martedì, Settembre 3, 2024
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Ecco il nuovo Codice Deontologico Forense

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Ecco il nuovo Codice Deontologico Forense

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa durante la presentazione del nuovo Codice Deontologico, aggiornato secondo le previsioni del nuovo ordinamento forense (L.n. 247/2014), ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati e delle altre Rappresentanze forensi ha dichiarato che “l’Avvocatura lavora con responsabilità al proprio rinnovamento per favorire la ripresa del Paese. Con il nuovo Codice Deontologico diamo un segnale forte di serietà, correttezza e responsabilità sociale dell’Avvocatura per superare la crisi e favorire la ripresa del Paese continuando a lavorare al rinnovamento della professione di avvocato”.

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Gestione pubblica. Lavori usuranti

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Gestione pubblica. Lavori usuranti

L’INPS rende noto che con il messaggio n. 2668 del 19 febbraio 2014, vengono fornite le istruzioni per la prentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti e cioè particolarmente faticosi e pesanti da parte degli iscritti alla Gestione Pubblica, con riferimento a coloro che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2014. La domanda – da presentarsi per tutti entro il 1° marzo 2014 – può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto i suddetti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste da tali Gestioni.

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Cantieri navali Azimut: il senatore Vitelli licenzia due dipendenti

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 Cantieri navali Azimut: il senatore Vitelli licenzia due dipendenti

La Azimut ha avviato in questi giorni una riduzione di personale a causa della crisi che ha colpito pesantemente la cantieristica navale.

La Azimut, fondata nel 1968 dal Paolo Vitelli, oggi senatore di Scelta Civica, è in assoluto uno dei colossi della cantieristica navale di lusso che occupa una posizione di indiscusso primato nella produzione di yacht e megayacht. Al Gruppo, che nel 1985 ha acquisito la Benetti (storico cantiere navale di Viareggio), appartengono prestigioni marchi come Azimut Yachts, Benetti Yachts, Marina di Varazze, Royal Yacht Club Moscow ecc.

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Prosecuzione contratto a tempo determinato dopo la scadenza

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Prescrizione dei crediti di lavoro

Una volta che il termine di durata, originariamente stabilito tra le parti, sia giunto a scadenza il datore di lavoro e il prestatore possono continuare a collaborare con modalità differenti e cioè:

  • prosecuzione del contratto a termine per un breve periodo la cui durata massima è prevista direttamente dalla legge in base alla durata del contratto a termine originario;

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Reiterazione del patto di prova: ammissibilità e inammissibilità

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Reiterazione del patto di prova: ammissibilità e inammissibilità

La reiterazione del patto di prova, inoltre, è ammessa anche in due contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente fra gli stessi soggetti (datore e prestatore), in forza della volontà delle parti stesse di derogare alla disciplina tipica del rapporto e consentire quindi ad una di esse la libera recedibilità prima della scadenza del termine.

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Patto di prova nel contratto a tempo determinato

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 Patto di prova nel contratto a tempo determinato

La pattuizione di un patto di prova è senza dubbio consentita nel contratto a tempo determinato. La durata del patto di prova dovrà essere proporzionata naturalmente alla durata complessiva del rapporto di lavoro a termine, infatti si ritiene nullo il patto di prova apposto ad un contratto a termine qualora la durata del primo coincida esattamente con la durata del secondo.

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Esclusione dei dirigenti dalla CIG: la Corte UE boccia l’Italia

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 Esclusione dei dirigenti dalla CIG: la Corte UE boccia l’Italia

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deliberato che l’esclusione dei dirigenti di azienda dalle procedure di mobilità e dalla cassa integrazione guadagni da parte dell’Italia viola il diritto comunitario. In Italia, infatti, sono inclusi in tali procedure soltanto gli operai, gli impiegati e i quadri, invece le regole dell’Unione non prevedono alcuna distinzione tra le categorie di lavoratori. Inoltre la Corte ha stabilito che in Italia la cassa integrazione coinvolge soltanto le aziende con più di 15 dipendenti e i dirigenti sono inclusi nel computo dei dipendenti che compongono l’organico al fine di verificare se la CIG sia adottabile. Ciò nonostante i dirigenti non sono ammessi a beneficiare della cig e non rientrano negli eventuali licenziamenti collettivi che invece riguardano solo gli operai i quadri e gli impiegato. La Corte al riguardo ha evidenziato che “I dirigenti sono compresi nel calcolo della manodopera dall’impresa, ma restano esclusi dal calcolo del numero dei licenziamenti che essa intende effettuare“.

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Individuazione del termine finale nel contratto a termine

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 Individuazione del termine finale nel contratto a termine

Il termine finale del contratto a termine, ossia il momento nel quale il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia tra le parti, potrà essere individuato sia tramite una data certa oppure con riferimento ad un evento il cui verificarsi è certo, ma del quale è incerta la data precisa, ossia il c.d. termine per relationem.

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Contratto a termine per ragioni sostitutive

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Contratto a termine per ragioni sostitutive

Un’altra possibilità di ricorrere all’utilizzo del contratto a termine si ha quando vi sia la necessità per il datore di sostituire un lavoratore assente per causa di legge (malattia, ferie, maternità, ecc.) o per accordo tra le parti (anno sabbatico, aspettative, ecc.). L’unico limite al ricorso delle assunzioni a termine è dato dal divieto di sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.

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Doppia causale per le assunzioni a termine

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Doppia causale per le assunzioni a termine

Come fin qui si è detto, l’art. 1 del D.Lgs. n.368/2001, nell’affermare il principio secondo il quale il contratto di lavoro è di norma a tempo indeterminato, ammette tuttavia l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro, in caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Sorge pertanto sul punto una domanda: è possibile indicare nello stesso tempo due motivazioni differenti per giustificare l’apposizione del termine al contratto di lavoro?

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