giovedì, Settembre 5, 2024
Home Blog Pagina 325

Ministero Lavoro e incentivo assunzione giovani

0
Incentivo assunzione giovani

Ministero Lavoro e incentivo assunzione giovani

Il Ministero del Lavoro con Decreto Direttoriale n. 1709 del 2014, pubblicato lo scorso 2 ottobre 2014, ha reso note le modalità di utilizzo del “Bonus Occupazionale” in attuazione della Iniziativa Occupazione Giovani. Si legge nel comunicato stampa del Ministero del Lavoro che, a mezzo di tale misura, volta a favorire le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, “verrà erogato un incentivo economico ai datori di lavoro privati che assumono giovani tra i 16 e i 29 anni di età non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione registrati al programma Garanzia Giovani”. L’importo complessivo messo a disposizione ammonta ad € 188.755.343,66. L’incentivo assunzione giovani, che sarà fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti, spetta per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre 2014 e fino al 30 giugno 2017. L’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro, emanerà un’apposita circolare per fornire le indicazioni operative per i datori di lavoro interessati, mettendo contestualmente a disposizione la procedura telematica per la fruizione dell’incentivo.

Advertisement

Assunzioni a termine settore Poste

0
assunzioni a termine poste

Assunzioni a termine settore Poste

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 19998 del 23 settembre 2014, ha reso il seguente principio di diritto “In tema di assunzioni a termine nel settore delle poste ex art. 2, comma 1 bis, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la norma transitoria di cui all’art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nel prevedere che la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, in caso di violazione del periodo complessivo di 36 mesi, operi solo a decorrere dal 31 marzo 2009 (ossia decorsi 15 mesi dall’entrata in vigore della legge), sancisce che, a tale data, si deve tenere conto, ai fini del computo, di tutti i periodi pregressi lavorati con il medesimo datore di lavoro, procedendo a sommare i periodi di lavoro effettuati e quelli ancora da effettuare oltre il 1° aprile 2009, sicchè il periodo oltre il quale si determina la conversione è ridotto al 31 marzo 2009, senza necessità di attenere i 36 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2008)”. (Presidente: F. Roselli; Estensore; E. D’Antonio)

Advertisement

Indicazione causale contratto somministrazione lavoro

0
signature

Indicazione causale contratto somministrazione lavoro

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 17540 del 1 agosto 2014, ha reso il seguente principio: “In caso di contratto di somministrazione di lavoro, stipulato ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, la sanzione della nullità prevista espressamente dall’art. 21, ult. comma, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente applicabilità, fino alla sentenza che accerta la conversione del rapporto (da lavoro a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore), dell’indennità prevista dall’art. 32 della legge 183 del 2010”. (Presidente: Lamorgese; Estensore: A. Manna).

Advertisement

Diritto di indire assemblee

0
diritto di indire assemblee

Diritto di indire assemblee

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 15437 del 7 luglio 2014, ha reso il seguente principio: “Il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della stessa, purchè eletto nelle liste di un sindacato che, nella azienda di riferimento, si di fatto dotato di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 Statuto dei Lavoratori” (Presidente: A. Lamorgese; Estensore: L. Tria).

Advertisement

Prescrizione contributi previdenziali

0
prescrizione contributi

Prescrizione contributi previdenziali:

Le Sezioni Unite, della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 15296 del 4 luglio 2014, a composizione di un contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato il principio secondo cui “ai contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e dai datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui sia intervenuta una denuncia nel corso del quinquennio dalla loro scadenza” (Presidente: F. Miani Canevari; Relatore: V. Nobile).

Advertisement

Privacy: no telecamere spogliatoi aziendali

0
sb10067196d-001

Privacy: no telecamere spogliatoi aziendali

Il Garante della Privacy con doc. web n. 3325380 del 10 luglio 2014, ha stabilito che non sono ammissibili le telecamere all’interno degli spogliatoi maschili aziendali.

