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Ministero del lavoro e certificato penale

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Interpello 25 certificato penale

Ministero del lavoro e certificato penale

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 25 del 15 settembre 2014 ha fornito istruzioni a seguito di una richiesta di parere avanzata dalla Federalberghi – Federazione Imprese Italiane Alberghi e Turismo, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 39/2014, di attuazione della Direttiva Europea 2011/93/EU concernente la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. In particolare la Federalberghi ha domandato al Ministero se ai sensi della disposizione normativa citata, il datore di lavoro debba richiedere il certificato penale del casellario giudiziale nel caso di assunzione di personale per lo svolgimento di attività di portineria, ricevimento, amministrazione, cucina, bar, sala e pulizia dei piani che possano implicare contatto con minori. Ed ha posto altresì la questione relativa alla sussistenza o meno del predetto obbligo con riferimento al personale da adibire al medesimo reparto, laddove in azienda siano presenti tirocinanti e/o lavoratori minorenni; e se l’obbligo sussista anche qualora la fattispecie prevista dalla legge si verifichi successivamente alla data di assunzione.

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Ministero del Lavoro e contratti di arruolamento

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contratto di arruolamento

Ministero del Lavoro e contratti di arruolamento:

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 24 del 15 settembre 2014, ha fornito istruzioni a seguito della richiesta di parere della Fedarlinea in ordine alla possibile applicazione della disciplina sul contratto di lavoro a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001 ai contratti di arruolamento a tempo determinato ed “a viaggio”, previsti nel settore marittimo dagli artt. 325 e 326 del R.D. n. 327/1942 (Codice della Navigazione).

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Ministero Lavoro: congedo assistenza disabili

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Interpello 23 assistenza

Ministero Lavoro: congedo assistenza disabili

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 23 del 15 settembre 2014, ha fornito istruzioni a seguito di una richiesta di parere presentata dall’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina del congedo per assistenza disabili in situazione di gravità.

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Ministero Lavoro: riconoscimento orfano

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interpello 22 orfani

Ministero Lavoro: riconoscimento orfano e acquisizione appalto: 

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 22 del 15 settembre 2014, ha fornito istruzioni a seguito della richiesta di parere presentata dall’ANISA in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 18, comma 2, della L.n. 68/1999 con particolare riferimento al “riconoscimento dell’orfano già in forza per effetto di una acquisizione di appalto ed ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge”. In particolare, l’ANISA chiede di sapere se “nelle ipotesi di cambio di appalto e di conseguente obbligo contrattuale di assunzione del personale già in forza presso il precedente appaltatore ai sensi dell’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi, l’impresa subentrante debba procedere ad una assunzione ex novo di un altro soggetto orfano ovvero “possa ritenersi riconosciuto ai fini degli obblighi di legge il soggetto orfano già in forza ma non riconosciuto come tale ex L. n. 68/1999”.

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Gestione ENPALS presentazione domande eredi

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gestione enpals

Gestione ENPALS presentazione domande eredi:

L’INPS, con il Messaggio n. 7170 del 22 settembre 2014, ha fornito istruzioni in merito alla presentazione telematica delle domande di rate maturate e non riscosse a favore di eredi di pensionati deceduti – Fondo Lavoratori dello Spettacolo e Fondo Sportivi Professionisti.

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Riassumendo: deposito atti on line

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Giudice competente nelle cause di lavoro

Riassumendo: deposito atti on line:

Di seguito si riporta una sintesi di quanto previsto dalla Circolare del 27 giugno 2014 del Ministero della Giustizia a chiarimento delle modalità di deposito degli atti on line relativamente al processo civile telematico:

1. DEPOSITO DEGLI ATTI ON LINE

Il deposito telematico degli atti si considera tempestivo: quando la ricevuta di consegna è generata dal sistema entro la fine del giorno previsto per la scadenza. Se il termine cade in un giorno festivo o di sabato: l’atto può essere depositato, senza conseguenze, entro il giorno non festivo successivo. Se il termine è “a ritroso” laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere effettuato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.

2. VERBALE DI UDIENZA E DI CONCILIAZIONE

Il verbale di udienza viene letto in udienza agli intervenuti (parti, testimoni, ecc.) dal cancelliere. Viene sottoscritto esclusivamente dal cancelliere che lo sottoscrive anche. Cade l’obbligo di sottoscrizione del verbale da parte dei soggetti intervenuti (art. 45, comma, 1, lettera a) D.L. n. 90/2014). Rimane fermo l’obbligo della firma delle parti del verbale di conciliazione.

3. FASCICOLO DI PARTE

La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, la norma stessa fa salvi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente. Per le cause iscritte dopo il 30 giugno 2014, nonostante l’obbligo del deposito esclusivo in via telematica, le cancellerie devono comunque formare e custodire i fascicoli cartacei contenenti atti di costituzione in giudizio delle parti e i relativi documenti allegati, i provvedimenti del giudice e gli atti per cui il magistrato ordini il deposito cartaceo.

