Sostegno reddito e occupazione personale gruppo FS:
L’INPS, in merito al sostegno del reddito e occupazione del personale del gruppo FS, ha fornito istruzioni contenute nella Circolare n. 208 del 2015 circa la presentazione della domanda per la fruizione da parte degli interessati dell’assegno straordinario di sostegno al reddito di cui al Fondo di solidarietà.
Al riguardo la Circolare n. 208/2015 precisa che la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito prevista dall’articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, come modificata dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, consente di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, tra le quali l’erogazione di assegni straordinari di accompagnamento alla pensione al fine di agevolare l’esodo dei lavoratori in caso di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. Per il gruppo Ferrovie dello Stato italiane il decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015 ha recepito l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 30 luglio 2013 per l’adeguamento alla nuova disciplina in materia. Tra le novità più importanti, la modifica del contributo ordinario ora fissato nella misura dello 0,20% e l’aumento da 48 a 60 mesi del periodo massimo di fruizione dell’assegno straordinario.
Relativamente ai requisiti che il lavoratore deve possedere per presentare la domanda, la Circolare n. 208/2015 precisa quanto segue.
La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, previsti dalla vigente normativa al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione possono essere utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatorie anche negli altri Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale.
Coloro che maturano il diritto esclusivamente a carico dell’AGO, e che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti), perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo.
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore e, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui ai commi da 1, lettera b), a 4, dell’articolo 6 del decreto interministeriale, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore.
Su richiesta del lavoratore, ovvero su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.
Si rinvia per il resto delle informazioni al contenuto della Circolare n. 208 del 2015 e ai suoi allegati (Allegato n. 1; Allegato n. 2; Allegato n. 3) disponibile cliccando sul link.
(Fonte: INPS)