Distacco illecito di manodopera secondo la Cassazione:
La Cassazione è intervenuta sul distacco illecito di manodopera con la sentenza n. 10484 del 2016 stabilendo che esso non è più previsto dalla legge come reato a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016. Infatti il D.Lgs. n. 8/2016 ha depenalizzato l’ipotesi base del reato di distacco illecito di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco (art. 18, comma 5-bis), non anche invece l’ipotesi aggravata relativa allo sfruttamento dei minori.