Operatività del Fondo di solidarietà residuale:
L’INPS, con il Messaggio n. 7637 del 2015 sull’operatività del Fondo di solidarietà residuale ha fornito istruzioni agli interessati circa i termini di presentazione della domanda, la misura e la durata delle prestazioni, ecc.
Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 7637/2015.
Prestazioni. Assegno ordinario
A norma dell’art. 4, del. D.I. 79141/2014, il Fondo garantisce in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo corrispondente ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
All’assegno ordinario, per quanto compatibile, si applica la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, compresi i relativi massimali.
Per quanto non disciplinato si rimanda alla disciplina generale illustrata nella circolare 201 del 16 dicembre 2015.
Beneficiari della prestazione
L’assegno ordinario è riconosciuto esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o parziale, compresi gli apprendisti, esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio, di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.
Tali lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ai fini del computo dei giorni di effettivo lavoro, in via analogica, si applica il disposto dell’art. 16, c. 1, della l. 223/91 (rif. Circ. INPS n. 3/1992) che ricomprende nei giorni di effettivo lavoro, i giorni di ferie, festività e infortunio, così come integrato dalla sentenza n. 423 del 12.09.1995 della Corte Costituzionale che ha stabilito che nel computo delle giornate di effettivo lavoro rientrano anche i periodi di gravidanza e puerperio (rif. Circ. INPS n. 255/1996, punto 2).
Termini di presentazione della domanda
A norma dell’art. 30, c. 2, del D.lgs. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente on-line sulla base delle indicazioni fornite con la circolare 122/2015.
Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa.
In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all’art. 15, c. 3, del D.lgs. 148/2015 in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con l’insediamento del Comitato, in data 18 dicembre 2015, e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, le prestazioni sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dalla data del 3 dicembre 2015.
Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2014 al 18 dicembre 2015, data di piena operatività del Fondo, assolve all’obbligo previsto dall’art. 35, comma 2, del D.lgs. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell’erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà
In considerazione dell’immediata operatività del Fondo residuale, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei nuovi termini di presentazione e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 3 dicembre 2015 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.
Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda è la data di pubblicazione del presente messaggio.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Stante l’abrogazione del D.I. 79141/2015 dalla data del 1° gennaio 2016, disposta dall’art. 46, c.2, lett. c), del D.lgs. 148/2015, le domande potranno essere inoltrate al Fondo fino alla data del 31 dicembre 2015, o dalla data successiva del termine del periodo neutralizzato, per eventi di sospensione decorrenti al massimo dalla data del 30 gennaio 2016.
Si rinvia per il resto delle istruzioni al testo integrale del Messaggio n. 7637 del 2015 semplicemente cliccando sul link.
(Fonte: INPS)