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Licenziamento disciplinare e insussistenza del fatto

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Gestione separata liberi professionisti

Licenziamento disciplinare e insussistenza del fatto:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha reso il seguente principio di diritto in tema di licenziamento disciplinare e insussistenza del fatto con la sentenza n. 20540 del 15: L’insussistenza del fatto di cui all’art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 comprende anche l’ipotesi in cui il fatto sussista ma sia privo di illiceità, poiché la completa irrilevanza giuridica del fatto contestato equivale alla sua insussistenza materiale ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo alla tutela reintegratoria (Presidente: F. Roselli; Relatore: F. Roselli).

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Altre offerte di lavoro

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Illegittimo il patto di prova inutile

Altre offerte di lavoro:

Ecco altre offerte di lavoro in vari settori che vanno dalle aziende del settore tessile al turismo oltre che alle società di servizi.

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Mille offerte di lavoro

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An engineer tests Tata Safari car inside emission testing facility at Tata Motors plant in Pimpri
An engineer tests a Tata Safari car inside an emission testing facility at Tata Motors plant in Pimpri, 160 km (99 miles) southeast of Mumbai, December 14, 2012. Tata, a global name since it bought Jaguar Land Rover in 2008, is losing traction at home as underwhelming product tweaks, heavy discounts and slumping capacity utilisation mark a painful 18 months for its passenger division. Picture taken December 14, 2012. REUTERS/Danish Siddiqui (INDIA - Tags: TRANSPORT BUSINESS)

Mille offerte di lavoro:

Settore automobilistico, sistemi di illuminazione per autovetture, soluzioni telematiche per veicoli e tante altre ancora, sono le oltre mille offerte di lavoro per coloro che sono in cerca di una occupazione.

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Accordo per ridurre la retribuzione

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Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore disabile

Accordo per ridurre la retribuzione:

Le novità apportate dal D.Lgs. 81/2015 di attuazione del Jobs Act oltre a prevedere la possibilità di modificare le mansioni, contempla anche la possibilità di un accordo per ridurre la retribuzione.

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Illegittimità licenziamento e riammissione dopo comporto

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Licenziamento per giusta causa, falsità delle firme e ratifica

Illegittimità licenziamento e riammissione dopo comporto:

Il licenziamento, intimato in presenza di una precedente chiara volontà del datore di lavoro di voler continuare ad avvalersi delle prestazioni del lavoratore e, per giunta, a distanza di circa due mesi dalla riammissione in servizio dopo il comporto, è illegittimo perché l’autorizzazione alla ripresa dell’attività lavorativa si configura come una implicita manifestazione della volontà datoriale di proseguire il rapporto.

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Precedenza assunzioni nel contratto part time

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Incentivi assunzioni giovani, le altre agevolazioni contributive

Precedenza assunzioni nel contratto part time:

Il D.Lgs. n. 81 del 2015 contempla un diritto di precedenza assunzioni a tempo pieno nel contratto a part time, diritto che potrà essere esercitato anche per le mansioni di pari livello e categoria oltre che per le stesse mansioni. Invece, in caso di contratto di lavoro a termine il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato resta legato alla vecchia disciplina e cioè con riferimento alle mansioni già assegnate.

È questo l’approfondimento di un articolo pubblicato oggi (15.10.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Giuseppe Bulgarini d’Elci; Titolo: “Precedenza ampia per i part time” che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

In caso di contratto part-time il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno può essere esercitato non solo per le stesse mansioni ma anche per quelle di pari livello e categoria, mentre per il lavoro a termine resta valido il “vecchio” riferimento alle mansioni già espletate.

Il Dlgs 81/2015, per i rapporti di lavoro a termine, prevede che, nel caso di avvenuta esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda per un periodo superiore a sei mesi, il lavoratore ha un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine.

Il medesimo diritto compete, a beneficio delle lavoratrici che abbiano fruito del congedo di maternità, anche con riferimento alle assunzioni a tempo determinato effettuate entro i successivi dodici mesi.

Il diritto di precedenza, che deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione a termine, può essere rivendicato dal lavoratore a condizione che egli abbia manifestato la propria volontà in tal senso entro sei mesi dalla scadenza del contratto. Rispetto al testo previgente, il Codice dei contratti precisa che la volontà del lavoratore di avvalersi del diritto di precedenza deve essere comunicata per iscritto, non essendo più sufficiente che l’interesse sia espresso con altre modalità.

Per quanto riguarda il part-time, invece, il diritto di precedenza, che compete ai lavoratori il cui rapporto era stato precedentemente trasformato da tempo pieno a tempo parziale, non presuppone una previa manifestazione per iscritto al datore di lavoro della volontà di volerne usufruire.

Il decreto si limita a confermare che il lavoratore part-time vanta un diritto di precedenza nelle assunzioni full-time per l’esercizio delle stesse mansioni precedentemente svolte o per l’esercizio di mansioni di pari livello e categoria legale. In quest’ultimo passaggio risiede un significativo elemento di novità rispetto alla disciplina previgente (Dlgs 61/2000), in cui il termine di comparazione tra le mansioni espletate in regime di part-time e quelle eventualmente disponibili a tempo pieno era riferito alle mansioni “equivalenti”.

