venerdì, Settembre 13, 2024
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Infortunio breve, i nuovi moduli INAIL per la comunicazione

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Distacco, in caso di infortunio risponde il nuovo soggetto

Infortunio breve, i nuovi moduli INAIL per la comunicazione

È in vigore da ieri l’obbligo di comunicazione di infortunio breve (cioè con prognosi di un giorno oltre a quello dell’evento) da parte dei datori di lavoro e al riguardo l’INAIL, con la circolare 42 del 2017, ha messo a disposizione degli utenti coinvolti il nuovo modulo.

Ma vediamo nel dettaglio il contenuto della circolare INAIL 42/2017 con l’articolo pubblicato oggi (13.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Barbara Massara; Titolo: “Obbligo di denuncia se l’infortunio si prolunga”) che riportiamo di seguito.

Ecco l’articolo.

Con la circolare n. 42/17 l’Inail ha fornito il nuovo modulo per la comunicazione degli infortuni con prognosi di almeno un giorno (oltre quello dell’evento), obbligatoria da ieri. Nel provvedimento viene chiarito il campo di applicazione del nuovo obbligo, che riguarda tutti i lavoratori subordinati e autonomi (compresi parasubordinati, artigiani, etc), con la sola esclusione di determinati ruoli organici di alcuni Ministeri (ad esempio, Forze armate, Vigili del fuoco etc).

Il nuovo modulo

Ai fini dell’adempimento, l’Istituto rende disponibile sul proprio sito un nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” per comunicare ai soli fini statistici e informativi gli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno (oltre quello dell’infortunio) e fino a tre giorni, ai sensi dell’articolo 18, lettera r), comma 1, del dlgs n. 81/2008. Per accedere al nuovo servizio, collocato nel portale Inail nella macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale” tutti i datori, nonché gli intermediari, continueranno ad utilizzare le credenziali in loro possesso.

Specifiche istruzioni sono previste per i datori di lavoro agricoli e per quelli privati con lavoratori assicurati presso altri enti o polizze private, nonché per i rispettivi intermediari.

In caso d’impossibilità tecnica di utilizzare il servizio telematico, l’obbligo andrà assolto inviando il modulo via pec alla sede Inail competente, allegando la schermata dell’errore.

Quando l’infortunio dovesse fin dall’origine superare i tre giorni di prognosi, i datori di lavoro dovranno invece presentare la classica denuncia di infortunio ex articolo 53 del dpr n. 1124/65, e come precisato dall’articolo 18 del Testo Unico sulla sicurezza, questa denuncia vale anche ai fini dell’assolvimento della nuova comunicazione ai soli fini statistici. Al contrario – precisa l’Istituto – se dopo un’originaria prognosi fino a tre giorni, a cui è seguita la comunicazione ai fini statistici on line, l’infortunio proseguisse, scatterebbe comunque l’ulteriore obbligo di effettuare la denuncia ai fini assicurativi,

Per semplificare quest’ultimo adempimento, la nuova procedura consente all’interno dell’applicativo Comunicazione inviate (dentro “Comunicazione di infortunio), di ricercare l’originaria comunicazione e utilizzare la funzione “Converti in denuncia”, salvo la necessità di integrarla di informazioni non presenti nella comunicazione (ad esempio, dati retributivi utili solo ai fini del calcolo dell’indennità).

Il certificato medico

L’Inail rammenta che è obbligo del lavoratore fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico (o, in mancanza, il certificato cartaceo), la data di rilascio ed i giorni di prognosi. Il certificato medico dell’infortunio, che dallo scorso 22 marzo dovrebbe essere trasmesso telematicamente dai medici e dalle strutture sanitarie, viene acquisito dall’Inail e reso disponibile a datori e intermediari attraverso il servizio on line “Ricerca certificati medici”. Qualora il certificato sia invece inviato a mezzo pec, e quindi in mancanza di numero identificativo, nel modulo della Comunicazione in corrispondenza del relativo campo dovrà essere indicato un codice fittizio di dodici caratteri alfanumerici.

Sanzioni
Nella circolare l’Istituto ricorda, infine, le sanzioni applicabili da ieri e fissate rispettivamente per l’omessa/tardiva nuova comunicazione nella misura compresa tra 548 e 1.972,80 euro e per la mancata/tardiva denuncia ai fini assicurativi nella misura tra 1.096 e 4.932 euro (con espressa esclusione dell’applicazione delle specifiche sanzioni contenute nel dpr 1124/65). Ai fini dell’accertamento le nuove comunicazioni, confluiranno nel nuovo servizio telematico “Cruscotto Infortuni” di prossima istituzione.

 

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Rubare caramelle legittima il licenziamento disciplinare del dipendente

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Rubare caramelle legittima il licenziamento disciplinare

Rubare caramelle legittima il licenziamento disciplinare del dipendente: 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 24014 del 2017, ha stabilito che rubare caramelle legittima il licenziamento del dipendente del supermercato che aveva sottratto confezioni per un valore pari a poco meno di 10 euro.

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Periodi assicurativi non coincidenti, i chiarimenti INPS sul cumulo

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Pensami (PENsione A Misura), rilascio nuova versione simulatore

Periodi assicurativi non coincidenti, i chiarimenti INPS sul cumulo: 

L’INPS, con la Circolare 140 del 2017, ha fornito chiarimenti circa il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della L.n. 228 del 2012, come modificata dalla L.n. 232 del 2016. La prime istruzioni applicative al riguardo erano state fornite dall’Istituto con la Circolare n. 60 del 2017, limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della L.n. 335 del 1995.

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Malattia grave o ingravescente, l’INPS la considera ricovero ospedaliero

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Licenziamento nullo se intimato prima della fine del periodo di comporto

Malattia grave o ingravescente, l’INPS la considera ricovero ospedaliero:

L’INPS, con la Circolare 139 del 2017, ha fornito le linee guida e le istruzioni operative sulla malattia grave o ingravescente dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, con parificazione della stessa al ricovero ospedaliero. Infatti la L.n. 81 del 2017 ha disposto – per tale categoria di lavoratori – che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico – degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, con l’articolo pubblicato oggi (13.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Mauro Pizzin, Titolo: “Malattie gravi equiparate al ricovero”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo

Con la circolare n. 139/17 di ieri l’Inps chiarisce il concetto di malattia grave o ingravescente, la quale, a norma della legge n.81/2017, consente ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata prevista dall’articolo 2, comma 26, della legge 335/95, di ricevere in caso di periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% l’indennità di malattia come se ci fosse il ricovero.
Per essere così indennizzabile, la malattia deve essere riferita ad una condizione patologica in fase acuta o riacutizzata la cui evoluzione, più o meno prolungata nel tempo, si concretizza in una guarigione – o, comunque, in una stabilizzazione – tale da consentire la ripresa dell’attività lavorativa nel breve periodo. Tutto ciò premesso, alla luce dell’interpretazione fornita, può quindi intendersi che il legislatore abbia voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l’indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di “degenza domiciliata”.
Alla circolare l’Istituto allega anche un elenco di malattie che rientrano nella previsione di indennizzabilità (dalle neoplasie maligne in trattamento alle malattie dismetaboliche, dai periodi successivi ai trapianti alle intossicazioni) e fornisce le istruzioni per la presentazione e la documentazione dell’istanza da parte del lavoratore. In particolare, per il riconoscimento della tutela oggetto della circolare è necessario che gli uffici medico legali dell’Inps possano visionare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel certificato di malattia. In quest’ottica, l’istituto previdenziale dovrà necessariamente ricevere, oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto, anche un’ulteriore documentazione medica – caratterizzata da cartelle cliniche, relazioni mediche e accertamenti diagnostici – comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica o la sussistenza della grave patologia cronica come sopra descritta.

NELLA CIRCOLARE 

01 IL CHIARIMENTO

L’Inps ha definito con la circolare n. 139/17, pubblicata ieri, alcuni chiarimenti sul concetto di malattia grave o ingravescente, in presenza della quale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata i periodi di malattia, anche al fine del trattamento economico, vengono equiparati alla degenza ospedaliera

02 LA CASISTICA

Per ottenere queste coperture il lavoratore in gestione separata deve essere affetto da una serie di patologie indicate dall’Istituto in un allegato alla circolare

 

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Riallineamento retributivo in agricoltura, le precisazioni INPS

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Lavoro autonomo in agricoltura e cumulabilità con disoccupazione NASPI

Riallineamento retributivo in agricoltura, le precisazioni INPS:

L’INPS, con la Circolare 138 del 2017, ha fornito precisazioni circa il riallineamento retributivo in agricoltura, a seguito di quanto contenuto nella L.n. 199 del 2016 (c.d. Legge di contrasto al caporalato in agricoltura”, ove sono contenute disposizioni proprio in materia di contratti di riallineamento retributivo in agricoltura.

