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Jobs Act su maternità e paternità

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ANF – Assegno Nucleo Familiare, le autorizzazioni INPS

Jobs Act su maternità e paternità:

Molte novità anche al Testo Unico sulla maternità e paternità sono state apportate dallo Schema di decreto legislativo di attuazione del Jobs Act (L.n. 183/2024) presentato lo scorso 20 febbraio.

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Jobs Act e congedo donne vittime di violenza

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Jobs Act e congedo donne vittime

Jobs Act e congedo donne vittime di violenza:

Novità circa il congedo dal lavoro per le donne vittime di violenza, loSchema di decreto legislativo di attuazione del Jobs Act (L.n. 183/2014), presentato lo scorso 20 febbraio 2015, ha infatti introdotto la seguente importante normativa.

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Legge sulla responsabilità civile dei magistrati

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Legge sulla responsabilità civile dei magistrati

Legge sulla responsabilità civile dei magistrati:

Lo scorso 25 febbraio 2015 la Camera ha approvato il testo di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Ciò significa che coloro che hanno subito un danno dalla Giustizia potranno chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni allo Stato e quest’ultimo potrà invece rivalersi sul magistrato che ha errato.

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Jobs Act inapplicabile ai call center

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Call-center, le misure a sostegno del reddito per i lavoratori

Jobs Act inapplicabile ai call center

Lo schema di decreto di attuazione del Jobs Act, presentato lo scorso 20 febbraio 2015, esclude i call center dall’applicazione delle norme che riformano il mercato del lavoro.

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Processo del lavoro e giudice incompetente

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Competenza del giudice del lavoro in caso di procedura concorsuale

Processo del lavoro e giudice incompetente:

La fase dell’opposizione, ai sensi dell’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l’ordinanza e pertanto non sussiste alcun vizio della sentenza nel caso in cui il giudice persona fisica di essa sia lo stesso della fase ordinaria. È il principio reso dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 3136 del 17 febbraio 2015 (Presidente: F. Roselli, Estensore: F. Roselli)

Il caso all’esame delle Sezioni Unite era relativo alla richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado emessa – a parere della parte ricorrente – da un giudice incompetente ossia dallo stesso magistrato che aveva accolto la domanda del lavoratore di dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli. Tale nullità, sempre secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte d’Appello.

Ma in base ad un orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, tale motivo, come si legge nella sentenza n. 3136/2015 “è inammissibile poiché l’asserito vizio della sentenza di primo grado, riconducibile all’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., avrebbe caso mai dovuto essere prevenuto dalla parte interessata con istanza di ricusazione (il nome del giudice dell’opposizione all’ordinanza era riconoscibile attraverso il ruolo e l’intestazione del verbale d’udienza) e non comporta comunque nullità della sentenza (Cass. 10 settembre 2003 n. 13212, 26 maggio 2003 n. 8197, 22 marzo 2006 n. 6358, 15 giugno 2005 n. 12848)”.

Pertanto, come sopra si è detto, “la fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l’ordinanza. Essa non è, in altre parole, revisio prioris instantiae ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente. La Corte costituzionale con sent. N. 326 del 1997 ha dichiarato non fondata la questione avente ad oggetto l’art. 51 cod. proc. civ., nella parte in cui impone l’obbligo di astensione nella causa di merito al giudice che abbia concesso una misura cautelare ante causam. Vedi anche Cass. 13 agosto 2001 n. 11070, 12 gennaio 2006 n. 422.”.

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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Decreto sul contratto a tutele crescenti

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Sgravio contributivo alla contrattazione di secondo livello

Decreto sul contratto a tutele crescenti: 

Lo Schema di decreto sul contratto a tutele crescenti è stato presentato dal Consiglio dei Ministri, come già più volte ripetuto, lo scorso 20 febbraio 2015.

Andiamo a vedere nello specifico chi coinvolge e cosa stabilisce tale Schema di decreto.

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Stabilizzazione COCOPRO e sanatoria datori di lavoro

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Certificato o attestato delle competenze dopo il percorso formativo

Stabilizzazione COCOPRO e sanatoria datori di lavoro

Lo Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione del Jobs Act (L.n. 183/2014), prevede – tra le altre cose – all’art. 48 la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, nonché una sorta di “sanatoria” per i datori di lavoro che procedono alla stabilizzazione di “finti” collaboratori.

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Jobs Act e revisione tipologie contratti di assunzione

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Lavorare durante malattia, licenziamento giustificato se ritarda guarigione

Jobs Act e revisione tipologie contratti di assunzione:

Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 20 febbraio 2015, ha presentato lo Schema di decreto legislativoJobs Ac recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione del Jobs Act (L.n. 183/2014).

