Inseminazione artificiale e licenziamento discriminatorio:
Secondo la Cassazione è nullo il licenziamento della lavoratrice che manifesta l’intenzione di ricorrere alla inseminazione artificiale e quindi assentarsi per un periodo di tempo futuro per sottoporsi alle relative pratiche, e pertanto va annullato in quanto discriminatorio (sentenza n. 6575 del 2016). La lavoratrice licenziata per questo motivo ha quindi diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e anche al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni che avrebbe percepito nel periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e l’effettiva ripresa del servizio.