Advertisement

Licenziamento dirigente ed elemento fiduciario:

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24941/2015 sul licenziamento dirigente ha posto l’attenzione sul ruolo fondamentale dell’elemento fiduciario in questo particolare tipo di rapporto di lavoro soprattutto in relazione al licenziamento disciplinare.

È questo l’argomento dell’articolo pubblicato oggi (27.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Olimpio Stucchi; Titolo: “Basta la negligenza per licenziare un dirigente”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Con la sentenza 24941/2015 la Corte di cassazione ha avuto modo di fornire importanti precisazioni circa la peculiarità e centralità dell’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro dirigenziale, in particolare ai fini del licenziamento disciplinare.

Il caso posto all’attenzione della Suprema corte ha origine dall’impugnazione promossa da una dirigente apicale contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da un ente previdenziale privato. La decisione del datore di lavoro è stata motivata con la contestazione dell’irregolare e lacunosa redazione della bozza di bilancio e sull’aver disatteso le modalità indicate nella procura speciale – rilasciata dal presidente della Cassa – relative al pagamento del prezzo d’acquisto di un immobile per un’ingente somma di denaro. Contro tale decisione la lavoratrice si è rivolta alla Cassazione, anche per erronea applicazione del Ccnl di riferimento, ove sono distinte l’ipotesi del recesso per giusta causa e per giustificato motivo.

L’impugnazione della top manager è stata tuttavia ritenuta infondata dai giudici di piazza Cavour. Infatti la sentenza riconosce che, sia per i dirigenti apicali, che per quelli medi o minori, il rapporto fiduciario è suscettibile di esser leso anche dalla mera inadeguatezza rispetto ai compiti assegnati o da importante deviazione dalle direttive generali del datore di lavoro. In queste ipotesi, allora, se la condotta in concreto tenuta dal dirigente lede il rapporto di fiducia tra le parti, il datore di lavoro è legittimato a intimare il licenziamento per giusta causa (si veda anche la sentenza di Cassazione 2553/2015).

Secondo le argomentazioni della Corte, quindi, la centralità dell’elemento fiduciario che contraddistingue il rapporto di lavoro del dirigente rileva anche (e soprattutto) ai fini della valutazione della condotta addebitata al dipendente e alla conseguente facoltà del datore di recedere in tronco.

Detto altrimenti, il rapporto di lavoro dirigenziale si contraddistingue per l’importanza riconosciuta alla fiducia che lega le parti, così che anche la semplice negligenza può ritenersi idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, con il solo limite della non arbitrarietà della scelta dell’azienda.

Centralità dell’elemento fiduciario che, perciò, differenzia il rapporto di lavoro del dirigente dal “comune” rapporto di lavoro subordinato ove – molto difficilmente- una condotta negligente potrebbe ritenersi sufficiente a costituire giusta causa di licenziamento.

In conclusione, secondo la Cassazione, il datore può intimare il recesso (anche per giusta causa) in ragione di una condotta negligente o colpevole in senso lato del dirigente, qualora essa sia suscettibile di pregiudicare in modo irreparabile il rapporto di fiducia tra le parti.

Advertisement