La nuova previsione appare direttamente collegata alle modifiche operate dal Dlgs 81/2015 allo ius variand i (articolo 2103 del codice civile) e comporta che, per verificare se competa o meno il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo pieno, vada fatto riferimento ai sistemi di classificazione istituiti dai contratti collettivi.

Con riferimento a entrambe le fattispecie contrattuali è corretto chiedersi se il diritto di precedenza viene in rilievo solo in presenza di nuove assunzioni a tempo pieno e indeterminato o se si estende al diverso evento della conversione a tempo indeterminato di contratti a termine. Alla luce di un precedente della giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla stabilizzazione di un contratto di formazione e lavoro, pare potersi concludere che il diritto di precedenza afferisca unicamente alle nuove assunzioni, escludendo le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti di lavoro già in essere tra le parti.

Altra questione di indubbio rilievo, in presenza di nuove assunzioni a tempo pieno e indeterminato, è stabilire se prevalga il diritto di precedenza posto a beneficio dei lavoratori part-time o quello che compete ai lavoratori a termine. Un’interessante soluzione al quesito, seguendo un indirizzo espresso in sede amministrativa, risiede nell’opzione che privilegia le istanze dei lavoratori in servizio (e, quindi, i part-timer), rispetto a quelle provenienti dai lavoratori cessati, seppure da meno di dodici mesi (ovvero i lavoratori a termine).

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Privacy e telefonini aziendali

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Virus trojan e mail aziendali, conseguenze decisione Tribunale Modena

Privacy e telefonini aziendali:

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, nel nuovo testo, consente al datore di lavoro di utilizzare i dati raccolti con gli strumenti di lavoro, come ad esempio i telefonini aziendali, a disposizione del dipendenti per i “fini connessi al rapporto di lavoro” e dunque anche per fini disciplinari nel rispetto però del codice della privacy.

Questo il tema dell’articolo di approfondimento pubblicato oggi (14.10.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Sergio Barozzi; Titolo: “Telefonini a prova di privacy) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Con il nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori è possibile utilizzare i dati raccolti con gli strumenti di lavoro forniti al dipendente «a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro».

La facoltà è concessa a condizione che al lavoratore sia data «adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli», il tutto nel rispetto del codice della privacy.

Una informativa carente infatti rende inutilizzabile in sede giudiziaria il materiale raccolto, così avviene per i dati raccolti al di fuori dell’ambito di legittimità del codice della privacy.

L’informazione dovrà perciò essere completa ed esaustiva e dovrà spiegare in modo dettagliato come il dispositivo può essere utilizzato, ma soprattutto come potranno essere fatti i controlli, e cioè per mezzo di quali strumenti, rispetto a quali attività o modalità della prestazione. Il datore di lavoro dovrà quindi, per esempio, informare il lavoratore del fatto che il Gps installato sul veicolo aziendale potrà tracciare i chilometri percorsi al fine di controllare la correttezza delle note spese, o che il tablet aziendale, per mezzo della applicazione installata, consente di verificare la durata della visita da un cliente o i tempi di realizzazione di una determinata attività.

Il datore di lavoro ha facoltà di controllo, ma il legislatore vuole che eserciti questo potere in modo trasparente, senza “trucchi ai danni del lavoratore”.

In questa logica si può ben dire che è illegittima l’introduzione di sistemi che abbiamo l’unico scopo di “spiare” il lavoratore e che non abbiano alcuna funzione tecnico organizzativa. Un software spia installato su un telefono aziendale non sarebbe legittimo per il solo fatto che il datore di lavoro ha detto al suo dipendente che il telefono può consentire l’ascolto a distanza.

Non solo, ma per essere certi che l’informativa abbia i requisiti di legge è consigliabile che le disposizioni sull’uso dello strumento contengano anche delle indicazioni in “positivo”, in modo da garantire la riservatezza del lavoratore attraverso la separatezza tra dati aziendali e dati personali. Ad esempio, l’abilitazione di un account di posta personale sul telefono aziendale. Su questo il legislatore è rimasto nel vago, quasi non si sia reso conto della differenza tra il dispositivo, le sue applicazioni ed i diversi account che su queste possono esistere.

Ma nel momento in cui è possibile monitorare da remoto l’attività lavorativa è chiaro che sull’uso del mezzo aziendale “promiscuo”, quale lo smartphone o l’auto, non ci si può riparare dietro il dito del “il mezzo non può essere utilizzato per fini personali”, ma si debba, viceversa, anche garantire la privacy del lavoratore nell’ambito di una divisione fra vita privata e attività lavorativa che resta tuttora.

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Il nuovo co.co.co. dopo la riforma

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Garanzia Giovani novità su incentivo assunzione

Il nuovo co.co.co. dopo la riforma:

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2015 ha abrogato, come è ormai noto, il contratto a progetto e ha delineato un nuovo co.co.co dopo la riforma del lavoro di cui al Jobs Act.

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Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà

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Lavoro dipendente, pubblicato il DL per la riduzione della pressione fiscale

Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà:

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 25 del 12 ottobre 2015, ha fornito agli interessati le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà.

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Sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale

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sanzioni in materia di lavoro (1)

Sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale:

È stata pubblicata la Circolare n 26 del 12 ottobre 2015, avente ad oggetto il D.Lgs. n. 151 del 2015 recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità, con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative sull’art. 22 del D.Lgs. cit. che contiene norme a modifica delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

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