Legge di stabilità sugli ammortizzatori sociali in deroga:
L’INAIL comunica che la Legge di stabilità sugli ammortizzatori sociali in deroga ha disposto quanto segue.
Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2016), rinvenibile sulla Gazzetta Ufficiale.
Relativamente agli Ammortizzatori sociali in deroga di cui all’art. 2, commi 64, 65 e 66, della L. n. 92/2012, l’art. 1, comma 304, prevede: “Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi”.
Viene inoltre riconosciuta, nel medesimo comma 304, la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.
(Fonte: INAIL)