Agenzie di lavoro slovene:
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpellon. 31 del 2 dicembre 2014, ha reso un parere in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 5, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 276/2003, concernente il deposito cauzionale previsto a carico delle agenzie di somministrazione di lavoro a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti degli Enti previdenziali, richiesto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare, l’istante chiedeva di sapere se una agenzia di somministrazione di lavoro, già iscritta e/o autorizzata in base alla legislazione vigente in un altro Stato membro (Slovenia), sia o meno tenuta ad effettuare il menzionato deposito cauzionale qualora intenda richiedere l’iscrizione presso l’apposito albo del Ministero del Lavoro italiano.