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Occupazione Sud prorogati i termini per il recupero del bonus

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Occupazione Sud prorogati i termini per il recupero del bonus

Occupazione Sud prorogati i termini per il recupero del bonus:

L’INPS, con il Messaggio 3877 del 2017, ha reso noto che sono stati prorogati i termini per il recupero del bonus Occupazione Sud da parte dei datori di lavoro a causa delle difficoltà nell’aggiornamento degli archivi sullo stato di disoccupazione dei lavoratori dell’ANPAL.

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Ape volontario ancora tempi incerti sull’entrata in vigore del decreto

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Formatemp, al via le domande rimborso integrazioni salariali

Ape volontario ancora tempi incerti sull’entrata in vigore del decreto:

Il decreto con le disposizioni attuative dell’ ape volontario – nato per dare la possibilità di uscire anticipatamente dal lavoro per quelli del 1951 e 1953 – è stato firmato dal Presidente del Consiglio ma non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il che potrebbe portare al rischio di perdere il primo dei due anni di sperimentazione.

Per illustrarvi la stato attuale dell’ ape volontario riportiamo di seguito l’articolo pubblicato oggi (11.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Davide Colombo e Marco Rogari; Titolo: “Ape volontario, perso un anno”).

Concepito per aprire una finestra di uscita anticipata dal mercato del lavoro ai nati tra il 1951 e il 1953, l’ Ape volontario (anticipo finanziario a garanzia pensionistica) rischia di perdere il primo dei due anni di sperimentazione. Il decreto con le disposizioni attuative, firmato il 4 settembre dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, non è ancora arrivato alla Gazzetta Ufficiale. Il testo, 20 articoli con l’allegata modulistica per le domande di certificazione del diritto, resta al vaglio della Corte dei conti e nessuno dei tecnici vicini al dossier se la sente di fare un’ipotesi sui tempi della sua pubblicazione. Ieri qualche nuovo passo avanti è stato fatto verso la chiusura degli accordi quadro con Abi e Ania in cui si definiscono i contratti del prestito-ponte, il finanziamento assicurato che verrà poi rimborsato con un rateo ventennale una volta erogata la pensione. Ma non è stata ancora detta l’ultima parola sul pricing, ovvero il costo finale del prestito ponte (nelle ultime settimane s’era parlato di un Taeg del 3,2%). Un costo complessivo che comprende la copertura assicurativa obbligatoria per il rischio premorienza, assistita, in ultima istanza, dalla garanzia dello Stato.

È una buona notizia, perché stando al Dpcm i tempi per chiudere quegli accordi sarebbero stati di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. Si farà prima ma non sarà abbastanza per far arrivare il primo “apista” alla meta entro novembre o dicembre. Prima di attivare e far girare il sistema telematico delle certificazioni dei requisiti Ape e il simulatore della pensione con rateo di rimborso, l’Inps dovrà definire le sue istruzioni che dovranno a loro volta incassare il nulla-osta del ministero del Lavoro. Che ieri ha dato il via libera alla circolare sul cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle casse di previdenza dei professionisti (si veda pagina 30). Anche se Inps riuscisse a pubblicare in tempi record le disposizioni operative, l’Istituto potrebbe non rispondere subito alle domande di certificazione Ape visto che la norma prevede una scadenza di 60 giorni.

Insomma, per vedere se funzionerà e quanto risulterà appetibile per lavoratori e imprese (nella versione Ape aziendale) questa flessibilità a costo zero per lo Stato bisognerà aspettare ormai il 2018. Anno in cui il Governo dovrebbe decidere se chiudere la sperimentazione oppure rendere strutturale la misura. Ma nelle ultime ore prende quota anche l’ipotesi d’inserire in manovra un prolungamento di altri 12 mesi della sperimentazione. Vale ricordare che entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del Dpcm chi ha maturato i requisiti Ape lo scorso 1° maggio potrà chiedere gli arretrati muovendosi all’interno della griglia che fissa al 75% della pensione il trattamento di anticipo se chiesto oltre i 36 mesi e al 90% se l’Ape richiesta non supera i 12 mesi.

Intanto si avvicina l’altra scadenza per l’Ape sociale. Entro il 15 ottobre Inps dovrà comunicare l’esito delle domande per l’ammortizzatore sociale e per la pensione anticipata dei lavoratori precoci presentate 3 mesi fa. In caso di non accoglimento, dovrà motivare per consentire ai lavoratori di presentare un’istanza di riesame oppure, nel caso dell’Ape, una nuova domanda entro il 15 novembre. Ieri sulla questione è intervenuto il segretario confederale Uil, Domenico Proietti: «L’Inps deve necessariamente procedere ad un riesame della prima domanda se il lavoratore produce i documenti mancanti o se questi sono reperibili negli archivi dell’Istituto o di altre pubbliche amministrazioni».

I NODI DELL’ APE VOLONTARIO

CONVENZIONE ABI-ANIA 

Più tempo per la trattativa

Ieri ci sono stati passi avanti verso la chiusura degli accordi quadro con Abi e Ania in cui si definiscono i contratti del prestito-ponte, il finanziamento assicurato che verrà poi rimborsato una volta erogata la pensione. Stando al Dpcm i tempi per chiudere quegli accordi sarebbero stati 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. Il ritardo fa guadagnare più giorni per la trattativa

GLI ARRETRATI 

Requisiti al 1° maggio scorso

Entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del Dpcm, chi ha maturato i requisiti per l’anticipo pensionistico lo scorso 1° maggio potrà chiedere gli arretrati muovendosi all’interno della griglia che fissa al 75% della pensione il trattamento di anticipo se chiesto oltre i 36 mesi e al 90% se l’Ape richiesta non supera i 12 mesi

L’INPS 

Due mesi per rispondere

L’Inps dovrà definire le sue istruzioni che dovranno a loro volta incassare il nulla-osta del ministero del Lavoro. Anche se Inps riuscisse nell’impresa di pubblicare in tempi record le disposizioni operative, la norma prevede che l’Istituto avrà 60 giorni per rispondere alle richieste di certificazione Ape

LA CORTE DEI CONTI 

Trenta giorni

La Corte dei conti dovrebbe approvare entro 30 giorni dalla presentazione gli atti del Governo. In casi particolari, vista la complessità dei provvedimenti, il termine può essere allungato.

Il Dpcm, nella versione finale dopo il via libera del Consiglio di Stato, è stato firmato il 4 settembre scorso

 

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Infortunio sul lavoro dovuto a colpa del lavoratore secondo la Cassazione

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Infortunio sul lavoro dovuto a colpa del lavoratore secondo la Cassazione

Infortunio sul lavoro dovuto a colpa del lavoratore secondo la Cassazione:

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 23410 del 2017, ha respinto la domanda di risarcimento danni a seguito di infortunio sul lavoro proposta da Casagit e da un giornalista televisivo nei confronti della RAI a seguito di una caduta del lavoratore da una passerella. Nessuna anomalia è infatti emersa dalla struttura utilizzata per l’intervista svolta dal giornalista, il quale aveva liberamente ed imprudentemente scelto di procedere sulla stessa camminando all’indietro.

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Infortuni brevi, il nuovo onere di comunicazione dei datori di lavoro

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Infortuni brevi, il nuovo onere di comunicazione dei datori di lavoro

Infortuni brevi, il nuovo onere di comunicazione dei datori di lavoro: 

Abbiamo già affrontato la novità che interesserà tutti i datori di lavoro dal prossimo 12 ottobre e che concerne l’onere di comunicare all’INAIL per via telematica anche gli infortuni brevi, ossia quelli che – compreso il giorno in cui si è verificato l’evento – comportano l’assenza dal lavoro di uno solo giorno.

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Documentazione aziendale, la consultazione nel procedimento disciplinare

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Proroga dei termini di legge e nuove disposizioni sullo smartworking nella PA

Documentazione aziendale, la consultazione nel procedimento disciplinare:

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 23408 del 2017, ha precisato che in caso di procedimento disciplinare il lavoratore potrà procedere alla consultazione della documentazione aziendale solo nel caso in cui ne abbia fatto espressa richiesta e sia ravvisata una effettiva utilità alla impostazione sua difesa.

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