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Riapertura termini per la CIG:

L’INPS ha comunicato la riapertura dei termini per la CIG (Cassa Integrazioni Guadagni) a mezzo della Circolare n. 197 del 2015, di cui vi abbiamo già informato con il nostro articolo pubblicato oggi (Riordino normativa ammortizzatori sociali).

Al riguardo, per avere maggiori informazioni in materia, vi proponiamo un articolo di approfondimento pubblicato oggi (3.12.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Cig ordinaria, termini riaperti”).

Ecco l’articolo.

Riaperti i termini per l’invio delle domande di cassa integrazione ordinaria (Cigo). Neutralizzato il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto 148/2015 (24 settembre 2015) e quella (ieri 2 dicembre) di pubblicazione della circolare Inps 197/2015. Da oggi decorrono, dunque, i 15 giorni previsti per l’inoltro dell’istanza.

L’Inps, sempre nella circolare 197, ricorda l’estensione della Cigo all’apprendistato professionalizzante, nella sua differente articolazione: chi dipende da imprese destinatarie di entrambe le discipline (Cigo/Cigs), potrà accedere alla sola Cigo; gli apprendisti professionalizzanti, occupati presso aziende che gravitano esclusivamente in orbita Cigs (per esempio quelle commerciali con oltre 50 dipendenti), potranno avere accesso solamente alla Cigs ed esclusivamente per crisi aziendale (non per ristrutturazione/riorganizzazione e contratti di solidarietà).

La riforma degli ammortizzatori prevede che l’accesso alla Cigo sia subordinato al possesso di 90 giorni di effettivo lavoro. Questo requisito non è previsto nei casi in cui la cassa venga richiesta in relazione a eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale. Nella circolare l’Inps precisa che l’esclusione attiene all’intero comparto e di conseguenza dalla verifica dei 90 giorni sono escluse anche le imprese industriali dell’edilizia e affini e quelle di escavazione e lavorazione di materiali lapidei. L’anzianità è, invece, per le domande provenienti da imprese artigiane.

Durata e contributi

Per la durata, viene ribadito che quella relativa alla sola Cigo rimane ancorata a 52 settimane nel biennio mobile, computandovi anche i periodi di cassa anteriori al 24 settembre 2015. Sfuggono al limite di durata gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, a eccezione di quelli che riguardano le imprese industriali e artigiane edili ed esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo. Va inoltre ricordato che il decreto prevede un ulteriore limite di durata massima complessiva che riguarda entrambi gli interventi (Cigo/Cigs) pari a 24 mesi in un quinquennio mobile.

Sul fronte della contribuzione ordinaria, dal periodo di paga “settembre 2015” si registra una riduzione di circa il 10% della contribuzione di finanziamento mensile; di contro, dalla stessa data, scatta l’obbligo contributivo (Cigo o Cigs) per gli apprendisti e cresce – in modo esponenziale – il contributo addizionale da versare in relazione all’utilizzo della cassa. Su questi aspetti l’Inps si riserva di fornire maggiori dettagli con un’altra circolare. Va, inoltre, evidenziata l’introduzione del nuovo termine decadenziale di 6 mesi per il recupero delle somme anticipate per conto Inps (valevole anche per i trattamenti non ancora conclusi).

Regole per le domande

La circolare ribadisce che il nuovo termine di presentazione della domanda (solo telematica) di Cigo è di 15 giorni, decorrente dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nella stessa vanno indicate la cause della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la durata presunta dell’evento, i nominativi coinvolti e le ore richieste. Inoltre, si deve anche fornire il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale. Alla domanda va accluso (ma può essere inoltrato anche successivamente) un file in formato Csv con alcuni dati riferiti agli addetti all’unità produttiva interessata alla Cigo (il nuovo tracciato è allegato alla circolare). In caso di tardiva presentazione della domanda (o di proroga), il trattamento potrà essere autorizzato a decorrere dal lunedì della settimana immediatamente precedente, rispetto alla data di presentazione. Se il ritardo nell’invio della domanda lascia i lavoratori senza Cigo, ne risponde l’azienda.

Alle richieste inoltrate dal 24 settembre si applicano le nuove regole, ma se le istanze si riferiscono a eventi antecedenti, le modalità di presentazione della domanda restano quelle precedenti e il requisito dell’anzianità (90 giorni) non si applica.

Per le richieste presentate sino al 23 settembre, i periodi coperti da cassa che si collocano oltre tale data sono comunque considerati ai fini della durata massima complessiva.

Con la nuova regolamentazione, appare molto rilevante l’identificazione dell’unità produttiva (UP) che, secondo l’Inps, deve intendersi come la sede legale, gli stabilimenti e i laboratori distaccati dalla sede, con un’organizzazione autonoma con esclusione dei cosiddetti cantieri temporanei di lavoro. L’azienda o il consulente devono “caricare” le UP e tenerle aggiornate, avvalendosi dei servizi online del sito Inps. Il numero dell’UP va, inoltre, inserito nel flusso uniemens.

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