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Potenziato il ruolo dei contratti collettivi aziendali:

Il Jobs Act ha potenziato il ruolo dei contratti collettivi aziendali e territoriali attribuendo loro la totale parificazione con quelli stipulati a livello nazionale e lo fa con il D.lgs. n. 81 del 2015 (art. 51).

È questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (11.12.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: G. Fal.; Titolo: “Upgrade per gli accordi secondari”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il Jobs act interviene in maniera decisa sui rapporti tra primo e secondo livello contrattuale, potenziando in misura importante il ruolo “normativo” del contratto collettivo aziendale o territoriale. Questo intervento si muove in parallelo con il negoziato in corso tra le parti sociali (centrato soprattutto sugli aspetti retributivi), ma riguarda temi diversi, in quanto si estende su materie dove ha un peso maggiore la competenza del legislatore (come la regolazione del lavoro flessibile).

In particolare, l’articolo 51 del Dlgs 81/2015 afferma la totale parificazione (salvo eccezioni esplicite) degli accordi di livello secondario con quelli stipulati a livello nazionale: la norma stabilisce che la nozione di «contratti collettivi» si intende riferita, indifferentemente, sia agli accordi nazionali, sia a quelli territoriali oppure aziendali, senza che sussista alcun rapporto gerarchico tra queste fonti.

Il potenziamento dei contratti collettivi di secondo livello viene accompagnato dalla “selezione” degli attori sociali legittimati a siglare tali intese: gli accordi devono essere stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per i contratti firmati a livello aziendale è richiesta, quindi, la sottoscrizione da parte delle rappresentanze sindacali aziendali collegate alle organizzazioni dotate di rappresentanza nazionale (oppure, dove presenti, dalle rappresentanze sindacali unitarie).

Gli accordi aziendali o territoriali potranno diventare i protagonisti assoluti della disciplina del lavoro flessibile. Potranno modellare le regole del lavoro a tempo determinato, modificando i limiti quantitativi (fissati dalla legge al 20% dell’organico stabile) e di durata (fissati in 36 mesi, più un’ultima proroga attuabile in Dtl) che la legge individua; allo stesso modo, le intese di secondo livello potranno integrare in maniera importante le regole applicabili agli altri contratti e istituti regolati dal Dlgs 81/2015, come il part time, il lavoro intermittente, la somministrazione, la nuova disciplina delle mansioni. Il contratto di secondo livello dovrà cedere il passo a quello nazionale solo per la disciplina generale dell’apprendistato e per l’individuazione dei settori nei quali non si applica la “presunzione di subordinazione” che, dal 1° gennaio 2016, scatterà per i rapporti di collaborazione.

Alcune delle materie devolute alla contrattazione aziendale sono già state oggetto di un intervento simile, quello sugli accordi “di prossimità” (articolo 8 della legge 138/2011). Secondo tale normativa, ancora vigente seppure poco applicata, i contratti aziendali, quando perseguono alcune finalità (crescita occupazionale, emersione lavoro irregolare, eccetera) possono prevedere regole specifiche su alcuni istituti (per esempio mansioni, controlli a distanza), anche in deroga alle norme di legge o di contratto nazionale. Questa disciplina potrebbe sovrapporsi con la normativa del Jobs act, ma quest’ultima sembra destinata ad avere un’applicazione più ampia, in quanto non sconta la diffusa ostilità sindacale che accompagna l’accordo di prossimità e si muove entro confini di minore incertezza applicativa.

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