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Il praticante diventa apprendista

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Come si prepara il fascicolo di Studio (appello)

Il praticante diventa apprendista:

Con un innovativo accordo tra Regione Marche e Confprofessioni, confluito nella Deliberazione della Giunta Regionale del 2 febbraio 2015, viene stabilito innanzi tutto che il praticante (avvocato, commercialista, notaio, ecc..) diviene di fatto un apprendista e gli viene riconosciuto altresì un compenso economico (in genere il periodo di praticantato viene svolto a titolo gratuito).

È la priva volta in Italia che viene attuato un progetto simile.

In particolare, Confprofessioni riunisce 19 sigle associative di settore dei liberi professionisti suddivise in cinque comparti d’area: economia e lavoro (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili); diritto e giustizia (avvocati, notai); ambiente e territorio (ingegneri, architetti, dottori agronomi, geologi, tecnici); sanità e salute (medici di medicina generale, dentisti, veterinari, psicologi); V area (professionisti e artisti).

In pratica l’accordo di cui sopra disciplina il c.d. alto apprendistato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Come è noto la normativa nazionale prevede che per esercitare una professione regolamentata è necessario aver conseguito l’abilitazione mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale. All’esame di Stato è ammesso chi ha effettuato un tirocinio pratico presso un professionista abilitato secondo modalità stabilite dalla legge o da atti amministrativi da questa previsti. Con il TU apprendistato i giovani laureati possono, attraverso lo strumento contrattuale dell’alto apprendistato, assolvere all’obbligo di legge.

Vediamo nello specifico.

Il praticantato nelle professioni ordinistiche consiste nell’instaurazione di un rapporto tra un professionista iscritto ad un Ordine Professionale, che nel rapporto assume la posizione di dominus (o dante pratica), e un soggetto praticante, al fine dell’acquisizione da parte di quest’ultimo della formazione teorico-pratica necessaria e competenze utili all’espletamento dell’esame di Stato, grazie al superamento del quale potrà accedere all’esercizio della corrispondente professione. Il rapporto di praticantato si differenzia da qualsiasi altra forma di collaborazione. Per la sua natura e per le peculiari finalità presenta connotazioni esclusive non riscontrabili in altri rapporti a contenuto formativo e/o di lavoro. Attualmente molte delle libere professioni il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Ordine (Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Avvocati, Consulenti del Lavoro) hanno un proprio regolamento che disciplina il rapporto di praticantato (es. titoli di studio necessari, modalità di svolgimento del praticantato, termini e durata del periodo di formazione).

Non essendo un rapporto di lavoro, il praticante generalmente svolge il praticantato presso il professionista a titolo gratuito, rimanendo sempre presente la possibilità di corrispondere al praticante un rimborso spese o una borsa di studio.

Il TU dell’Apprendistato e il CCNL Confprofessioni consentono l’attivazione di contratti di alto apprendistato per assolvere il periodo di praticantato previsto dalla legge per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Pertanto possono essere assunti con contratto di alto apprendistato per l’accesso alle professioni ordinistiche giovani marchigiani di età compresa tra i 18 e i 29 anni aventi requisiti previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dai regolamenti per il praticantato delle singole professioni relativamente a titolo di studio, modalità di svolgimento del praticantato, termini e durata del periodo di formazione. Possono essere assunti in apprendistato anche i giovani che hanno iniziato il periodo di praticantato presso uno studio professionale.

Tale contratto può essere attivato da un professionista titolare di uno studio professionale che sottoscrive, unitamente al contratto individuale di lavoro, insieme all’apprendista, il Piano formativo individuale.

Il professionista titolare dello Studio che assume l’apprendista può svolgere il ruolo di tutor aziendale.

Il contratto di alto apprendistato può avere una durata minima di 6 mesi ed una durata massima coincidente con il periodo necessario al conseguimento dell’abilitazione professionale, entro il limite massimo di 36 mesi. Sono ammesse proroghe fino allo svolgimento della prova di esame di abilitazione in base al calendario fissato da ogni singolo Ordine. Il contratto può essere risolto al termine del periodo di formazione e, per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista e l’inquadramento contrattuale, si applicheranno le disposizioni del CCNL degli Studi Professionali.

Il Piano Formativo Individuale dovrà contenere gli obiettivi formativi che l’apprendista deve raggiungere durante il periodo di praticantato tra formazione “on the job” presso lo studio professionale e formazione esterna (v. facsmile allegato alla Delibera allegata al presente articolo)

Al fine di agevolare questa tipologia di alto apprendistato è possibile accedere al bando regionale per la concessione di voucher per il “Tutoraggio didatti individuale” e per l’”Attività formativa individuale” da utilizzare presso soggetti accreditati riconosciuti dalla Regioni, naturalmente non dovrà versare i contributi INPS.

Non resta che prendere esempio da una Regione da sempre molto virtuosa.

(Fonte: Regione Marche)

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Contratto di ricollocazione

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Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore disabile

Contratto di ricollocazione: 

Il Consiglio dei Ministri ha presentato lo scorso 20 febbraio 2015 lo Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della L.n. 183/2014 (Jobs Act).

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