Riordino normativa ammortizzatori sociali:
L’INPS, relativamente al riordino della normativa ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, comunica la riapertura dei termini per inoltrare le domande e lo fa con la Circolare n. 197 del 2015.
Il congedo parentale a ore negli studi professionali viene disciplinato dall’art. 97 del CCNL di settore e stabilisce che chi intende avvalersi di tale permesso sarà tenuto a comunicare la propria volontà al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, specificando il numero dei mesi di congedo di cui si vuole fruire, l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno godute (e cioè l’inizio e la fine) ed infine la programmazione mensile delle stesse.
L’INPS ha indetto una selezione per incarico dirigenziale non generale per posto funzione “Ufficio Stampa” e lo ha reso noto con il Messaggio n. 7263 del 2015 nel quale sono indicati tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, ma affrettatevi, la domanda deve essere inviata entro il 10 dicembre p.v.!
Avete capito bene, è in arrivo la badante di condominio, l’assistente familiare, l’infermiere e la baby sitter! Sono le nuove figure professionali di carattere sociale previste per sviluppare un micro-welfare all’interno dei condomini e che saranno previste nel CCNL per gli studi di amministrazione condominiale.
La Corte Suprema è intervenuta in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta stabilendo che è illegittimo il provvedimento nei confronti di un lavoratore a cui erano state assegnate mansioni diverse e non superiori rispetto a quelle del suo livello di inquadramento a causa – come si è detto – una sopravvenuta inidoneità fisica (sentenza n. 24377 del 2015, Presidente Estensore: F. Roselli).
Ecco per voi un ulteriore approfondimento sulla NASpI a seguito della Circolare n. 195 del 2015pubblicata dall’INPS e di cui vi abbiamo già parlato in un nostro articolo pubblicato ieri (Titolo: “Disposizioni in materia di indennità NASpI”).
La Cassazione ha stabilito che l’articolo 18 si applica anche al Pubblico Impiego automaticamente e a seguito della riforma di cui al Jobs Act (sentenza n. 24157 del 2015).
L’INPS ha fornito istruzioni circa la comunicazione della situazione reddituale ed in particolare sull’acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento, con la Circolare n. 195 del 2015 (Campagna ordinaria RED ITA 2015) ed ha comunicato altresì agli utenti che l’INPS non è più tenuto ad inviare ai pensionati il modello RED.
Sanzioni amministrative sono previste nel caso in cui il libro unico del lavoro non sia tenuto correttamente dal datore di lavoro che incorrerà anche nel rischio del recupero contributivo.
Il d.lgs. n. 151 del 2015 in tema di libro unico del lavoro ha precisato che dal 1° gennaio 2017 questo sarà tenuto esclusivamente con modalità telematica presso il Ministero del Lavoro e ciò permetterà all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di incrociare tutte le informazioni presenti nelle diverse banche dati per rilevare eventuali incongruenze nella gestione del personale.
È questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (30-11-2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Stefano Rossi; Titolo: “Libro unico, gli errori da evitare”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Dal 1° gennaio 2017 il Libro unico del lavoro (Lul) sarà tenuto in modalità telematica presso il ministero del Lavoro. La novità, introdotta dall’articolo 15 del Dlgs 151/2015, consentirà al nuovo Ispettorato nazionale del Lavoro di incrociare le informazioni delle diverse banche dati per far emergere eventuali incongruenze nella gestione della documentazione.
Gli interventi sulle sanzioni
Il decreto sulle semplificazioni (articolo 22, comma 5), emanato in attuazione del Jobs act, ha ridisegnato le sanzioni. È stato modificato l’articolo 39, comma 7 del Dl 112/2008: salvo il caso di errore materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione da 150 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a sei mesi, la sanzione sale da 500 a 3mila euro; se i lavoratori coinvolti sono più di dieci ovvero il periodo è superiore a dodici mesi, sarà da 1000 a 6mila euro. È importante, dunque, capire come compilare correttamente il Lul per non rischiare lunghi contenziosi amministrativi.
