Contrasto povertà approvato in CDM il DDL:
È stato approvato il DDL contrasto povertà dal Consiglio dei Ministri, lo scorso 28.1.2016, che reca norme anche in tema di riordino delle prestazioni e sistema degli interventi e dei servizi sociali.
Il Ministero del Lavoro, con comunicato del 4.2.2016 sul lavoro autonomo e lavoro agile, ha informato gli utenti delle novità relative al disegno di legge sulle nuove misure di sostegno.
L’INPS, con il Messaggio n. 494 del 2016 sulla indennità di disoccupazione NASPI e la sua compatibilità e cumulabilità con il lavoro accessorio, ha fornito le seguenti precisazioni agli interessati.
Relativamente al settore distribuzione, recapito e servizi postali privati è stato determinato con D.M.13 gennaio 2016 il costo medio giornaliero del lavoro per i dipendenti operanti nel settore distribuzione come sopra.
La Circolare n. 3 del 2016 pone l’attenzione sull’aspetto della etero-organizzazione dei co.co.co in presenza del quale e a determinate condizioni al collaboratore coordinato si applicano le stesse regole del lavoro subordinato.
È stato pubblicato sulla G.U. n. 2/2016 il D.D. n. 2 del 2016 il quale, relativamente ai centralinisti non vedenti, contiene l’aggiornamento delle sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione delle norme sul collocamento di queste figure professionali (L.n. 113 del 1985).
Chiarimenti INPS sono contenuti nel Messaggio n. 459 del 2016 avente ad oggetto l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato in favore dei Gruppi parlamentari; la riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accerti ispettivi; l’esonero contributivo in caso di assunzione di lavoratore percettore di trattamento pensionistico. I chiarimenti INPS si sono resi necessari a seguito degli Interpelli con il quale il Ministero del Lavoro ha fornito il suo parere su tali argomenti.
Con la sentenza n. 1978 del 2016, sulla giusta causa di licenziamento e dovere di fedeltà, la Corte Suprema ha stabilito che la valutazione della sussistenza della giusta causa, intesa come grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento della fiducia, deve essere operata anche con riferimento agli aspetti concreti del singolo rapporto di lavoro e di conseguenza senza tralasciare la posizione del dipendente nell’impresa e il grado di affidamento specificamente richiesto dalle mansioni che gli sono state affidate (cfr. in tal senso, Cass. 23 febbraio 2012, n. 2720), non potendosi ritenere sufficiente, ai fini in esame, una generica correlazione tra il fatto e la qualità di prestatore di lavoro o (come nella specie) tra un fatto extra – lavorativo e la idoneità professionale del prestatore alla prosecuzione del rapporto.