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Aggiornamento professionale Coordinatori sicurezza

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Proroga CIGS le condizioni per l’autorizzazione

Aggiornamento professionale Coordinatori sicurezza:

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 19 del 6 ottobre 2014, ha risposto al quesito proposto dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), in merito all’aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore. In particolare nella richiesta di parere viene evidenziato che “diverse organizzazioni, stanno proponendo “corsi” di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali rilasciando comunque attestato finale di partecipazione alle 40 ore invece che alle effettive 36 ore eventualmente frequentate”. Ciò posto l’interpellante chiede se, considerato che “per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella misura del 90%, è corretto equiparare tale indicazione anche ai “corsi” di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?”.

La Commissione ha premesso innanzi tutto che la questione relativa agli obblighi di aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza è disciplinata in particolare dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e nel dettaglio dall’allegato XIV dello stesso decreto. In particolare l’aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell’arco del quinquennio.

Si legge nel prosieguo dell’Interpello n. 19/2014 che “occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell’art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa”. Inoltre, il citato allegato XIV prevede espressamente che: “La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90% … È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio”. A tale stregua, pertanto, la Commissione ha concluso che “il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l’obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste. Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di coordinatore … fin quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante”. (Fonte: Ministero del Lavoro)

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Visite mediche fuori degli orari di servizio

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visite mediche fuori orari servizio

Visite mediche fuori degli orari di servizio

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 18 del 6 ottobre 2014, ha risposto ad un quesito proposto dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e più precisamente “se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità fisica all’impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/2008, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell’orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario”.

Al riguardo, si legge nell’Interpello n. 18/2014, la Commissione ha osservato che la sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con l’obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi. Come previsto dall’art. 20, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza. Inoltre tali visite mediche “non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all’effettuazione della visita medica”.

La Commissione ha quindi ritenuto che in attuazione del disposto normativo di cui all’art. 41 cit., “i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e le reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ordinamento”. (Fonte: Ministero del Lavoro)

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Settore del credito e RLS

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Assegno ordinario personale del credito, ulteriori precisazioni

Settore del credito e RLS:

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 17 del 6 ottobre 2014, ha risposto ad un quesito proposto dall’ABI – Associazione Bancaria Italiana e le Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito in merito alla possibilità di prevedere nell’ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): 1. L’istituzione di RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda; 2. che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. riconosce agli RLS nell’ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all’interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.

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Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

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rappresentanti dei lavoratori

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

Il Ministero del Lavoro, Commissione per gli Interpelli, con Interpello n. 16 del 6 ottobre 2014, ha risposto al quesito relativo alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, proposto dall’Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco. In particolare l’USB proponeva due distinte richieste di parere (trattate unitariamente dal Ministero per la connessione tra le materie oggetto di interpello) del seguente tenore: “la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati”.

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Individuazione retribuzione utile per calcolo contributi

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I sindacati propongono il salario minimo contrattuale

Individuazione retribuzione utile per calcolo contributi

La Sezione Terza Bis del TAR del Lazio, con la sentenza n. 8865 del 7 agosto 2014  ha rigettato il ricorso proposto dall’UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane), dalla CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori nei confronti del Ministero del Lavoro e della CGIL, UIL e AGCI, per l’annullamento della lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 37 del 1° giugno 2012, sugli “Osservatori sulla cooperazione … – criteri di individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi nella categoria. Precisazioni”.

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Semplificazioni minori invalidi

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Invalidità civile, cecità e sordità, la verifica dei requisiti per le prestazioni

Semplificazioni minori invalidi

L’INPS, con Messaggio numero 7382 del 1 ottobre 2014, ha fornito ulteriore indicazioni riguardanti le semplificazioni per ì i minori invalidi titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al D.M. 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome di talidomide o da sindrome di Down (art. 25, comma 6).

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INPS e incentivo assunzione giovani

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Inps e incentivo assunzione giovani

INPS e incentivo assunzione giovani

L’INPS, con Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, ha fornito le prime indicazioni operative circa la fruizione degli incentivi assunzione giovani di cui al Decreto Direttoriale n. 1709 del 2014 (Allegato n. 1) (v. anche il nostro articolo: Ministero del Lavoro e incentivo assunzione giovani).

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Ministero Lavoro e incentivo assunzione giovani

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Incentivo assunzione giovani

Ministero Lavoro e incentivo assunzione giovani

Il Ministero del Lavoro con Decreto Direttoriale n. 1709 del 2014, pubblicato lo scorso 2 ottobre 2014, ha reso note le modalità di utilizzo del “Bonus Occupazionale” in attuazione della Iniziativa Occupazione Giovani. Si legge nel comunicato stampa del Ministero del Lavoro che, a mezzo di tale misura, volta a favorire le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, “verrà erogato un incentivo economico ai datori di lavoro privati che assumono giovani tra i 16 e i 29 anni di età non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione registrati al programma Garanzia Giovani”. L’importo complessivo messo a disposizione ammonta ad € 188.755.343,66. L’incentivo assunzione giovani, che sarà fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti, spetta per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre 2014 e fino al 30 giugno 2017. L’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro, emanerà un’apposita circolare per fornire le indicazioni operative per i datori di lavoro interessati, mettendo contestualmente a disposizione la procedura telematica per la fruizione dell’incentivo.

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Assunzioni a termine settore Poste

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Assunzioni a termine settore Poste

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 19998 del 23 settembre 2014, ha reso il seguente principio di diritto “In tema di assunzioni a termine nel settore delle poste ex art. 2, comma 1 bis, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la norma transitoria di cui all’art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nel prevedere che la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, in caso di violazione del periodo complessivo di 36 mesi, operi solo a decorrere dal 31 marzo 2009 (ossia decorsi 15 mesi dall’entrata in vigore della legge), sancisce che, a tale data, si deve tenere conto, ai fini del computo, di tutti i periodi pregressi lavorati con il medesimo datore di lavoro, procedendo a sommare i periodi di lavoro effettuati e quelli ancora da effettuare oltre il 1° aprile 2009, sicchè il periodo oltre il quale si determina la conversione è ridotto al 31 marzo 2009, senza necessità di attenere i 36 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2008)”. (Presidente: F. Roselli; Estensore; E. D’Antonio)

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Indicazione causale contratto somministrazione lavoro

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Indicazione causale contratto somministrazione lavoro

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 17540 del 1 agosto 2014, ha reso il seguente principio: “In caso di contratto di somministrazione di lavoro, stipulato ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, la sanzione della nullità prevista espressamente dall’art. 21, ult. comma, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente applicabilità, fino alla sentenza che accerta la conversione del rapporto (da lavoro a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore), dell’indennità prevista dall’art. 32 della legge 183 del 2010”. (Presidente: Lamorgese; Estensore: A. Manna).

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