Due giorni di congedo obbligatorio al lavoratore padre:
La legge di stabilità prevede, in tema di cura alla famiglia, due giorni di congedo obbligatorio al lavoratore padre per la nascita del figlio ed entro cinque mesi dalla sua nascita, anche non continuativi, che si aggiungono al periodo di astensione obbligatoria della madre.
Questo l’argomento affrontato da un articolo pubblicato oggi (5.1.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Maria Rosa Gheido, Titolo: “Al padre due giorni di congedo d’obbligo per la nascita del figlio”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Entro cinque mesi dalla nascita del figlio il lavoratore è obbligato a fruire di due giorni di congedo, anche non continuativi, che vanno ad aggiungersi al periodo d’astensione obbligatoria della madre. Altri due giorni potranno essere chiesti dal lavoratore, ma essendo facoltativi, sono defalcati da quelli spettanti alla lavoratrice madre. Aumenta, quindi, da uno a due giorni l’obbligo di astensione dal lavoro del lavoratore in occasione della nascita del figlio o dell’entrata in famiglia in caso di adozione, introdotto sperimentalmente per il 2013-2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, della Legge 92/12. I giorni di congedo obbligatorio, così come quelli di assenza facoltativa, sono indennizzati dall’Inps in misura pari al 100% della retribuzione globale e danno diritto all’accredito figurativo della contribuzione.
La copertura economica
A copertura dell’onere derivante dal raddoppio del congedo, il comma 205 della legge 208/15 stanzia 24 milioni per il 2016.
Continua ad applicarsi il Dm 22 ottobre 2012, che disciplina i criteri d’accesso e le modalità di utilizzo delle suddette misure sperimentali. A tal proposito, appare utile sottolineare che il congedo obbligatorio è fruibile dal lavoratore padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.
La fruizione del congedo facoltativo è, invece, condizionata alla scelta della lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
Sia il congedo obbligatorio, sia quello facoltativo spettano anche in caso d’adozione o affidamento.
I due giorni di congedo obbligatorio sono riconosciuti anche al padre lavoratore che, a seguito della morte o di grave infermità della madre o di abbandono da parte della stessa oppure di affidamento esclusivo del bambino al padre, fruisce del congedo di paternità in luogo di quello di maternità che sarebbe spettato alla madre.
Il lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 15 giorni, in quanto possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
In caso di congedo facoltativo, alla richiesta va allegata una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, dandone comunicazione anche al datore di lavoro della madre.