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Riduzione sanzioni civili omissione contributiva Fondazioni liriche

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Riduzione sanzioni fondazioni

Riduzione sanzioni civili omissione contributiva Fondazioni liriche

L’INPS con circolare n. 56 del 2.4.2014 detta le istruzioni operative per la presentazione delle istanze relative alla richiesta di riduzione delle sanzioni civili per omissione contributiva a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche che versino in uno stato di crisi, di cui al D.L. n. 91/2013, convertito con modificazioni in L.n. 112/2013. Tale riduzione viene concessa nel caso in cui lo stato di crisi è riconosciuto nell’atto di approvazione dei piani di risanamento delle stesse Fondazioni che, come è noto, costituisce l’esito di un articolato procedimento di cui facciano parte autorità di natura pubblicistica.

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Comunicazioni obbligatorie INPS

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Comunicazioni obbligatorie INPS

Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla vigente normativa a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonchè nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province“. È quanto disposto dall’art. 9, comma 5 D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni in L.n. 99/2013, attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 181/2000.

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Agevolazioni INAIL contratto inserimento donne

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contratto inserimento

Agevolazioni INAIL contratto inserimento donne

L’INAIL con Circolare n. 24 del 5 maggio 2014 ha fornito ai datori di lavoro interessati le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni degli incentivi connessi alla stipula dei contratti di inserimento per gli anni dal 2009 al 2012 di lavoratrici donne. Ed in particolare, secondo la normativa (D.Lgs. n. 276/2003 e succ.mod.) “donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile“.

In particolare, per quanto concerne la condizione necessaria relativa all’essere lavoratrici donne “prive di un impiego regolarmente retribuito“, il Ministero del Lavoro ha precisato che si tratta di lavoratrici che “negli ultimi sei mesi: non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi; ovvero hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione“. E nello specifico, si legge nella suddetta Circolare n. 24/2014, sono considerati non “regolarmente retribuiti”: i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi; le attività di lavoro autonomo e parasubordinato la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale rispettivamente pari a a) 4.800,00 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, b) 8.000,00 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, del TUIR.

Inoltre l’accertamento del requisito dell’essere “prive di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal D.Lgs. n. 181/2000 e, pertanto, non è richiesta la registrazione della donna presso il centro per l’impiego.

I datori di lavoro, pertanto, godranno di una agevolazione contributiva in misura pari al 25% per i contratti di inserimento stipulati su tutto il territorio nazionale con donne, “fermo restando che, per le assunzioni operate a decorrere dal 14 maggio 2011, è necessario il requisito ulteriore dell’essere prive di un impiego retribuito da almeno sei mesi“.

I datori di lavoro che si trovino in tali condizioni, compresi quelli che non hanno fruito dell’agevolazione contributiva o ne hanno usufruito in misura inferiore dovranno trasmettere via PEC alla Sede INAIl competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella (o quelle) già trasmesse per gli anni dal 2009 – 2012.

Alla ricezione delle dichiarazioni, le Sedi INAIl provvederanno a rideterminare il premio con apposito provvedimento di variazione da notificare agli interessati. L’eventuale premio a debito dovrà essere pagato entro il termine fissato dall’Istituto e comunicato con il provvedimento stesso, mentre l’eventuale premio a credito verrà rimborsato ai datori di lavoro interessati.

Allegati: Circolare INAIL 24-2014

Allegato 1 Circolare INAIL 24_2014

Allegato 2 Circolare INAIL 24_2014

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Risarcimento militari contaminati uranio

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Risarcimento militari contaminati uranio

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una serie di ordinanze depositate in data 6 maggio 2014 ha stabilito che dei risarcimenti richiesti dai militari contaminati dall’uranio impoverito durante le missioni di pace in Bosnia Erzegovina e Kosovo si occuperà il TAR di Roma e non il Tribunale ordinario come al principio richiesto dai militari ricorrenti.

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Riduzione cuneo fiscale lavoratori dipendenti

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Riduzione cuneo fiscale lavoratori dipendenti

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8E del 28 aprile 2014, avente ad oggetto la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati di cui all’art. 1 del D.L. n. 66 del 24.4.2014, ha precisato quanto segue al riguardo. Il citato D.L. n. 66/2014 ha la finalità di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro da realizzarsi tramite il riconoscimento di un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente, nonchè a taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente “la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti”.

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Tutela minori: chiarimenti certificato penale lavoratori

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abusi su minori 4

Tutela minori: chiarimenti certificato penale lavoratori

Se il datore di lavoro non osserva l’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 39/2014, e cioè non richiede il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore con il quale intende sottoscrivere un contratto di lavoro (autonomo o subordinato) che comporti il contatto diretto e regolare con minori, potrà essere soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000,00 ad un massimo di 15.000,00 euro.

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Certificato penale e autocertificazione

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Certificato penale e autocertificazione

I datori di lavoro domestico non sono tenuti a richiedere il certificato penale in caso di assunzione di baby sitter. È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 9/2014 in merito all’applicazione del D.Lgs. n. 39/2014 che contiene la normativa introdotta per la tutela dei minori al di fuori dell’ambiente familiare. Tale obbligo è entrato in vigore il 6 aprile 2014 e riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro (subordinato o autonomo) a partire da tale data per i lavoratori che abbiano contatti regolari e continuativi con i minori, non riguarda invece i lavoratori assunti con contratto di lavoro antecedente tale data.

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Certificato penale anche per co.co.pro e partite IVA

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abusi

Certificato penale anche per co.co.pro e partite IVA

Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, a far data dal 6.4.2014, hanno l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dei lavoratori i quali – per le attività professionali che andranno a svolgere – avranno un contatto diretto e regolare con i minori (D.Lgs. n. 39/2014 di recepimento della Direttivva del Parlamento europeo 2011/93/UE). Tale previsione ha infatti la finalità di combattere reati come la pedofilia, la pornografia minorile, l’abuso e/o lo sfruttamento sessuale dei minori. Tale certificato consentirà quindi al datore datore di lavoro di conoscere, all’atto di assunzione di un lavoratore che avrà – per le mansioni svolte – un contatto diretto e regolare con minori, le eventuali condanne risultanti nel casellario giudiziale o le eventuali misure interdittive a carico di costui, per reati sessuali a danno di minori.

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Criteri prepensionamento dipendenti PA

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Criteri prepensionamento dipendenti PA

La circolare n. 4 del 28 aprile 2014 della Funzione Pubblica, contente i “Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento” ha stabilito, tra le altre cose, che per il ricorso al pensionamento anticipato è consentito ai dipendenti delle PA esclusivamente in caso di dichiarazione di soprannumero o di eccedenza e non può mai essere utilizzato come strumento per evitare i requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla riforma Monti-Fornero alla fine dell’anno 2011.

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Provvigioni indirette agente

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agente di commercio

Provvigioni indirette agente

L’esclusiva di zona è la condizione necessaria affinchè l’agente di commercio maturi il diritto alle provvigioni indirette. È quanto stabilito dalla sentenza n. 9226 del 23.4.2014 della II Sezione della Corte Suprema di Cassazione.

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