Funzioni centrali di supporto attività distribuzione gas:
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 12 del 17 aprile 2015, ha risposto al quesito avanzato dalla FederUtility circa l’individuazione del personale che svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione del gas – art. 2, comma 31, L. n. 92/2012 – esenzione dall’obbligo contributivo nei casi di risoluzione ex art. 2, D.M. 21/04/2011. La FederUtility nello specifico ha avanzato istanza di interpello in ordine alla corretta individuazione del campo di applicazione della disciplina concernente la tutela occupazionale del settore di riferimento, contemplata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro del 21 aprile 2011, in caso di nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas che prevedono il passaggio di personale dal gestore uscente al gestore subentrante. In particolare, l’istante ha chiesto di sapere se il personale che svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione del gas, oggetto della tutela occupazionale di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo Decreto, possa essere individuato mediante lo stesso criterio utilizzato dall’art. 1 per inquadrare il personale che espleta funzioni operative. Ha sollevato, altresì, la questione afferente la possibilità di considerare la risoluzione del contratto di lavoro, sancita dall’art. 2 citato, quale particolare tipo di risoluzione consensuale ai fini della fruizione dell’esenzione dal versamento del c.d. contributo di licenziamento previsto dall’art. 2, comma 31, L. n. 92/2012.
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