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Cessione quinto dello stipendio, aggiornamento tassi

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Cessione quinto dello stipendio, aggiornamento tassi

Cessione quinto dello stipendio, aggiornamento tassi:

L’INPS, con il Messaggio n. 2989 del 2016 relativo alla cessione quinto dello stipendio, ha informato gli interessati circa l’aggiornamento tassi applicati nel 3° trimestre 2016.

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Attività fisica durante la malattia, legittimo il licenziamento

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Dirigente, licenziamento illegittimo per fatti penali non contestati

Attività fisica durante la malattia, legittimo il licenziamento: 

È legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente che durante la malattia svolga attività fisica, ponendo così in essere un comportamento imprudente e che lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. Questo è quanto deciso dalla Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 13676 del 2016.

E di licenziamento per giusta causa in caso di attività fisica durante la malattia, ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (6.7.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giampiero Falasca; Titolo: “Incompatibili malattia e attività fisica”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il dipendente che durante il periodo di malattia (dovuta a discopatie e a lombalgie curate chirurgicamente) assume una condotta molto imprudente per la propria salute (consistente nel sollevamento da solo di 3 bombole di gas da 30 chilogrammi e di una quarta da 40 chili, con l’aiuto di un collega) viola il dovere di lealtà e correttezza nei confronti dell’azienda. Questa violazione compromette in maniera irrimediabile il rapporto con l’azienda e consente il licenziamento per giusta causa.

Con questa decisione la Corte di cassazione (sentenza 13676/2016) ha rigettato il ricorso promosso da un lavoratore che è stato licenziato per essere stato scoperto a sollevare delle bombole di gas durante il periodo di assenza per malattia.

La sentenza della Suprema corte ricorda che, in tema di licenziamento per giusta causa, il dipendente deve astenersi dal porre in essere non solo le condotte espressamente vietate dalla legge o dal Ccnl, ma deve avere l’attenzione di evitare ogni condotta che, per la sua natura e per le conseguenze che può comportare, risulti oggettivamente in contrasto con gli obblighi connessi al rapporto di lavoro.

In altre parole, il dipendente deve osservare i doveri di correttezza e buona fede, previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, anche nelle condotte extralavorative, allo scopo di non arrecare danno al proprio datore di lavoro.

Non basta la violazione di tali doveri, prosegue la sentenza, per giustificare il recesso in tronco dal rapporto di lavoro; è necessario altresì che la condotta illecita si traduca in una grave negazione dell’elemento fiduciario che deve caratterizzare il rapporto di lavoro, tenuto conto delle circostanze in cui questa è stata realizzata, del grado di affidamento richiesto dalle mansioni del dipendente, e dell’intensità dell’elemento intenzionale.

La compromissione dell’elemento fiduciario, chiarisce ancora la sentenza, si verifica anche quando la condotta del lavoratore possa far ritenere, per la sua gravità, che la prosecuzione del rapporto di lavoro possa risultare pregiudizievole per gli scopi aziendali.

Con riferimento al caso sottoposto alla propria attenzione, la Corte sottolinea che tali parametri normativi e giurisprudenziali sono stati correttamente applicati dai giudici di appello e, quindi, conferma la decisione del grado precedente, che aveva convalidato il recesso.

La sentenza precisa, inoltre, che la condotta del dipendente non deve considerarsi come una forma di violazione del dovere di fedeltà ma, piuttosto, è riconducibile alla nozione di slealtà, in quanto consente di mettere in dubbio la correttezza dei rapporti futuri tra il lavoratore e l’azienda e compromette l’elemento fiduciario del rapporto.

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Ritenute previdenziali, mancati versamenti e depenalizzazione

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Ritenute previdenziali, mancati versamenti e depenalizzazione

Ritenute previdenziali, mancati versamenti e depenalizzazione:

Torniamo a parlare del mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali e della parziale depenalizzazione del reato, anche alla luce della Circolare n. 121 del 2016 dell’INPS della quale vi abbiamo già informato nei giorni scorsi (v. “Omesso versamento contributi, depenalizzazione parziale del reato”).

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Esonero assunzione disabili, prorogato il termine

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Riduzione contributiva 2017 per le attività edili

Esonero assunzione disabili, prorogato il termine:

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 3879 del 2016 relativa all’ esonero assunzione di personale disabile, ha comunicato agli interessati la proroga del termine al 31 luglio 2016 per l’invio dell’autocertificazione.

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Omesso versamento contributi, depenalizzazione parziale del reato

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Omesso versamento ritenute, necessità di revisione delle sentenze definitive

Omesso versamento contributi, depenalizzazione parziale del reato:

L’INPS, con la Circolare n. 121 del 2016 sulla depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento dei contributi, ha illustrato agli interessati le novità introdotte dalla normativa in materia (D.Lgs. n. 8 del 2016). Come è noto il Legislatore ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omesso versamento compiuto dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per omesso versamento di importo superiore a euro 10.000 annui e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia.

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CIGO istruzioni INPS sulla domanda per la Cassa integrazione

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CIGO istruzioni INPS sulla domanda per la Cassa integrazione

CIGO istruzioni INPS sulla domanda per la Cassa integrazione: 

L’INPS, con il Messaggio n. 2908 del 2016 sulla CIGO – Cassa integrazione guadagni ordinaria, ha fornito le prima indicazioni circa le modalità di presentazione della domanda e l’avvio dell’istruttoria.

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Discriminazione per retribuzione inferiore, risarcita lavoratrice

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Pari opportunità nel lavoro tra donna e uomo, via libera dal Senato

Discriminazione per retribuzione inferiore, risarcita lavoratrice

Il Tribunale di Aosta torna di nuovo sulla questione della discriminazione sessuale, stabilendo che costituisce un atto di discriminazione diretta corrispondere ad una lavoratrice donna una retribuzione inferiore rispetto a quella dei lavoratori di sesso maschile a parità di mansioni svolte (sentenza n. 65 del 2016, pubblicata il 13 maggio u.s.). È vietato dalla legge corrispondere alla donna una retribuzione più bassa di quella prevista per prestazioni attinenti ad una qualifica inferiore, riconosciuta a dipendenti di sesso maschile (v. Risarcimento lavoratrice per stipendio inferiore ai colleghi”). La lavoratrice, nel caso di specie, aveva ricevuto uno stipendio più basso non solo rispetto a quello dei colleghi uomini di pari livello, ma anche di quelli di livello inferiore!

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Neomamma e la tutela per il rientro al lavoro

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Neomamma e la tutela per il rientro al lavoro

Neomamma e la tutela per il rientro al lavoro:

La neomamma ha diritto di rientrare in servizio dopo la maternità presso la stessa unità aziendale di provenienza oppure in una differente unità produttiva ma nell’ambito dello stesso comune. A stabilirlo è la Corte Suprema di Cassazione che, con la Sentenza n. 13455 del 2016 depositata il 30 giugno 2016.

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Prepensionamento poligrafici di aziende editoriali

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Prepensionamento poligrafici di aziende editoriali, le istruzioni INPS

Prepensionamento poligrafici di aziende editoriali:

L’INPS, con la Circolare n. 120 del 2016 sul prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia.

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Gestione separata e cassetto previdenziale liberi professionisti

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Timbrare con l’app si può secondo il parere del Garante

Gestione separata e cassetto previdenziale liberi professionisti:

L’INPS, con Messaggio n. 2885 del 2016 sulla gestione separata e cassetto previdenziale liberi professionisti, ha fornito istruzioni agli interessati. 

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