Intermediari assicurativi senza subordinazione:
Agli intermediari assicurativi non si applica la presunzione di subordinazione che, a partire dal 1° gennaio 2016 viene applicata invece a tutti i contratti di collaborazione personale e continuativa caratterizzati dall’elemento della etero-organizzazione, sempre che l’attività sia svolta nel rispetto di quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni.