Errori da evitare per non perdere i bonus assunzioni:
Quali sono gli errori da evitare per non perdere i bonus assunzioni introdotti anche per quest’anno dalla legge di stabilità?
Ad indicarcelo è un articolo pubblicato oggi (11.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Stefano Rossi, Titolo: “Assunzioni, bonus in bilico se la proprietà è la stessa”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato guadagna un anno, anche se diventa meno vantaggioso. L’agevolazione potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2016 (comma 178 dell’articolo unico della legge 2018/2015), anche se, a differenza di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, si tratta non di un esonero “totale” dal versamento dei contributi (fino a 8.060 euro all’anno) ma di uno sconto fino al 40%, nel limite di 3.250 euro all’anno per lavoratore. La durata del beneficio, poi, non sarà più triennale ma biennale.
A parte le differenze di tipo economico, la disciplina del bonus resta invariata. È opportuno, dunque, conoscere i casi “a rischio”, nei quali, cioè, si rischia di perdere l’agevolazione nel caso di fruizione scorretta.
Il ministero del Lavoro, già con la lettera circolare 9960 del 17 giugno scorso, ha indirizzato le articolazioni territoriali a monitorare i fenomeni elusivi delle condizioni poste dalla legge 190/2014, invitando a effettuare azioni ispettive ad hoc, anche in base a intese con le sedi territoriali Inps. In particolare, saranno esaminate le posizioni lavorative, anche precedenti, del personale per il quale si fruisce dell’esonero e saranno verificate le condizioni che legittimano (o meno) la spettanza dell’agevolazione.
In sostanza, se non si vuole incorrere nella perdita dell’esonero e nel pagamento di sanzioni, sarà necessario rispettare i paletti indicati nelle circolari Inps 17/2015 e n. 178/2015 )Circolare n. 178 del 03 novembre 2015).
I casi di esclusione
L’esonero non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine.
Inoltre, l’esonero è escluso se il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria, anche in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalita? diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai provvedimenti.
Un altro caso di esclusione è l’assunzione di un lavoratore licenziato, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che presenta assetti proprietari coincidenti con l’azienda che poi lo assume.
La circolare del ministero del Lavoro 26/2015 ha escluso l’esonero nel caso di lavoratori «in nero». Infatti, gli ispettori dovranno verificare la regolarità contributiva e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.
L’esonero spetta, invece, ai lavoratori che nel corso dei dodici mesi precedenti hanno avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo superiore a sei mesi. Lo stesso discorso vale per i casi di trasformazione di un contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato.
La legge di stabilità 2015 aveva introdotto dei vincoli che devono verificarsi alla data dell’assunzione e che restano validi anche con il mini-esonero per il 2016. In primo luogo, l’agevolazione spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Al riguardo, ricorda l’Inps, se il lavoratore assunto ha avuto, nel corso dei sei mesi precedenti, un contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire dell’esonero contributivo triennale.
Considerazioni analoghe valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato.
Il legislatore ha escluso l’applicazione dell’esonero se, negli ultimi tre mesi del 2014 (per le assunzioni 2015) o negli ultimi tre mesi del 2015 (per le assunzioni 2016) il lavoratore assunto ha avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a lui collegate in base all’articolo 2359 del Codice civile, o facenti capo, anche se per interposta persona, al datore di lavoro stesso. Infatti l’azienda non può assumere con l’agevolazione un lavoratore che abbia già goduto dell’esonero contributivo.
Dimissioni e part-time
Nella circolare 178/2015, l’Inps ha messo l’accento su altri casi di esclusione dell’esonero. Ad esempio, non spetterà più l’agevolazione se il lavoratore si dimette o comunque non supera il periodo di prova.
Nel caso di due lavoratori part-time, invece, l’agevolazione è consentita solo se la data di decorrenza dei rapporti di lavoro è la stessa. In caso di assunzioni differite l’azienda perderebbe, infatti, per il secondo rapporto, il requisito che legittima l’ammissione allo sgravio contributivo.
