Contratto a termine acausale con durata fino a 12 mesi
La Riforma Fornero, allo scopo di agevolare le esigenze di flessibilità dei datori di lavoro, ha introdotto per il solo primo rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore ed un lavoratore, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato (ex art. 20, comma 4, del D.L.vo n. 276/2003), la dispensa dall’obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riconducibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.