Lavoratori domestici, i contributi dovuti per l’anno 2017:
L’INPS, con la Circolare n. 13 del 2017, ha reso noto l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici.
L’INPS, con la Circolare n. 13 del 2017, ha reso noto l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici.
L’INPS, con la Circolare n. 12 del 2017 ha fornito informazioni circa gli importi dei contributi volontari per l’anno 2017 per i lavoratori dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla Gestione Separata.
Secondo la Corte Suprema di Cassazione è illegittimo il licenziamento del lavoratore tossicodipendente che si assenta dal posto di lavoro per sottoporsi a terapia riabilitativa (sentenza n. 1319 del 2017).
E di assenze del lavoratore tossicodipendente e licenziamento illegittimo di cui alla sentenza 1319/2017 ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (31.1.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Giuseppe Bulgarini d’Elci; Titolo: “Assenza lecita per il tossicodipendente”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
È illegittimo il licenziamento disciplinare di un dipendente risultato assente dal posto di lavoro per essersi sottoposto a una terapia riabilitativa connessa allo stato di tossicodipendenza da cui era affetto.
Nel sancire questo principio la Corte di cassazione (sentenza 1319/2017) osserva che, in base all’articolo 124 del Dpr 309/1990, i lavoratori che versino in uno stato di tossicodipendenza hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario a seguire i programmi terapeutici e di riabilitazione. Pertanto, aggiunge la Corte, le assenze riconducibili alla permanenza in un centro di disintossicazione non possono essere ritenute ingiustificate e utilizzate per supportare un licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Il caso esaminato dalla Cassazione era relativo a un dipendente che, a luglio 2009, aveva richiesto un periodo di aspettativa non retribuita per frequentare una struttura privata per esigenze riabilitative connesse al suo stato di tossicodipendenza. Verso la metà del mese successivo, pur in mancanza del consenso dell’azienda, il lavoratore aveva incominciato il programma di riabilitazione ed era rimasto assente dal lavoro per un protratto arco di tempo. A settembre, tre settimane dopo l’inizio del periodo di assenza, la società aveva concesso al dipendente, che nel frattempo aveva presentato una seconda istanza, l’aspettativa non retribuita.
A fine ottobre 2009 il lavoratore ricevette una lettera di addebiti disciplinari con la quale gli veniva contestato che le prime tre settimane di assenza (quelle precedenti la formale autorizzazione) erano da considerarsi ingiustificate. Su tale presupposto è stato, quindi, irrogato il licenziamento disciplinare.
La Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza del giudice di primo grado, ha annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione del lavoratore, rimarcando che l’azione disciplinare era stata promossa tardivamente.
La Cassazione conferma la sentenza dei giudici partenopei e rileva che, ben oltre il mancato rispetto del requisito di tempestività dell’azione disciplinare, la condotta datoriale risulta contraria ai canoni di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di lavoro. La Corte ha rilevato, a questo proposito, che è contraddittorio concedere un’aspettativa al dipendente in relazione alle proprie esigenze riabilitative e, in seguito, promuovere nei suoi confronti un’azione disciplinare per assenza ingiustificata con riferimento alle medesime necessità terapeutiche.
A ulteriore sostegno della decisione di rimuovere il licenziamento e di confermare il reintegro del lavoratore in servizio, la Cassazione osserva che il provvedimento sanzionatorio espulsivo è da ritenersi, comunque, ingiustificato, in quanto si pone in contrasto con la disciplina di legge che ha previsto, a tutela degli affetti da tossicodipendenza, il diritto di assentarsi dal lavoro per esigenze riabilitative.
L’INPS, con la Circolare n. 11 del 2017, ha fornito istruzioni operative circa le nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica di cui alla Legge di Bilancio 2017.
Secondo la Corte Suprema di Cassazione il lavoratore assegnato illegittimamente a mansioni inferiori può rifiutarsi di svolgere la prestazione lavorativa a condizione però che tale reazione sia proporzionata e conforme a buona fede (sentenza n. 1912 del 2017).
L’INPS, con la Circolare n. 10 del 2017, ha fornito istruzioni circa i nuovi criteri per l’accertamento della anzianità contributiva per i lavoratori dello Sport e dello Spettacolo.
L’INPS, con la Circolare n. 9 del 2017, ha fornito informazioni per favorire l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali finalizzate a supportare il nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale, di cui al D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015.
L’INPS, con la Circolare n. 9 del 2017, ha fornito le istruzioni per favorire l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali finalizzate a supportare il nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare vengono analizzati gli adempimenti connessi all’associazione di ogni lavoratore con l’unità produttiva di riferimento, i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina, la metodologia di calcolo della contribuzione addizionale nonché le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione. In questo quadro vengono fornite le indicazioni tecniche necessarie per operare l’adeguamento dei sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens. Da ultimo, allo scopo di attenuare l’impatto dei cambiamenti introdotti sull’operatività del ciclo produttivo aziendale, l’istituto informa che vengono adottate disposizioni volte a consentire, attraverso opportune metodologie basate sulla semplificazione degli adempimenti informativi, la regolarizzazione del versamento della contribuzione addizionale relativa ai trattamenti CIG, soggetti alla nuova disciplina, autorizzati a partire dalla riforma dell’istituto stesso.
La Corte Suprema, con la sentenza n. 996 del 2017, ha stabilito che il lavoratore può legittimamente criticare il datore di lavoro, purché i fatti narrati siano veri e le espressioni utilizzate rispettino i canoni di continenza formale (cioè l’esposizione dei fatti narrati deve avvenire misuratamente).
Gli aspiranti professori (vincitori dei nuovi concorsi a cattedra) dovranno sottoscrivere un contratto di formazione iniziale e tirocinio della durata di tre anni (retribuiti con 400 euro i primi due anni e per il terzo come un supplente annuale).