Indennità sostitutiva pagata in ritardo:
La Cassazione, con sentenza n. 709 del 2016 sulla indennità sostitutiva, ha stabilito che – in aderenza all’orientamento delle SS.UU. – in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della c.d. tutela reale (quella dell’art. 18 St. Lav.), opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista nel comma 5 dello stesso articolo 18, il rapporto di lavoro, con comunicazione al datore di tale scelta, si estingue anche se non è intervenuto il pagamento dell’indennità, senza che permanga – per il periodo successivo, in cui la prestazione lavorativa non è dovuta né può essere pretesa – alcun obbligo retributivo.
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