L’INPS, con la Circolare n.145 del 14.12.2020, ha fornito indicazioni generali relativamente alla sospensione dei versamenti contributivi per emergenza epidemiologica da covid-19, prevista dal D.L. 30 novembre 2020 n. 157, che ha introdotto, a causa del perdurare dell’emergenza, ulteriori disposizioni concernenti adempimenti e versamenti contributivi.
Ecco nel dettaglio il testo della circolare 145/2020.
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 è stato pubblicato il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, (Ristori quater) entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il medesimo decreto, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, all’articolo 2, rilevanti interventi – declinati nei paragrafi che seguono – aventi ad oggetto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.
Con la presente circolare si forniscono indicazioni di carattere generale relative alle misure contenute nella previsione normativa di cui al citato articolo 2 del decreto-legge in commento.
Con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate.
1. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 157/2020
L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 157/2020, prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 percento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente” sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.
In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, si rappresenta altresì che i versamenti in scadenza nel suddetto mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
Per completezza, si evidenzia che l’Istituto comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione de qua, per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.
2. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2020
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020 in trattazione estende l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo – vale a dire la sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali – ai soggetti di seguito riportati, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l’ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato declinati nel paragrafo precedente della presente circolare.
A. Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020. I codici ATECO che identificano le attività economiche, riconducibili ai soggetti interessati dalla sospensione in esame, sono riportati nell’Allegato n. 1 alla presente circolare;
B. Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (cfr. l’Allegato n. 2 alla presente circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. zone arancioni e rosse);
C. Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020 (cfr. l’Allegato n. 3 alla presente circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del D.L. 9 novembre 2020 n. 149 (c.d. zone rosse);
D. Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator (cfr. l’Allegato n. 4 alla presente circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge n. 149/2020 (c.d. zone rosse).
Le aziende private con dipendenti possono usufruire delle sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali individuate alle lettere B, C e D sopra descritte, in relazione ai relativi dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza in trattazione (cfr. la circolare n. 37/2020, paragrafo 1.1).
Agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, secondo la previsione dettata dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2020, di cui al presente paragrafo, gli ambiti territoriali sono stati individuati, alla data del 26 novembre 2020, dalle relative ordinanze del Ministro della Salute, come segue:
zone arancioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;
zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.
Conseguentemente, sulla base del dato normativo, le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in argomento.
3. Disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 157/2020
Sul piano generale, si precisa, per completezza, che le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020 – come descritte ai paragrafi 1 e 2 della presente circolare – non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
Si ribadisce altresì che la sospensione in trattazione non opera rispetto alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del Testo Coordinato del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successive modificazioni, ovvero all’articolo 97 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, dei versamenti sospesi ai sensi dei Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, e D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successive modificazioni.
Analogamente, le previsioni contenute nel disposto di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020 in esame non operano rispetto al termine per il pagamento dei contributi previdenziali, sospesi in riferimento al Comune di Lampedusa e Linosa, fissato al 21 dicembre 2020 dall’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, e successive modificazioni.
Con riferimento, infine, alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto indicato nella Circolare n. 52 del 09 aprile 2020, al paragrafo 3.
4. Modalità di recupero dei contributi sospesi
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Si precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Da ultimo, si sottolinea che, anche nella fattispecie in esame, per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
(Fonte: INPS)