mercoledì, Settembre 11, 2024
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Lavoro accessorio e prestazioni di sostegno al reddito

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Ricollocazione, rinviata a maggio l’entrata a regime dell’assegno

Lavoro accessorio e prestazioni di sostegno al reddito:

L’INPS, con la Circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, ha informato gli interessati circa la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015.

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Accessi alla email del lavoratore

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Accessi alla email del lavoratore:

Con la modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, operata dal D.Lgs. n. 151 del 2015 di attuazione del Jobs Act, anche sulla normativa relativa agli accessi alla email del lavoratore da parte del datore di lavoro sono state introdotte delle novità.

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Criteri per il controllo a distanza

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Geolocalizzazione dipendenti

Criteri per il controllo a distanza:

Il D.Lgs. n. 151 del 2015 di attuazione del Jobs Acts, tra le altre cose, ha modificato l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori semplificando la normativa e i criteri per il controllo a distanza dei lavoratori.

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Assunzioni nominative disabili

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Lavoro disabili: Prospetto informativo entro il 15 febbraio 2012

Assunzioni nominative disabili:

Il D.Lgs. n. 151 del 2015, contenente tra le altre disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti di lavoro in attuazione del Jobs Act, ha introdotto numerose novità relativamente alle assunzioni nominative per i disabili e all’accompagnamento e al supporto della persona con disabilità al fine di facilitarne l’inserimento lavorativo, modificando la disciplina contenuta nella L.n. 68/1999.

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Libertà di sottoscrizione contratto procacciato dall’agente

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Ingiusto trasferimento e rifiuto di lavorare, legittimo il licenziamento

Libertà di sottoscrizione contratto procacciato dall’agente

La Sezione Lavoro della Cassazione ha riconosciuto al preponente la libertà di sottoscrizione o meno del contratto procacciato dall’agente, nonché il diritto di risolverlo, poiché non è tenuto a tutelare la professionalità del proprio agente (Cassazione sentenza n. 19300 del 21015).

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Primi chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali

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Crisi industriale complessa e integrazione salariale

Primi chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali:

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 24 del 05 ottobre 2015, ha fornito i primi chiarimenti operativi in materia di ammortizzatori sociali a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione del Jobs Act.

In particolare, si legge nella Circolare n. 24/2015, la nuova normativa in questione – laddove non diversamente indicato – si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 e cioè dal 24 settembre 2015.

Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Tali categorie di lavoratori, per poter beneficiare del trattamento di integrazione salariale, devono possedere – presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento – un’anzianità dieffettivo lavoro” di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

Il requisito dell’anzianità pari a 90 giornate di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

La Circolare n. 24/2015 precisa poi che per giornate di “effettivo lavoro” si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e i periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria.

Quanto alla durata dei trattamenti di integrazione salariale il D.Lgs. n. 148/2015 (art. 4) stabilisce che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 5.

L’art. 22, comma 5, dispone, infatti, che “ai fini del calcolo della durata massima complessiva … la durata dei trattamenti per la causale “contratto di solidarietà” viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero la parte eccedente”.

Si rinvia per il resto delle informazioni, ivi comprese le modalità di presentazione della domanda per la concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale, al testo della Circolare n. 24/2015, pubblicato unitamente al presente articolo.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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Staffetta generazionale

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Licenziamento disciplinare senza le dimissioni online

Staffetta generazionale:

I contratti di solidarietà espansivi previsti dal Jobs Act (D.Lgs. n. 148/2015) consentiranno la cosiddetta staffetta generazionale e cioè da un lato la possibilità per il lavoratore prossimo alla pensione di uscire gradualmente dalla vita lavorativa e dall’altro una possibilità in più per i giovani di trovare impiego.

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Anticipare la pensione

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Accertamento esistenza in vita per prestazioni all’estero 2023-2024

Anticipare la pensione:

Il Jobs Act consente di anticipare la pensione continuando tuttavia a lavorare: in pratica al lavoratore vicino alla pensione sarà consentito di ridurre la sua prestazione lavorativa con un contratto a part time e contestualmente di percepire dall’INPS una quota della pensione già maturata, senza dover soffrire tagli di reddito.

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Artigianato senza ASpI

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Risoluzione consensuale e fruizione Naspi, chiarimenti INPS

Artigianato senza ASpI:

L’INPS, con il Messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015 (vedi il nostro articolo pubblicato ieri, 1.10.2015) sul tema, ha informato gli interessati della interruzione della erogazione della indennità di disoccupazione ASpI a partire  dal 24.9.2015 per i lavoratori sospesi dall’attività del settore artigianato.

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Accertamenti ispettivi su assunzioni a tempo indeterminato

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Le nuove sanzioni per lavoro nero

Accertamenti ispettivi su assunzioni a tempo indeterminato:

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 30.9.2015, ha informato gli utenti che verranno rafforzati gli accertamenti ispettivi su assunzioni a tempo indeterminato, in collaborazione con l’INPS al fine di identificare i casi di precostituzione irregolare delle condizioni per beneficiare della decontribuzione previdenziale consistente nell’esonero contributivo triennale (Legge di Stabilità 2015).

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