4. PARTI NON COSTITUITE A MEZZO DI DIFENSORE

Non sono tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 1, ultimo periodo, d.l. 179/12, aggiunto dall’art. 44, comma 2, D.l. 90/2014, “per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente”. Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l’obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali.

5. COPIE DIGITALI

Sempre con modalità telematiche potranno essere estratte liberamente copie, duplicati, ecc., degli atti del fascicolo informatico da parte degli avvocati, consulenti tecnici, curatori, ecc.

6. COPIE CARTACEE

A seguito del deposito telematico del fascicolo di parte, risulterà inapplicabile le norme di cui all’art. 111 disp. att. c.p.c., posto che, nel momento stesso in cui l’atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l’atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti oltre che al giudice. Tali soggetti, in questo modo, possono usufruire di un duplicato informatico ai sensi dell’ art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del Codice dell’Amministrazione Digitale, che sembra, a parere del Ministero, soddisfare l’esigenza sottesa all’art.111 disp. att. c.p.c., di mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel processo gli atti depositati da tutte le parti.Le Cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea.

7. NOTIFICHE CON PEC

Non sarà più necessaria, per gli avvocati, l’autorizzazione preventiva del Consiglio dell’Ordine di appartenenza per effettuare le notifiche tramite PEC.

(Fonte: Ministero della Giustizia)

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Termine ultimo per il deposito atti on line:

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Predisposizione fascicolo di primo grado

Termine ultimo per il deposito atti on line:

Con la Circolare del 27 giugno 2014 il Ministero della Giustizia ha fornito precisazioni in merito alle novità introdotte dall’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito in L.n. 221/2012, il quale ha previsto che dallo scorso 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (c.d. atti endoprocessuali) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Stesse modalità sono previste anche per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (come consulenti tecnici, custodi, ecc.).

Inoltre, l’art. 44, comma 1 d.l. n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014. Invece, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, il deposito degli atti processuali e dei documenti può essere effettuato, alternativamente, con modalità telematiche o su supporto analogico.

Tra gli altri chiarimenti, la suddetta circolare ministeriale, ha stabilito quanto segue sul termine ultimo per il deposito degli atti in via telematica:

L’art. 51, comma 2, D.l. n.90/2014 aggiunge, al termine dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. n.179/12, un periodo volto a rimuovere l’incertezza interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l’invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell’ipotesi di generazione della ricevuta di avvenuta consegna oltre le ore 14.

A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”. La norma in esame aggiunge, inoltre, che “si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”. In tal modo si chiarisce che si applica anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.

Inoltre, prosegue sempre la circolare, alla stregua dell’interpretazione della giurisrprudenza di legittimità (Crf. Cass., Ord. n.182/2011, Sent. n. 11163/2008), in ipotesi di termini “a ritroso” (come ad esempio quello di costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/12, come modificato dall’art. 51, comma 2, d.l. n.90/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza. Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti. (Fonte: Ministero Giustizia)

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Applicazione sanzioni violazioni orario lavoro

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applicazione sanzioni

Applicazione sanzioni violazioni orario lavoro

Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n. 12552 del 10 luglio 2014, ha fornito indicazioni operative sulla incostituzionalità di talune sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di orario di lavoro, dopo quanto stabilito dalla sentenza n. 153 del 4 giugno 2014 della Corte Costituzionale.

In particolare la suddetta illegittimità dichiarata dalla Corte concerne il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni relative al Decreto Legislativo n. 66 del 2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo n. 213 del 2004 e nello specifico:

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Garante della Privacy e assenze dal lavoro

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GDPR le istruzioni operative INAIL in materia di privacy

Garante della Privacy e assenze dal lavoro:

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la comunicazione n. 341 del luglio 2014, ha vietato ad un datore di lavoro di “rendere indebitamente edotto ciascun lavoratore di vicende personali riferite ad altri colleghi, dando luogo ad un’illecita comunicazione di dati personali (art. 4, comma 1, lett.l) eart. 11, comma 1, lett. a), del Codice; cfr. punto 5.3, Linee guida cit.)“.

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Novità pensioni gestioni private sport e spettacolo

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Inps pensione sport e spettacolo

Novità pensioni gestioni private sport e spettacolo:

L’INPS, con il Messaggio numero 6627 del 27 agosto 2014, ha informato gli interessati, e cioè i titolari delle pensioni delle gestioni private e dello sport/spettacolo e prestazioni assistenziali, in merito all’invio delle richieste annuali delle dichiarazioni dei redditi (Campagna Red Ita e Redest 2014) e delle dichiarazioni per la verifica del diritto alle prestazioni assistenziali.

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