Trasferimento posizione previdenziale individuale ad altro Fondo:
Il D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce la facoltà , per coloro che sono iscritti ad un Fondo di previdenza complementare, di trasferire interamente la propria posizione individuale maturata in qualsiasi momento ad un differente fondo pensionistico (la c.d. portabilità ). Tale facoltà rappresenta un principio fondamentale del sistema di previdenziale integrativo. Il citato D.Lgs., inoltre, stabilisce che gli statuti e i regolamenti delle differenti forme pensionistiche esistenti prevedano chiaramente tale facoltà (la portabilità ) e per contro, a tale stregua, essi non possono contenere clausole che in alcun modo possano limitare il diritto alla portabilità dell’intera posizione previdenziale individuale.
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