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Contratti di solidarietà difensivi non industriali:

Con la nota n. 40 del 2016 sui contratti di solidarietà difensivi non industriali, il Ministero del Lavoro ha inviato le istruzioni operative per le Direzioni Territoriali del Lavoro ai fini della corretta interpretazione dell’art. 1, comma 305, della legge di stabilità 2016, che ha stabilito i limiti relativi all’applicazione dei contratti di solidarietà non industriali (tipo B).

In particolare, viene evidenziato che la legge di stabilità 2016, all’art. 1, comma 305, ha stabilito che “in attuazione dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016”.

Sul punto il Ministero ha chiarito quanto segue.

Tutti i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti.

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Tutti i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso che il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.

L’ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà rimane, in ogni caso, il 30 giugno 2016, così come stabilito dall’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abroga, a decorrere dal 1° luglio 2016, l’articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Per ciò che attiene alle risorse finanziarie, si precisa che questa Direzione impegnerà le risorse stanziate in ordine cronologico, procedendo quindi all’esaurimento dei residui degli anni precedenti – compresi i 140 milioni di euro autorizzati con l’art. 4, comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 – e successivamente impegnerà le risorse, 60 milioni di euro, previste dalla legge di stabilità 2016.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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