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Ritenute previdenziali e omissione versamento:

Torniamo ancora una volta sulla questione relativa all’omesso versamento delle ritenute previdenziali a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016 sulla depenalizzazione di alcuni reati, tra i quali proprio quello relativo la mancato versamento delle ritenute previdenziali.

Infatti la nuova normativa prevede che l’omesso versamento contributi entro il limite di 10.000 euro non è considerato più reato, ma verrà punito con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro. Tuttavia il datore di lavoro non sarà punibile, e quindi non dovrà versare tale sanzione amministrativa, se provvederà a versare le ritenute entro il termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

A parlarcene è anche l’articolo pubblicato oggi (10.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonio Iorio e Sara Mecca; Titolo: “Per le ritenute non versate tolleranza fino a 10mila euro”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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L’omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10ila euro non costituirà più reato, ma sarà punito con una sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro. A prevederlo è l’articolo 3, comma 6, del Dlgs 8 del 2016, attuativo della legge delega sulla depenalizzazione.

Il reato

L’articolo 2, comma 1, del Dl 462/1983 prevede che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti debbano essere versate e non possano essere portate a conguaglio con le somme anticipate dal datore di lavoro, ai lavoratori, per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali (e regolarmente denunciate alle gestioni stesse). Fa eccezione il caso in cui a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate, non risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

L’omesso versamento di tali ritenute (fino alla modifica introdotta dal decreto 8/16) era punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro, a prescindere dall’importo delle ritenute non versate (articolo 2, comma 1-bis).

Il datore di lavoro non é punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione, o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento, ovvero decorso inutilmente il termine in questione.

La depenalizzazione

Con la legge 67/2014, il Parlamento conferiva delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria di alcuni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili.

Tra le fattispecie da depenalizzare, la delega aveva previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento a condizione che non eccedesse il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque la possibilità per il datore di lavoro di non rispondere, neanche amministrativamente, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi.

In attesa dell’emanazione dei decreti delegati, alcuni tribunali avevano ritenuto già di fatto depenalizzata la violazione penale in questione, se di importo non superiore ai 10mila euro, sul presupposto, in estrema sintesi, che già una legge dello Stato avesse manifestato la volontà di non perseguire più penalmente tali illeciti.

Tuttavia la Cassazione (si veda su tutte la sentenza 38080/2014) aveva bocciato tale interpretazione, ritenendo che la legge 67/2014 si fosse limitata a conferire una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, non apportando in nessun modo modifiche alla figura di reato in questione, atteso che tale funzione è affidata alla futura decretazione delegata.

Con l’emanazione del decreto legislativo 8/16, la questione viene definitivamente risolta e dunque, qualora le ritenute non versate siano di ammontare non superiore a 10mila euro, il reato non sarà più commesso.

La regola del favor rei

Secondo la nuova norma, dunque, se l’importo omesso non è superiore a 10mila euro annui, si applica la sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro. Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Per espressa previsione, le disposizioni del decreto delegato si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza, o decreto divenuti irrevocabili.

Potranno dunque beneficiare della nuova e più favorevole previsione, anche coloro che abbiano omesso di versare ritenute previdenziali inferiori a 10mila euro annui prima del 6 febbraio 2016.

Nel caso in cui i procedimenti siano invece stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Inoltre, agli omessi versamenti commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del Codice penale, pari a 250 euro, o frazione di 250 euro, di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva.

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