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Limite orario alla Cassa integrazione:

Il limite orario alla Cassa integrazioni guadagni ordinaria (CIGO) è stato innovato dal decreto di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148 del 2015 di attuazione del Jobs Act) e di recente evidenziato anche dalla Circolare n. 197 del 2015. In particolare le novità principale riguarda i limiti di durata e pertanto viene stabilito dall’art. 12, comma 5 che “non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale”.

È questo l’argomento affrontato da un articolo pubblicato oggi (4.12.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Limite orario alla Cassa ordinaria”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Tra le più rilevanti novità in materia di Cigo – introdotte dal decreto di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e illustrate nella circolare Inps 197/2015 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) – va annoverata quella relativa al numero massimo delle ore autorizzabili.

Nel rispetto di uno dei principi postulati dal Jobs act e relativo alla revisione dei limiti di durata della cassa, l’articolo 12, comma 5 del Dlgs 148/2015 prevede, infatti, che «non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale».

Si tratta di un tetto alla fruizione della cassa non previsto dalla precedente disciplina, che trova applicazione per le domande presentate dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs 148/2015) e per le ore riferite a periodi decorrenti dalla medesima data.

Riguardo al parametro delle ore lavorabili, l’inclusione nel computo della totalità dei lavoratori, quindi anche di coloro (come dirigenti e/o lavoranti a domicilio) che non possono rientrare nel campo di applicazione dell’integrazione salariale, consentirà di ampliare leggermente il termine di raffronto, a tutto vantaggio delle imprese.

Per consentire il rispetto di questa disposizione, nell’istanza con cui richiede l’intervento salariale l’azienda dovrà indicare, oltre all’unità produttiva oggetto di sospensione/riduzione, anche il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti in relazione all’orario contrattuale.

I dati per eseguire tale rilevazione sono forniti in un file di tipo Csv da allegare alla domanda, ma che può essere inoltrato anche successivamente. In tal caso, tuttavia, l’Inps non avvierà l’istruttoria sino a che non avrà ricevuto il file.

Il tracciato fornito dall’Inps deve contenere, tra l’altro, nelle ultime tre colonne, per ogni lavoratore:

l’orario medio contrattuale effettuato nell’unità produttiva (Up), riferito al semestre precedente. Si tratta dell’orario medio contrattuale del singolo lavoratore a prescindere dal fatto di essere in part-time. Si calcola facendo la media aritmetica su 6 mensilità dell’orario contrattuale di ogni mese;

la percentuale media dei part-time del semestre precedente. Si calcola facendo la media aritmetica su 6 mensilità della percentuale di part-time di ogni mese;

i mesi di presenza, del dipendente, nella Up, nel semestre precedente.

Queste informazioni (riferite a tutti i lavoratori anche non interessati alla Cig) saranno messe in relazione dall’Inps per computare le ore lavorabili nel biennio mobile al fine di identificare il tetto massimo di ore autorizzabili. Nell’allegato 3 alla circolare 197, l’Inps propone alcuni esempi.

Sostanzialmente confermati i profili relativi alla misura del trattamento. L’assegno continuerà ad essere pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra zero e il limite dell’orario contrattuale. L’unica variante rispetto al passato è il riferimento all’orario contrattuale (prima era alle 40 ore), che consente una più flessibile gestione della prestazione. Mantenuti anche i due massimali previsti per il trattamento, differenti in relazione alla retribuzione mensile di riferimento, annualmente rivalutabili in base all’indice Istat.

Novità, infine, riguardo alla competenza sulla decisone delle istanze di Cigo. Dal 1° gennaio 2016 non saranno più le commissioni provinciali a essere preposte alla definizione delle domande, ma sarà la sede Inps territorialmente competente a valutare l’ammissione o meno alla cassa, secondo criteri che saranno indicati in un apposito decreto ministeriale.

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