Indennità per danno permanente
Il D.Lgs. n. 38/2000, con l’art. 13, ha introdotto, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la valutazione del c.d. “danno biologico permanente”, inteso quale “menomazione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”, per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi e quindi denunciati a far data dal 25 luglio 2000. Invece i lavoratori che abbiano subito un infortunio precedentemente a tale data continueranno a percepire il pagamento della rendita da inabilità permanente.
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