Riassunzione nel contratto a termine senza soluzione di continuità
Qualora un datore di lavoro riassuma lo stesso lavoratore con un nuovo contratto a termine senza rispettare l’intervallo di tempo indicato nell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001, tra il primo e il secondo contratto, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di sottoscrizione del primo contratto, con efficacia ex tunc (cioè fin dall’inizio del rapporto di lavoro), con tutte le conseguenze in ordine alla maturazione degli scatti di anzianità, del computo dei lavoratori a termine, delle ferie, ecc.