La compilazione
Il ministero ha fornito più volte chiarimenti sulla corretta tenuta del Libro unico (circolare 20/2008, Vademecum del 5 dicembre 2008). L’obbligo di istituzione, tenuta e compilazione riguarda tutti i datori di lavoro privati, con la sola eccezione dei datori domestici. In sostanza, l’obbligo di registrazione si avrà non solo per la generalità dei lavoratori subordinati inseriti nell’organizzazione d’impresa (compresi i lavoratori in somministrazione) ma anche per le collaborazioni coordinate e continuative, quelle a progetto, e per gli associati in partecipazione con apporto di lavoro sino alla loro naturale scadenza.
Per i lavoratori “standard” vanno indicate analiticamente le ore di lavoro. Per i prestatori non soggetti ai limiti di orario previsti dal decreto legislativo 66/2003 (personale con mansioni direttive, capi reparto, dirigenti, quadri e simili) sarà sufficiente indicare una «P» di presenza o si potrà registrare solo l’orario contrattuale con valorizzazione della causale dell’eventuale assenza (interpello 63/2009).
Nel Lul vanno annotate tutte le erogazioni in denaro o in natura effettuate o gestite dal datore. Il vademecum del 2008 (Sezione B, n. 11) ha stabilito che vanno eseguite le annotazioni relative ai rimborsi spese anche se esenti da imposte e contributi. L’annotazione può prevedere l’indicazione dei soli importi complessivi specificati, con il sistema del documento o riepilogativo piè di lista approntato a parte. Perciò, la mancata indicazione di importi marginali o non ricorrenti, che non hanno un incidenza di carattere contributivo o fiscale, potrà non essere sanzionata.
La consegna di copia delle scritturazioni contenute nel Libro unico assolve l’obbligo di consegna previsto dalla legge 4/1953. Del resto, il decreto sulle semplificazioni (articolo 22, comma 7) ha modificato le sanzioni per la ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga o per omissioni o inesattezze nelle registrazioni, graduandole per fasce di lavoratori. In particolare:
fino a cinque prestatori la sanzione sarà da 150 a 900 euro;
da cinque a dieci si eleva da 600 a 3600 euro;
per più di dieci lavoratori sale da 1200 a 7200 euro.
Il prospetto paga deve essere consegnato alla corresponsione della retribuzione, anche per email. I datori che usano il Libro unico per adempiere alla consegna della busta paga, nel caso di mancata o errata compilazione incorreranno nella sola sanzione prevista dall’articolo 39 del Dl 112/2008, calcolata per fasce di lavoratori e moltiplicata per il numero dei mesi interessati dalla violazione.
Tuttavia, l’obbligo di consegna delle presenze non sussiste tranne che non sia previsto espressamente dalla contrattazione collettiva. Il datore potrà consegnare un prospetto paga diverso dal libro unico del lavoro, purché i dati retributivi coincidano. In questo caso, secondo il ministero, si dovranno applicare entrambe le sanzioni, sia quella del Libro unico, sia quella della busta paga. Se prima della riforma si applicava dunque una sanzione per ogni lavoratore e per ogni mese, oggi la sanzione sarà riferita a fasce di lavoratori e moltiplicata per i mesi ai quali si riferiscono i prospetti paga omessi o inesatti.
Ogni assenza va giustificata
Un caso potenzialmente sanzionabile è l’indicazione errata delle assenze riportate sul libro unico del lavoro. I lavoratori possono infatti assentarsi con o senza retribuzione in alcuni casi “giustificati” dal contratto collettivo o dalla legge. Le assenze potrebbero essere anche conseguenza di una condotta del lavoratore che può dar seguito a un procedimento disciplinare. In casi di assenza ingiustificata, il personale ispettivo potrebbe contestare al datore la sanzione per l’errata compilazione del Lul e quindi recuperare la contribuzione dovuta per la giornata.