Patto di non concorrenza preponente e agente:
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n 12127 del 2015, si è occupata del patto di non concorrenza tra preponente ed agente dopo l’estinzione del contratto di agenzia, ed ha reso il seguente principio di diritto: “Il secondo comma dell’art. 1751 bis c.c., introdotto dall’art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, secondo cui l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorchè i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente”.
Advertisement