AZIENDE CON ASSETTI PROPRIETARI COINCIDENTI
Un’azienda di pulizie disdetta un contratto di appalto nel quale sono impiegati numerosi lavoratori. Procede ai licenziamenti per cessazione dell’attività. Gli stessi dipendenti sono poi assunti da una società di somministrazione e inviati in missione presso la prima società per sei mesi, continuando a svolgere la stessa attività. In seguito, sono assunti da un’altra società con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’appaltatore iniziale, a tempo indeterminato, godendo dell’esonero contributivo
L’azienda che ha assunto potrebbe vedersi revocare i benefici contributivi con il pagamento delle sanzioni civili se gli assetti proprietari della società coincidono con quelli relativi all’appaltatore iniziale. I lavoratori hanno di fatto svolto la stessa attività, usando anche gli stessi strumenti di lavoro e ricevendo le direttive dai responsabili aziendali delle società coinvolte. Potrebbe essere rilevata anche una responsabilità penale per truffa a danno dell’Istituto previdenziale
IL CAMBIO DI APPALTO CON ASSUNZIONE DEI LAVORATORI
Una società di ristorazione avvia la procedura di cambio di appalto per venti lavoratori assunti a tempo indeterminato, in base al Contratto collettivo nazionale del turismo. La società subentrante assume i lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, godendo dell’esonero dei contributi in base alla nuova disciplina stabilita dalla legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016)
L’incentivo spetta. Infatti, in base al comma 181 della legge 208/2015, in vigore dal 1° gennaio, l’azienda che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, anche se in attuazione di un obbligo stabilito dalla legge o dal Ccnl, un lavoratore per il quale il datore cessante fruisce della decontribuzione, preserva il diritto all’esonero per la durata e la misura residue. Una novità in controtendenza rispetto all’orientamento espresso dall’Inps nella circolare 178/2015, per cui in caso di cambio di appalto, avvenuto nel 2015, in determinati settori (ristorazione, igiene ambientale, multiservizi) il relativo Ccnl già prevede una procedura idonea a consentire l’assunzione ex novo dei lavoratori e dunque l’esonero non spetta
LA PROVENIENZA DA UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Una società che gestisce una struttura alberghiera situata in una rinomata località sciistica ha alle proprie dipendenze diversi lavoratori a tempo indeterminato, un lavoratore a termine con contratto – prorogato nel tempo – di durata superiore a sei mesi. Infine, una lavoratrice in qualità di addetta ai piani, sprovvista di regolare assunzione
Per il dipendente assunto a termine che nel corso dei dodici mesi precedenti abbia avuto uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato per un periodo complessivo superiore a sei mesi sarà possibile usufruire dell’esonero contributivo. Lo stesso discorso vale per i casi di trasformazione di un contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Per la lavoratrice addetta ai piani, invece, non sarà possibile fruire dell’agevolazione contributiva, come precisato dalla circolare del ministero del Lavoro 26/2015
LA FRUIZIONE CON TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA
Un’azienda che costruisce prefabbricati industriali in cemento armato cede il proprio ramo relativo alla commercializzazione dei manufatti, in base all’articolo 2112 del Codice civile. A questo fine, avvia la procedura prevista dall’articolo 47 della legge 428/1990. Non tutto il personale transita immediatamente al cessionario, ma, dopo la consultazione sindacale, si prevede un passaggio graduale nell’arco di un anno dal trasferimento
L’azienda cessionaria che acquisisce il personale potrà fruire dell’esonero contributivo per tutti i lavoratori che alla data del trasferimento erano stati già assunti con l’agevolazione. Il cessionario potrà così godere del beneficio limitatamente alla parte residua, sino alla scadenza del termine legale del beneficio. L’esonero sarà applicabile, alle stesse condizioni (circolari Inps 17/2015, 178/2015 e interpello del ministero del Lavoro 25/2015), all’azienda che, entro un anno dalla data del trasferimento, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze