Mobilità verso altre amministrazioni dei segretari comunali
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di massima di particolare importanza, concernente, con riguardo alla mobilità verso altre amministrazione dei segretari comunali o provinciali, la portata dell’art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ossia se si applichi anche alle procedure esaurite, sì da determinare una sanatoria della disparità di trattamento tra coloro che avevano optato per la mobilità dopo il 1° gennaio 2002, a cui è stata riconosciuta la qualifica dirigenziale, e coloro che lo avevano fatto in un momento anteriore, ai quali non è stato invece attribuito il suddetto inquadramento. È quanto deciso con la sentenza n. 6369 del 30 marzo 2015 (Presidente: G. Coletti de Cesare; Estensore: F. Balestrieri).