURA – PENALE “EX LEGE” – LIQUIDAZIONE – REQUISITI – CRITERI – PERIODO DI RIFERIMENTO

 

Ecco qui la sentenza:  3056_02_12.pdf

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Rassegna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

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Pubblico impiego

Rassegna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea:

Si riporta di seguito una breve rassegna di alcune decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.

La sicurezza del lavoro va tutelata fin dal rilascio della licenza edilizia: Corte di Giustizia Ue, sez. I, 15 settembre 2011, C-53/10 – Sicurezza – Ambiente – Luoghi di lavoro – Direttiva 96/82/Ce – Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – Prevenzione – Opportune distanze tra le zone frequentate dal pubblico e gli stabilimenti in cui sono presenti notevoli quantità di sostanze pericolose

L’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/Ce, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/Ce, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati membri di provvedere affinché si tenga conto della necessità,a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti soggetti a tale direttiva, da un lato, e gli edifici aperti al pubblico, dall’altro, grava anche sull’autorità pubblica competente per il rilascio delle licenze edilizie, e ciò anche qualora essa eserciti tale prerogativa mediante decisioni vincolate“.

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Rassegna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

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Pubblico impiego

Rassegna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea:

Si riporta di seguito una breve rassegna di alcune decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di diritti previdenziali lavoratori marittimi, lavoratori extracomunitari e decadenza dal diritto alle ferie per mancato godimento.

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