martedì, Settembre 3, 2024
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Trattamento economico di malattia

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 Trattamento economico di malattia

I lavoratori assenti per malattia o infortunio hanno diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Infatti l’art. 38 della Costituzione prevede, al primo e secondo comma, che “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria“.

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Indennità di malattia a carico dell’Inps

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Indennità di malattia a carico dell’Inps

Hanno diritto all’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps i lavoratori occupati nei seguenti settori:

industria e artigianato:

  • operai e categorie assimilate, inclusi i lavoratori a domicilio ed esclusi gli impiegati, quadri e dirigenti, per i quali l’indennità è a carico del datore di lavoro;

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Decorrenza e durata indennità malattia

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Decorrenza e durata indennità malattia

Il lavoratore ha diritto di percepire l’indennità economica di malattia dall’inizio alla fine del rapporto di lavoro (ivi compreso anche l’eventuale periodo di prova).

A tale regola generale vi sono tuttavia delle eccezioni per casi particolari, e cioè per:

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Visite mediche di controllo

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Visita medica di controllo, comunicazione variazione indirizzo reperibilità

Secondo lo Statuto dei lavoratori (L.n. 300/1970, art. 5) “Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico“.

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Certificazione dello stato di malattia

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Doctor with Stethoscope

In caso di malattia, come è noto, il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione (entro il primo giorno di assenza) al datore di lavoro al fine di consentire l’accertamento sanitario ed in ottemperanza altresì di quanto previsto dalla legge, dalla contrattazione collettiva applicabile in concreto al rapporto di lavoro e dai regolamenti aziendali. Il lavoratore è obbligato anche a documentare il suo stato di malattia mediante la certificazione rilasciata dal suo medico curante. In caso contrario, cioè quando i giorni di malattia non siano comprovati da idonea certificazione medica, si avranno per il lavoratore indampiente delle conseguenze rilevanti sia sotto il profilo retributivo (mancata percezione della indennità di malattia) che disciplinare (la sua assenza viene considerata ingiustificata).

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Malattia, infortunio e malattia professionale

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Come è noto malattia, infortunio e malattie professionali, quali cause di sospensione del rapporto di lavoro per cause riconducibili al lavoratore, occupano un posto di assoluto rilievo nel nostro ordinamento. Basti pensare che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stata la prima assicurazione sociale obbligatoria in Italia fin dal 1898 per il settore dell’industria, mentre dal 1917 è stata introdotta anche nel settore dell’agricoltura.

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Rassegna della Cassazione Sezione Lavoro

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Rassegna della Cassazione Sez. Lav.

Riassetto organizzativo e licenziamento per giustificato motivo

Lavoro – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Licenziamento individuale – Per giustificato motivo – Obiettivo – Presupposti – Riassetto organizzativo (anche per la più economica gestione dell’impresa) – Rilevanza (Cass., Sez. Lav., 2 febbraio 2012, n. 1461 – Pres. Miani Canevari)

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Rassegna della Cassazione Sezione Lavoro

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Rassegna della Cassazione Sezione Lavoro

 Risarcimento per perdita di chance

Reddito di lavoro dipendente – Sentenza del Giudice del lavoro – Somme percepite a titolo di «perdita di chance» – Reddito tassabile – Insussistenza (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29579)

La somma corrisposta al lavoratore dipendente a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances professionali non costituisce ricchezza imponibile in quanto costituisce una restitutio in integrum di un danno emergente e non di un lucro cessante o perdita di reddito“.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, per “perdita di chance” si intende la «privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa e costituisce, pertanto, un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, ma nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. Ne consegue che la chance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa come attitudine

attuale» (Cass. n. 29579/2011 e n. 11322/2003).

Licenziamento per giusta causa

Lavoro subordinato – Licenziamento per giusta causa – Gravità delle mancanze – Necessità – Fattispecie – Libertà del giudice di merito di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili (Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2012, n. 1087 – Pres. Vidiri; Rel. Stile; P.M. Pompeo)

Il licenziamento per giusta causa è applicato per mancanze di gravità tale (o per la dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidiva o per la sua particolare natura) da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso. In particolare, il giudice del merito non è tenuto ad analizzare singolarmente le deposizioni dei testimoni, essendo sufficiente che la decisione sia fondata sugli elementi che egli reputi pertinenti ed attendibili. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti“.

Giornalisti, Inpgi e regime del cumulo dei redditi con la pensione

Previdenza e assistenza – Pensione di anzianità – Cumulo con reddito da lavoro dipendente o autonomo – Disciplina del cumulo nel regime sostitutivo gestito dall’Inpgi – Contrasto con la più favorevole disciplina generale del cumulo nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria – Disapplicazione della disciplina dell’Inpgi (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2012, n. 1098)

Le forme previdenziali gestite dall’Inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano, in particolare, il regime delle prestazioni delle forme generali di previdenza sociale obbligatoria. In tal senso, le disposizioni generali sul cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente o autonomo, in quanto più favorevoli di quelle stabilite dall’Inpgi, devono applicarsi anche agli iscritti a tale Istituto, con conseguente disapplicazione delle norme regolamentari del medesimo Istituto“.

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Rassegna della Cassazione Sezione Lavoro

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Rassegna della Cassazione Sezione Lavoro

Contratto a tempo determinato e impugnazione del termine

Lavoro subordinato – Contratto di lavoro a tempo determinato – Nullità della clausola di apposizione del termine – Decorso del tempo tra scadenza del termine e impugnazione giudiziale – Mutuo consenso – Chiara e certa volontà delle parti – Onere della prova in capo a chi eccepisce la risoluzione per mutuo consenso (Cass., Sez. Lav., 28 novembre 2011, n. 25038 – Pres. Di Cerbo; Rel. Manna; P.M. Fresa).

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Rassegna della Cassazione Sezione Lavoro

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Rassegna della Cassazione Sezione Lavoro 

Sanzioni disciplinari e contestazione dell’addebito

Lavoro – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Licenziamento individuale – Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Sanzioni disciplinari – Contestazione dell’addebito – Specificità – Indicazioni essenziali dei fatti materiali – Fattispecie (Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24567 – Pres. Vidiri; Rel. Meliadò)

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