In particolare, l’azienda che ha proposto il quesito al Garante, non potrà installare le telecamere di videosorveglianza all’interno degli spogliatori dei dipendenti, poiché queste violano la legittima aspettativa di intimità e dignità dei lavoratori. Si legge al riguardo che la suddetta azienda metalmeccanica riteneva tale misura necessaria per arginare le numerose e ripetute segnalazioni di effrazioni negli spogliatoi, che l’avevano già indotta a rafforzare gli armadietti, dotandoli di lucchetti e a installare una telecamera all’ingresso degli spogliatoi.

Advertisement

Privacy: distacchi pubblici dipendenti estero

0
distacchi pubblici dipendenti

Privacy: distacchi pubblici dipendenti estero

Il Garante per la Privacy, con doc. web n. 3325197 ha espresso parere favorevole “su uno schema di regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri che dà la possibilità alle amministrazioni pubbliche di incentivare le esperienze dei lavoro dei propri dipendenti presso le istituzioni e gli organi dell’Unione Europea, gli Stati Membri e gli Stati candidati all’adesione all’Unione in qualità di “esperti nazionali distaccati” (END)”.

Advertisement

Indirizzo PEC indicazione negli atti processuali

0
PEC atti processuali 640×400

Indirizzo PEC indicazione negli atti processuali

La Sezione Lavoro delle Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 15070 del 2 luglio 2014, ha reso il seguente principio di diritto: “Una volta ottenuta dall’ufficio giudiziario l’abilitazione all’utilizzo del sistema di posta elettronica certifica, l’avvocato che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha l’onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta, per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali” (Presidente: A. Lamorgese; Estensore: L. Tria).

In particolare, si legge nella sentenza n. 15070/2014, “in applicazione al recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20606 del 30 luglio 2008, l’appello, anche se proposto tempestivamente, è da considerare improcedibile perché la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non è stata effettuata e – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. – non è consentito al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., tranne che nell’ipotesi in cui venga presentata un’istanza di proroga prima della scadenza del termine per la notifica in oggetto”. Inoltre, precisato che l’art. 125, primo comma, cod. proc. civ. nel testo attuale, stabilisce che tra le indicazioni che devono obbligatoriamente essere presenti nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso e nel precetto vi deve essere quella dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore “comunicato al proprio ordine” nonché del proprio numero di fax. Mentre il successivo art. 136 abilita i cancellieri ad effettuare le comunicazioni alle parti che sono prescritte dalla legge e a dare notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge una forma abbreviata di comunicazione, trasmettendo le comunicazioni stesse a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

Advertisement

Privacy e violazione codice dentologico giornalisti

0
Giornalista 66enne ha diritto di restare in servizio fino a 70 anni 

Privacy e violazione codice dentologico giornalisti

Il Garante della privacy, con doc. web n. 3405138, è intervenuto in materia di volazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla registrazione e alla diffusione della conversazione telefonica intercorsa tra il segnalante, dr. Fabrizio Barca, e uno dei conduttori della trasmissione radiofonica “la Zanzara” (Radio 24, edizione del 17 febbraio 2014) che si è presentato al suo interlocutore con l’identità e l’imitazione della voce dell’on. Nichi Vendola.

Si legge nel comunicato stampa del Garante della Privacy del 25 settembre 2014 quanto segue: “Sono pratiche ingannevoli il mascheramento dell’identità dell’interlocutore e la simulazione. Nello svolgimento della sua attività, il giornalista non può utilizzare artifici e raggiri per raccogliere notizie che potrebbero essere acquisite con gli strumenti propri dell’inchiesta giornalistica”.

Advertisement

Pagamento in ritardo delle retribuzioni

0
Bridge

Pagamento in ritardo delle retribuzioni:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 15432 del 7 luglio 2014, ha reso il seguente principio di diritto: “In materia di appalti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento di retribuzioni o contributi ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore, non trovando applicazione la previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), oppure, in via residuale, della tutela prevista dall’art. 1676 cod.civ.” (Presidente: G. Vidiri; Estensore: L. Tria).

Advertisement

I nostri SocialMedia

27,994FansMi piace
2,820FollowerSegui

Ultime notizie

Spiagge concessioni balneari decreto

Concession balneari, proroga fino al 2027

0
La Commissione europea preme sul fronte della libera concorrenza e il Governo Meloni sta valutando l'ipotesi di una proroga delle concessioni balneari. In pratica...