Impedimenti esonero contributivo:
L’esonero contributivo triennale di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L.n. 190/2014) in alcuni casi non può essere usufruito dal datore di lavoro.
Di seguito un breve specchietto per non dimenticare:
Impedimenti esonero contributivo:
L’esonero contributivo triennale di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L.n. 190/2014) in alcuni casi non può essere usufruito dal datore di lavoro.
Di seguito un breve specchietto per non dimenticare:
Esonero contributivo triennale per chi stabilizza:
La Legge di Stabilità 2015 (L.n. 190/2014) ha introdotto l’esonero contributivo, come ne abbiamo più volte detto nei nostri articoli pubblicati precedentemente, per i datori di lavoro che assumono personale (anche disabile) con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time), con contratto di lavoro ripartito a tempo indeterminato (c.d. job sharing), con contratto di assunzione per personale con qualifica dirigenziale, con contratto di somministrazione.
Diritto alla Indennità premio di servizio:
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, a composizione di contrasto giurisprudenziale, nella Sentenza n. 24280 del 14 novembre 2014, hanno affermato il seguente principio: in caso di successione di plurimi rapporti di lavoro con un’amministrazione pubblica (prima alle dipendenze di un ente locale e poi dello Stato), il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con l’ente locale, sin dal momento dell’estinzione di quest’ultimo, senza che sia necessario attendere anche l’estinzione del nuovo rapporto alle dipendenze dello Stato. (Presidente L.A. Rovelli, Relatore: P. Curzio).
Lavoro a tempo determinato e indennità risarcitoria:
La VI Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 262 del 12 gennaio 2015, ha reso un interessante principio di diritto in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L.n. 183/2010 e riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Trasferimento posizione previdenziale individuale ad altro Fondo:
Il D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce la facoltà, per coloro che sono iscritti ad un Fondo di previdenza complementare, di trasferire interamente la propria posizione individuale maturata in qualsiasi momento ad un differente fondo pensionistico (la c.d. portabilità). Tale facoltà rappresenta un principio fondamentale del sistema di previdenziale integrativo. Il citato D.Lgs., inoltre, stabilisce che gli statuti e i regolamenti delle differenti forme pensionistiche esistenti prevedano chiaramente tale facoltà (la portabilità) e per contro, a tale stregua, essi non possono contenere clausole che in alcun modo possano limitare il diritto alla portabilità dell’intera posizione previdenziale individuale.
Indennizzo forfettario e nullità contratto a termine
La Corte Suprema di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2053 del 4 febbraio 2015, ha affermato che l’indennizzo forfettario compreso tra 2,5 e 12 mensilità (di cui all’art. 32, comma 5, della L.n. 183/2010) “configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo, ed è liquidata dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dal citato art. 32 (che richiama i criteri indicati nell’art. 8 l. 604/1966), a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di indennità forte tifata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto intermedio (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione del rapporto)”.
Aumento aliquote Gestione separata INPS e protesta in rete
Abbiamo pubblicato ieri la Circolare n. 27 del 05 febbraio 2015, con la quale l’INPS informava gli iscritti alla Gestione separata e titolari di partita IVA, sulle nuove aliquote contributive per l’anno 2015. Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote sono state aumentate dal 27,72% al 30,72% di cui il 30% è l’IVS e lo 0,72% è destinata al finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, la degenza ospedaliera, la malattia, l’indennità di maternità e il congedo parentale (come chiarito dalla Circolare n. 27). Stesse percentuali anche per i collaboratori che invece nel 2014 avevano l’aliquota ordinaria al 28,72%. Invece per i lavoratori già titolari di pensione e gli assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota contributiva sale al 23,50% dal 22% dello scorso anno (nel 2016 salirà al 24%).
Aliquote contributive Gestione separata:
L’INPS, con la Circolare n. 27 del 05 febbraio 2015, ha informato gli interessati sulla Gestione separata (di cui all’art. 2, comma 26, della L.n. 335/1995), le aliquote contributive, il massimale e il minimale di reddito per l’anno 2015 e le aliquote di computo.
In particolare, si legge nella Circolare n. 27/2015, quanto segue.
Aumento del ticket licenziamenti:
Il ticket sui licenziamenti aumenta da 489,61 euro a 490,10 euro: come è noto si tratta del contributo annuale a carico dei datori di lavoro in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dal comma 250, articolo unico, L.n. 228/2012, lettera f) che riformula il comma 31, dell’art. 2, della L.n. 92/2012.