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Dotazione economica Servizio Prevenzione e Protezione

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dotazione economica SPP

Dotazione economica Servizio Prevenzione e Protezione:

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 22 del 6 ottobre 2014, ha reso un parere a seguito di istanza proposta dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco in merito alla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 laddove prevede che “il servizio di prevenzione e protezione sia dotato di mezzi adeguati per perseguire le finalità di cui al successivo art. 33 … e se nella definizione di mezzi adeguati è da intendersi un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste”. Al riguardo, ai sensi dell’art. 2, lett. I, del D.Lgs. n. 81/2008, il servizio di prevenzione e protezione è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

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Criteri qualificazione docente formatore

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Criteri qualificazione docente formatore

Criteri qualificazione docente formatore:

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 21 del 6 ottobre 2014, ha reso un parere a seguito di un quesito proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il quale chiedeva di sapere se: “ – il consulente del lavoro che “abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi” occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro sia in possesso del criterio di qualificazione n. 4 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di sicurezza sul lavoro; – il consulente “che abbia svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuandone i relativi adempimenti” sia in possesso del criterio n. 5 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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RLS

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro con Interpello n. 20 del 6 ottobre 2014, ha fornito un parere al quesito proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’istante chiedeva di sapere “… se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)”.

La Commissione Interpelli, con il citato Interpello n. 20/2014 ha pertanto fornito il seguente parere al quesito come sopra avanzato: “In merito al quesito proposto, occorre rilevare che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

Tanto premesso, come espressamente previsto dall’art. 47, comma 4, secondo periodo, del decreto in parola l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”. (Fonte: Ministero del Lavoro)

In particolare, l’art. 19 della L.n. 300/1970 sulla “Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali) testualmente recita: “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:

  1. delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  2. delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”.

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Aggiornamento professionale Coordinatori sicurezza

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Proroga CIGS le condizioni per l’autorizzazione

Aggiornamento professionale Coordinatori sicurezza:

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 19 del 6 ottobre 2014, ha risposto al quesito proposto dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), in merito all’aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore. In particolare nella richiesta di parere viene evidenziato che “diverse organizzazioni, stanno proponendo “corsi” di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali rilasciando comunque attestato finale di partecipazione alle 40 ore invece che alle effettive 36 ore eventualmente frequentate”. Ciò posto l’interpellante chiede se, considerato che “per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella misura del 90%, è corretto equiparare tale indicazione anche ai “corsi” di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?”.

La Commissione ha premesso innanzi tutto che la questione relativa agli obblighi di aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza è disciplinata in particolare dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e nel dettaglio dall’allegato XIV dello stesso decreto. In particolare l’aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell’arco del quinquennio.

Si legge nel prosieguo dell’Interpello n. 19/2014 che “occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell’art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa”. Inoltre, il citato allegato XIV prevede espressamente che: “La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90% … È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio”. A tale stregua, pertanto, la Commissione ha concluso che “il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l’obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste. Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di coordinatore … fin quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante”. (Fonte: Ministero del Lavoro)

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Visite mediche fuori degli orari di servizio

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visite mediche fuori orari servizio

Visite mediche fuori degli orari di servizio

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 18 del 6 ottobre 2014, ha risposto ad un quesito proposto dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e più precisamente “se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità fisica all’impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/2008, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell’orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario”.

Al riguardo, si legge nell’Interpello n. 18/2014, la Commissione ha osservato che la sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con l’obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi. Come previsto dall’art. 20, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza. Inoltre tali visite mediche “non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all’effettuazione della visita medica”.

La Commissione ha quindi ritenuto che in attuazione del disposto normativo di cui all’art. 41 cit., “i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e le reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ordinamento”. (Fonte: Ministero del Lavoro)

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Settore del credito e RLS

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Assegno ordinario personale del credito, ulteriori precisazioni

Settore del credito e RLS:

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 17 del 6 ottobre 2014, ha risposto ad un quesito proposto dall’ABI – Associazione Bancaria Italiana e le Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito in merito alla possibilità di prevedere nell’ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): 1. L’istituzione di RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda; 2. che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. riconosce agli RLS nell’ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all’interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.

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Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

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rappresentanti dei lavoratori

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

Il Ministero del Lavoro, Commissione per gli Interpelli, con Interpello n. 16 del 6 ottobre 2014, ha risposto al quesito relativo alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, proposto dall’Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco. In particolare l’USB proponeva due distinte richieste di parere (trattate unitariamente dal Ministero per la connessione tra le materie oggetto di interpello) del seguente tenore: “la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati”.

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Individuazione retribuzione utile per calcolo contributi

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I sindacati propongono il salario minimo contrattuale

Individuazione retribuzione utile per calcolo contributi

La Sezione Terza Bis del TAR del Lazio, con la sentenza n. 8865 del 7 agosto 2014  ha rigettato il ricorso proposto dall’UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane), dalla CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori nei confronti del Ministero del Lavoro e della CGIL, UIL e AGCI, per l’annullamento della lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 37 del 1° giugno 2012, sugli “Osservatori sulla cooperazione … – criteri di individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi nella categoria. Precisazioni”.

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Semplificazioni minori invalidi

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Invalidità civile, cecità e sordità, la verifica dei requisiti per le prestazioni

Semplificazioni minori invalidi

L’INPS, con Messaggio numero 7382 del 1 ottobre 2014, ha fornito ulteriore indicazioni riguardanti le semplificazioni per ì i minori invalidi titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al D.M. 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome di talidomide o da sindrome di Down (art. 25, comma 6).

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INPS e incentivo assunzione giovani

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Inps e incentivo assunzione giovani

INPS e incentivo assunzione giovani

L’INPS, con Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, ha fornito le prime indicazioni operative circa la fruizione degli incentivi assunzione giovani di cui al Decreto Direttoriale n. 1709 del 2014 (Allegato n. 1) (v. anche il nostro articolo: Ministero del Lavoro e incentivo assunzione giovani).

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